CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 26624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Velletri visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ha assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], ufficiale in servizio dell'Aeronautica, dai reati di cui agli artt. 353 e 319 bis cod. pen. al medesimo ascritti «in quanto la prova raccolta a suo carico è insufficiente». [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha rilevato che la partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere contestata nel distinto procedimento penale n. 3220/2016 R.G.N.R., finalizzata alla commissione di una serie imprecisata di delitti di turbata libertà degli incanti, di falsità materiali in atti pubblici e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, «non poteva portare quale automatico corollario, alla sua condanna anche per fatti rispetto ai quali non è stata raccolta prova di un suo effettivo e specifico contributo». 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Malzone, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. Il difensore, con unico motivo, deduce l'inosservanza di norma processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che il dispositivo della decisione di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non aveva specificato la formula di proscioglimento e, segnatamente, se lo stesso sia stato fondato sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso. Precisa, dunque, il ricorrente di avere interesse, concreto ed attuale, a ricorrere avverso tali statuizioni lacunose, in quanto la vicenda oggetto del presente procedimento penale, potrebbe essere posta a fondamento di una pretesa risarcitoria erariale nei propri confronti, quanto meno nelle forme del danno di immagine. Qualora, infatti, la formula di proscioglimento adottata dal Giudice fosse stata, anche in via dubitativa, «per non aver commesso il fatto», avrebbe consentito all'imputato di evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli e, in particolare, di opporre alla pretesa erariale l'effetto preclusivo del giudicato ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. Precisa, inoltre, il ricorrente che «non è revocabile in dubbio che la sentenza penale, resa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. possa essere utilizzata dal giudice contabile, ancorché senza efficacia di giudicato in ragione del fatto che la P.A. non si è nemmeno costituita parte civile, per motivare l'insussistenza di responsabilità erariale tutte le volte in cui il fatto materiale, che ha dato luogo al procedimento penale, sia il medesimo che integra la fattispecie amministrativa di danno». Il ricorrente deduce, dunque, la «mancanza o comunque la contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, lett. c), c.p.p.», in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe illogicamente ritenuto che si potessero 1:rarre elementi per dimostrare l'accusa nel presente giudizio da un fatto ancora sub iudice (devoluto alla cognizione dell'appello) e, segnatamente, dalla condotta partecipativa dell'imputato ad un'associazione a delinquere contestata nel distinto procedimento penale n. 3220/2016 R.G.N.R., salvo poi ritenere questi elementi inidonei a fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 10 maggio 2022 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per carenza dell'interesse del ricorrente all'impugnazione. Il Procuratore generale ha, infatti, rilevato che non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. peri. - per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova al fine di ottenere una pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in quanto tale formula assolutoria non comporta una maggior pregnanza neanche in ordine agli effetti extra-penali (citando in proposito Sez. 4, n. 41369 del 1.9/06/2018, Rv. 274033; Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016, Rv. 268397, che,, in motivazione ha aggiunto che l'interesse ad impugnare difetta anche nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie avrebbero consentito un'assoluzione con formula piena). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente è privo di interesse a ricorrere. 2. Il ricorrente, con unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, lamentando che il dispositivo della sentenza impugnata ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., senza, tuttavia, precisare la formula di proscioglimento e, segnatamente, se lo stesso sia stato fondato sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso. Precisa, inoltre, il ricorrente di avere interesse, conc:reto ed attuale, a ricorrere avverso tali statuizioni, in quanto la vicenda di cui al procedimento penale, potrebbe essere posta a fondamento di responsabilità per danno erariale, quanto meno nelle forme del danno di immagine. 3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie non sussista l'interesse, concreto ed attuale, del ricorrente ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri. 3 q-e Il ricorrente, infatti, pone a fondamento del proprio interesse a ricorrere, che qualifica come concreto ed attuale, il riverbero che le statuizioni penali possono assumere in ambito extrapenale e, dunque, i loro effetti "indiretti" o "riflessi". Nel caso di specie, tuttavia, l'interesse del ricorrente non sussiste in quanto la sentenza impugnata è una sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato e, dunque, per espressa previsione del codice di rito, è inidonea a fondare effetti extra-penali. L'art. 652 cod. proc. pen., infatti, limita l'efficacia extra-penale alla sola «sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento». Il primo comma di questa disposizione sancisce, infatti, che «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2». Il secondo comma di tale disposizione, del resto, prevede espressamente che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442 cod. proc. pen. ha la stessa efficacia della sentenza dibattimentale «se la parte civile ha accettato il rito abbreviato». L'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio scaturente da una sentenza emessa all'esito del rito abbreviato è, dunque, condizionata all'opzione della parte civile, cui compente la facoltà di scegliere se accettare o meno il vincolo derivante dalla celebrazione del processo penale nelle forme del rito abbreviato, e, nella specie, questa condizione è insussistente. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favor