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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2019 del Tribunale di Pavia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata (ai sensi del n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., per l'omessa osservanza dei requisiti della sentenza impugnata e segnatamente, per l'assenza del dispositivo, è manifestamente infondato atteso che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, l'omessa trascrizione, sull'originale della sentenza, del dispositivo letto in udienza - o, come nella specie, depositato - non integra la nullità di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente, trattandosi di mera omissione grafica da parte dell'estensore del provvedimento, sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (tra le tante, da ultimo: Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053-01); pertanto, la Corte d'appello di Milano dovrà provvedere alla correzione del summenzionato errore materiale, provvedendo a trascrivere, sull'originale della sentenza, il dispositivo depositato della stessa; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Bancone, fondato sulle dichiarazioni della parte offesa, ritenute logiche, univoche e veritiere, nonché confermate da riscontri esterni che ne hanno rafforzato la credibilità intrinseca); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio inflitto, con specifico riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante invocata, in considerazione dei danni fisici provocati alla vittima che ne hanno escluso in radice l'applicazione) (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Corte d'appello di Milano per la correzione dell'errore materiale.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 18/09/2019 del Tribunale di Pavia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata (ai sensi del n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen.) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., per l'omessa osservanza dei requisiti della sentenza impugnata e segnatamente, per l'assenza del dispositivo, è manifestamente infondato atteso che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, l'omessa trascrizione, sull'originale della sentenza, del dispositivo letto in udienza - o, come nella specie, depositato - non integra la nullità di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente, trattandosi di mera omissione grafica da parte dell'estensore del provvedimento, sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (tra le tante, da ultimo: Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053-01); pertanto, la Corte d'appello di Milano dovrà provvedere alla correzione del summenzionato errore materiale, provvedendo a trascrivere, sull'originale della sentenza, il dispositivo depositato della stessa; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Bancone, fondato sulle dichiarazioni della parte offesa, ritenute logiche, univoche e veritiere, nonché confermate da riscontri esterni che ne hanno rafforzato la credibilità intrinseca); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio inflitto, con specifico riferimento all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante invocata, in considerazione dei danni fisici provocati alla vittima che ne hanno escluso in radice l'applicazione) (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363-01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Corte d'appello di Milano per la correzione dell'errore materiale. Così deci
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