CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 07427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1861-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 434/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 1022/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il tribunale di Latina, con il decreto in atti, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso e condannava la Oggetto R.G.N.1861/2020 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del fallimento, nella misura liquidata nel provvedimento; avverso tale decreto la predetta ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione con controricorso, illustrato da successiva memoria; successivamente, con atto depositato in data 26 ottobre 2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., al ricorso in oggetto con compensazione delle spese; la controparte costituita ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore; l’art. 391 c.p.c. prevede che con il provvedimento che dichiara l’estinzione il giudice può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, che nel caso di specie vanno quindi liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; si dà atto che non sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, nell’importo complessivo di euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto