CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso per conto di Di dato Giuseppe è inammissibile: va premesso che nessuna specifica censura si propone per il reato ex art. 4 che fa riferimento alla presentazione da parte dello stesso ricorrente della dichiarazione contestata. La censura appare involgere piuttosto anche alla luce della sentenza richiamata, il distinto reato omissivo ex art. 5 del Dlgs. 74/2000. Va peraltro aggiunto quanto alla omessa dichiarazione il principio, idoneo a ulteriormente supportare la decisione assunta, venendo in rilievo un profilo giuridico, per cui in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3 - n. 20050 del 16/03/2022 Rv. 283201 - 01). Tanto premesso, con evidenziazione quindi di un ricorso che trascura una parte del giudizio di condanna, si osserva come in sentenza si evidenzi che l'imputato non sarebbe risultato il mero titolare formale della società siccome intestatario di conti correnti della società su cui si effettuavano movimentazioni bancarie plurime e soggetto con cui esclusivamente i soggetti sentiti avevano riferito di avere avuto rapporti e solo in via aggiuntiva i giudici hanno comunque ribadito la responsabilità dell'imputato anche a volere ammettere una non dimostrata presenza di un diverso amministratore, di fatto. Il ricorrente omette di contrastare le prime motivazioni sopra sintetizzate incentrando la sua censura sul secondo aspetto, così trascurando parte della motivazione di per sé idonea a supportare la decisione. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma