Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2017
ECLI:EU:C:2017:388
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0150
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
18 maggio 2017 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Credito vantato da una società il cui capitale è detenuto a maggioranza dallo Stato rumeno nei confronti di una società della quale tale Stato è l’unico azionista — Dazione in pagamento — Nozione di “aiuto di Stato” — Obbligo di notifica alla Commissione europea»
Nella causa C‑150/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 3 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2016, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da C. Dontu, D. Petrache e A. Dăscălescu, avocați;
—
per il governo rumeno, da R.‑H. Radu, R. Mangu e M. Bejenar, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da L. Nicolae e P. Němečková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «CE [OSCURATO:PERSONA]») in merito alla domanda di annullamento della decisione dell’assemblea generale della CE [OSCURATO:PERSONA] di accettare una dazione in pagamento di un credito vantato da quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
Diritto rumeno
3
Ai sensi dell’articolo 1469, paragrafo 2, del codice civile rumeno, «[i]l pagamento consiste nella corresponsione di una somma di denaro oppure nell’esecuzione di qualsiasi altra prestazione che costituisce l’oggetto stesso dell’obbligazione».
4
L’articolo 1609 di detto codice enuncia quanto segue:
«1)
Si ha novazione quando il debitore assume nei confronti del creditore un’obbligazione nuova, che sostituisce ed estingue quella iniziale.
2)
Si ha novazione anche quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato dal creditore; l’obbligazione iniziale è in tal modo estinta. In tal caso, la novazione opera senza il consenso del debitore originario.
3)
Si ha novazione anche quando, per effetto di un nuovo contratto, un nuovo creditore è sostituito a quello originario nei confronti del quale il debitore è liberato; l’obbligazione iniziale è estinta».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
5
La CE [OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale è detenuto nella misura del 77,17% dallo Stato rumeno e nella misura del 21,53% dalla [OSCURATO:PERSONA], era creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della quale lo Stato rumeno è l’unico azionista, di un importo pari a 28709475,13 lei rumeni (RON) (circa EUR 6,4 milioni).
6
Il 27 settembre 2013 l’assemblea generale della CE [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il trasferimento di proprietà, a favore di quest’ultima, della centrale termoelettrica di Chișcani ([OSCURATO:PERSONA]), appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], a titolo di dazione in pagamento (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi nel procedimento principale»).
7
Dal momento che la centrale termoelettrica di Chișcani era stata valutata pari a RON 36810200 (circa EUR 8,2 milioni), la CE [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto la differenza tra tale importo e quello del debito contratto dalla [OSCURATO:PERSONA] versando a quest’ultima l’importo di RON 8100724,87 (circa EUR 1,8 milioni). Inoltre, la CE [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato 280 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che lavoravano alla centrale termoelettrica di Chișcani e ha ottenuto il trasferimento, a proprio favore, delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
8
Il 24 dicembre 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha esperito ricorso dinanzi al giudice di primo grado chiedendo la dichiarazione della nullità della decisione di cui trattasi nel procedimento principale. Poiché la sua domanda di annullamento è stata respinta, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
9
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi a tale giudice che, poiché la centrale termoelettrica di Chişcani non era redditizia, la dazione in pagamento oggetto del procedimento principale non procurava alcun vantaggio alla CE [OSCURATO:PERSONA] e favoriva soltanto la [OSCURATO:PERSONA] che, liberata dall’onere rappresentato da tale centrale, poteva restare presente sul mercato della fornitura dell’energia elettrica.
10
È in tale contesto che la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la decisione dell’assemblea generale degli azionisti della CE [OSCURATO:PERSONA], adottata con il voto dello Stato rumeno, rappresentato dal dipartimento per l’energia del Ministero dell’Economia, in qualità di azionista che detiene il 77,17% del capitale sociale di tale società, con la quale è stata accettata, da un lato, l’estinzione di un debito della [OSCURATO:PERSONA], del valore di RON 28709475,13, nei confronti della CE [OSCURATO:PERSONA], attraverso la dazione in pagamento [consistente nel trasferimento di proprietà] di un attivo costituito dai beni iscritti al numero 70301 del libro fondiario del comune di Chișcani, provincia di Brăila, e, dall’altro, si è contestualmente disposto di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra il valore di mercato dell’attivo ed il valore del credito della CE [OSCURATO:PERSONA], costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, e cioè: (i) se si tratti di una misura finanziata dallo Stato o mediante fondi statali, (ii) se abbia carattere selettivo; (iii) se possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale aiuto di Stato fosse soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
11
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
12
In limine va rilevato che la competenza della Commissione europea a esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno non osta a che un giudice nazionale sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di «aiuto». Pertanto, la Corte può fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione di diritto dell’Unione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come «aiuto di Stato» ai sensi di tale diritto (sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank,
C‑672/13
,
EU:C:2015:185
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata).
