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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 1964

Cassazione n. 23332/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa a mezzo p.e.c. in data 1 aprile 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della norma processuale posta a presidio della valutazione degli indizi di colpevolezza (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione, in relazione alla affermazione di responsabilità per i fatti di insolvenza fraudolenta ritenuti in sentenza, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multís Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione logica e congruente, ha diffusamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati di insolvenza fraudolenta, offrendo inoltre specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame; rilevato altresì che il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, con i quali si deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto del motivo con cui era richiesta la improcedibilità per alcune delle condotte contestrate in ragione della tardività delle querele e la mitigazione del trattamento sanzionatorio, sono pure meramente reiterativi e manifestamente infondati; che, invero, deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia respinto il motivo svolto in tema di tardività delle querele richiamando principi di diritto consolidati nella esperienza di questa Corte (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170), avuto riguardo al momento in cui la persona offesa ha acquisito irrefutabile contezza della volontà di non adempiere;che pure in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha argomentato in maniera logica e ineccepibile, valorizzandole modalità iterate della condotta e la personalità dell'imputato, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini le modalità concrete dei fatti e gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; del resto, deve al riguardo farsi applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MMassimo [OSCURATO:PERSONA]. ielli [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:PERSONA] SafttlIS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa a mezzo p.e.c. in data 1 aprile 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della norma processuale posta a presidio della valutazione degli indizi di colpevolezza (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) e vizi esiziali di motivazione, in relazione alla affermazione di responsabilità per i fatti di insolvenza fraudolenta ritenuti in sentenza, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multís Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione logica e congruente, ha diffusamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati di insolvenza fraudolenta, offrendo inoltre specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame; rilevato altresì che il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, con i quali si deduce la erronea applicazione della legge penale in relazione al rigetto del motivo con cui era richiesta la improcedibilità per alcune delle condotte contestrate in ragione della tardività delle querele e la mitigazione del trattamento sanzionatorio, sono pure meramente reiterativi e manifestamente infondati; che, invero, deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia respinto il motivo svolto in tema di tardività delle querele richiamando principi di diritto consolidati nella esperienza di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170), avuto riguardo al momento in cui la persona offesa ha acquisito irrefutabile contezza della volontà di non adempiere;che pure in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha argomentato in maniera logica e ineccepibile, valorizzandole modalità iterate della condotta e la personalità dell'imputato, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini le modalità concrete dei fatti e gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; del resto, deve al riguardo farsi applicazione del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MMassimo [OSCURATO:PERSONA]. ielli [OSCURATO:PERSONA] 24 [OSCURATO:PERSONA] SafttlIS
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