CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 21031/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' • ' •"' x i SENTENZA nt. 3 O MAG 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2021 il Tribunale di Crotone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, sospesa, di euro tremila di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 71, 87 e 299 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo b, reato più grave); 134, 159, comma 2 lett. c) e 299 d.lgs. 81 del 2008 (capo a); 21, comma 1 lett. b), 60 e 299 d.lgs. 81 del 2008 (capo c). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.2.1. Col primo motivo è stata eccepita la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, così ledendo il diritto dell'imputato a difendersi in tale sede. 2.2. Col secondo motivo è stata eccepita la mancata notificazione del decreto che ha disposto il giudizio, notificato all'indirizzo inesistente in Crotone di via dei Bizantini, 78, che non aveva attinenza con l'effettiva dimora dell'imputato. Sulla busta era invero dato atto dell'inesistenza dell'indirizzo, e sull'avviso di ricevimento era invece indicata la mancata, consegna per irreperibilità del destinatario In realtà il ricorrente aveva avuto sempre la medesima residenza in Roccabernarda al viale dei Bizantini, 78, dove era stata in effetti notificata la sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Come è stato correttamente rilevato dal ricorrente, la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita non in Roccabernarda al viale dei Bizantini, 78, residenza dell'imputato, bensì - erroneamente - al medesimo indirizzo ma in Crotone. In tal modo non è stata comunque in ogni caso consentita - contrariamente ai rilievi del primo Giudice, che invero ha disposto procedersi in assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. senza ulteriori osservazioni - la regolare instaurazione del contraddittorio. 4.1.1. Ciò posto, il rilievo si presenta assorbente e non può che procedersi nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso e per quanto di eventuale ulteriore competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 04/05/2022 Il Consigliere estense e [OSCURATO:PERSONA]