13
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualifica di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
15
; del 22 ottobre 2015, EasyPay e [OSCURATO:PERSONA],
C‑185/14
,
EU:C:2015:716
, punto
35
, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] SA e a.,
C‑20/15 P e C‑21/15 P
,
EU:C:2016:981
, punto
53
).
Sulla condizione consistente nel finanziamento della misura da parte dello Stato o mediante risorse statali
14
Va anzitutto precisato che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essi devono essere imputabili allo Stato (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
24
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
16
).
15
Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione che il vantaggio venga concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, da una giurisprudenza consolidata emerge che la nozione di «aiuto» è più generale di quella di «sovvenzione», dato che essa non designa soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
131
, nonché del 19 marzo 2015, OTP Bank,
C‑672/13
,
EU:C:2015:185
, punto
40
).
16
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Di conseguenza, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]! e a.,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, punto
21
e giurisprudenza ivi citata).
17
Per quanto concerne, più in particolare, le imprese pubbliche, come la CE [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha altresì dichiarato che lo Stato è in grado, con l’esercizio del suo potere dominante su tali imprese pubbliche, di orientare l’utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
38
).
18
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione dell’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica, da consolidata giurisprudenza emerge che quest’ultima può essere dedotta da un insieme di indizi che emergano dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale detta misura è stata adottata (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
55
).
19
Al riguardo, la Corte ha preso in considerazione, in particolare, il fatto che l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri o che, oltre ai fattori di natura organica che vincolavano le imprese pubbliche allo Stato, queste ultime, tramite le quali gli aiuti erano stati concessi, dovevano tener conto delle direttive impartite dagli organismi dello Stato. Altri indizi, potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad affermare l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica, quali, segnatamente:
—
l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica,
—
la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati,
—
lo status giuridico della suddetta impresa, ovverosia il suo essere soggetta al diritto pubblico o al diritto comune delle società,
—
l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa,
—
o qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche o l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di una misura, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale misura, del suo contenuto o delle condizioni che essa comporta (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punti
55
e
56
).
20
Il solo fatto che un’impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può, tenuto conto dell’autonomia che tale forma giuridica è atta a conferire all’impresa in questione, essere considerato sufficiente per escludere che una misura di aiuto adottata da una società di questo tipo sia imputabile allo Stato. Infatti, l’esistenza di una situazione di controllo e le reali possibilità di esercitare un’influenza dominante che la detta situazione comporta in pratica non consentono di escludere fin da subito qualsiasi imputabilità allo Stato di una misura adottata da una società di questo tipo e, come conseguenza, il rischio di un aggiramento delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato, malgrado la rilevanza, in quanto tale, della forma giuridica dell’impresa pubblica quale indizio, insieme ad altri, che permette di dimostrare nel caso concreto il coinvolgimento o meno dello Stato (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, punto
57
).
21
Spetta al giudice del rinvio verificare se la decisione di cui trattasi nel procedimento principale, da un lato, costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, alla luce degli indizi di cui ai punti 19 e 20 della presente sentenza, sia imputabile allo Stato membro considerato.
Sulla condizione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo
22
Uno degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è l’esistenza di un vantaggio selettivo concesso a un’impresa.
23
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la dazione in pagamento di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un aiuto di Stato concesso alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la centrale termoelettrica di Chișcani, la cui proprietà è stata trasferita alla CE [OSCURATO:PERSONA], non era redditizia. Di conseguenza, lo Stato rumeno avrebbe agito non già nell’interesse generale o in quello della CE [OSCURATO:PERSONA], bensì al solo scopo di conferire un vantaggio patrimoniale alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di mantenere quest’ultima sul mercato dell’elettricità.
24
In proposito, occorre rilevare che una dazione in pagamento approvata da una società della quale lo Stato è azionista di maggioranza non costituisce necessariamente un aiuto di Stato.
25
Infatti, secondo costante giurisprudenza, le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di «aiuto», ai sensi dell’articolo 107 TFUE, non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato. Tale valutazione va effettuata quando un creditore pubblico concede agevolazioni di pagamento per un debito dovutogli da un’impresa, applicando in linea di principio il criterio del creditore privato (v., in particolare, sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione,
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punti
70
e
71
, nonché del 21 marzo 2013, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑405/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:186
, punti
31
e
32
).
26
Tali agevolazioni di pagamento configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, tenuto conto della rilevanza del vantaggio economico in tal modo concesso, l’impresa beneficiaria non avrebbe manifestamente ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato che si trovasse in una situazione la più simile possibile a quella del creditore pubblico e che tentasse di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in situazione di difficoltà finanziarie (sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione,
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
72
).
27
Spetta al giudice del rinvio effettuare una valutazione globale tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie oggetto del procedimento principale, ossia, segnatamente, il valore dell’attivo oggetto della dazione in pagamento e l’importo del saldo versato dalla CE [OSCURATO:PERSONA], al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un tale creditore privato (v., per analogia, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione,
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, punto
73
).
Sulle condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e alla distorsione della concorrenza
28
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE vieta gli aiuti che incidano sugli scambi tra gli Stati membri e che falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
29
Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenze del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam,
C‑494/06 P
,
EU:C:2009:272
, punto
50
, nonché del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione,
C‑211/15 P
,
EU:C:2016:798
, punto
64
).
30
L’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta. Occorre individuare la ragione per cui la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere, per i suoi effetti prevedibili, sugli scambi tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam,
C‑494/06 P
,
EU:C:2009:272
, punto
64
).
31
In particolare, quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
141
).
32
A questo proposito non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech,
C‑518/13
,
EU:C:2015:9
, punto
67
).
33
Quanto al requisito della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam,
C‑494/06 P
,
EU:C:2009:272
, punto
54
).
34
Inoltre, il fatto che un settore economico, come quello dell’energia, sia stato oggetto di liberalizzazione a livello dell’Unione è tale da evidenziare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
142
, nonché del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA],
C‑667/13
,
EU:C:2015:151
, punto
51
).
35
Orbene, come posto in evidenza dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, poiché l’elettricità è oggetto di scambi commerciali transfrontalieri, la concessione di un aiuto con la decisione di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe produrre effetti sul commercio. Un tale aiuto potrebbe parimenti falsare la concorrenza nel mercato dell’elettricità.
36
Nella controversia oggetto del procedimento principale spetterà al giudice del rinvio valutare in punto di fatto, alla luce degli elementi interpretativi esposti in precedenza, se le due condizioni esaminate sono soddisfatte.
37
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, qualora
—
tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,
—
l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e
—
detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.
38
Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.
Sulla seconda questione
39
In caso di soluzione affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, con la seconda questione, se l’aiuto di Stato di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
40
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti. La prevenzione in tal modo organizzata mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto è differita finché, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la sua compatibilità (sentenza del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑284/12
,
EU:C:2013:755
, punti
25
e
26
).
41
L’istituzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti (sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset,
C‑69/13
,
EU:C:2014:71
, punto
19
).
42
Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 21 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA],
C‑284/12
,
EU:C:2013:755
, punto
28
).
43
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la decisione di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un aiuto di Stato a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali sarebbero tenute a notificare tale aiuto alla Commissione prima della sua esecuzione, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
44
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che, se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale lo Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione prima della sua esecuzione, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Sulle spese
45
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la decisione di una società detenuta in maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale tale Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, qualora
—
tale decisione costituisca un vantaggio concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato,
—
l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto analoghe agevolazioni da un creditore privato e
—
detta decisione sia idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza.
—
Spetta ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte.
2)
Se un giudice nazionale qualifica come aiuto di Stato la decisione di una società detenuta a maggioranza da uno Stato membro di accettare, al fine di estinguere un credito, una dazione in pagamento di un attivo consistente nella proprietà di un’altra società della quale lo Stato membro è l’unico azionista e di pagare un importo corrispondente alla differenza tra il valore stimato di tale attivo e l’importo di tale credito, le autorità di detto Stato membro sono tenute a notificare tale aiuto alla Commissione europea prima della sua esecuzione, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il rumeno.