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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 09520/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via A. Bevignani n. 9; - intimato – avverso la sentenza n. 4188 / 07/ 201 8 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 19 giugno 2018; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: IRPEF -RIMBORSO – TRATTAMENTO PENSIONISTICO1.[OSCURATO:PERSONA]’ presentòistanza di rimborso Irpef per gli anni dall’1 febbraio 2007 al 2014 per le somme trattenute in eccedenza sulle due pensioni complementarialla stessa corrispost e, in forma di rendita periodica, dall’INPS , per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole , con aliquota del 15%,previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5/12/2 005, n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Successivamente, la contribuente impugnò il silenzio rifiuto dell’amministrazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma,che accolse il ricorso. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettòl’appello dell’Agenzia.

In particolare, i giudici di appello riten nero che la contribuente avesse documentato l’importo del rimborso richiesto e che il regime intertemporale introdotto dal legislatore legittimasse l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole invocato dalla contribuente.

3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con un solo motivo.

Si è costituita con controricorso la contribuente.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo [«1.

Violazione/falsa applicazione degli artt. 11, comma 6 del d.lgs. 252/2005, 23, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata perché non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11.

2. Il motivo è fondato, alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti Inps (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955e da Cass. 30/11/2022, n. 35254-, cfr. altresì Corte cost.,sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022 ).2.1.

P re mess o che l’art. 64 della l egge del 1 7 maggio 1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dall’ 1 ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, è opportuno richiamare l’art. 23, comma 7, del d.lgs. 5/12/2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data».

D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1°gennaio 2007.

Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti .

2.2. Occorre ancora aggiungere che la Corte costituzionale , con la sentenza 3 ottobre 2019, n. 218, […] ha dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, disponendo che ai dipendenti pubblici, fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, continuasse ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria, differenzia va il regime fiscale dell e pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici rispetto a quello delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinando una irragionevole disparità di trattamento.

2.3. Risulta dal ricorso erariale, senza che ta le dato sia stato contraddetto, che la contribuente venne assunta dall’INPS in data 15 dicembre 1962 ed è quindi un vecchio iscritto a   vecchio fondo   , e cioè al fondo integrativo gestito dall’INPS soppresso dall’ 1ottobre 1999, ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999.

Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un vecchio iscritto ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31dicembre 2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso.

2.4. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez.

U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multisCass.27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di m ateria limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale —ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».2.5.

Sulla scia di tali disposizioni normative e dei cennati precedenti di legittimità, va confermato il principio di diritto per il quale  In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituitealla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd.

"vecchi iscritti" a "vecchi fondi"» (Cass.19/07/2022, n.22665).

2.6. Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il regime fiscale favorevole del sesto comma dell’articolo 11, si è discostata da tale principio di diritto, sicché, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata.Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300 per r compensi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesin. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata, per procura speciale, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via A. Bevignani n. 9; - intimato – avverso la sentenza n. 4188 / 07/ 201 8 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 19 giugno 2018; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: IRPEF -RIMBORSO – TRATTAMENTO PENSIONISTICO1.[OSCURATO:PERSONA]’ presentòistanza di rimborso Irpef per gli anni dall’1 febbraio 2007 al 2014 per le somme trattenute in eccedenza sulle due pensioni complementarialla stessa corrispost e, in forma di rendita periodica, dall’INPS , per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole , con aliquota del 15%,previsto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5/12/2 005, n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Successivamente, la contribuente impugnò il silenzio rifiuto dell’amministrazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma,che accolse il ricorso. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettòl’appello dell’Agenzia. In particolare, i giudici di appello riten nero che la contribuente avesse documentato l’importo del rimborso richiesto e che il regime intertemporale introdotto dal legislatore legittimasse l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole invocato dalla contribuente. 3. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, con un solo motivo. Si è costituita con controricorso la contribuente. Considerato che: 1. Con l’unico motivo [«1. Violazione/falsa applicazione degli artt. 11, comma 6 del d.lgs. 252/2005, 23, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata perché non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’INPS era stata soppressa a partire dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252 del 2005, ai medesimi importi non era applicabile il regime tributario agevolato di cui all’articolo 11. 2. Il motivo è fondato, alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti Inps (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955e da Cass. 30/11/2022, n. 35254-, cfr. altresì Corte cost.,sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022 ).2.1. P re mess o che l’art. 64 della l egge del 1 7 maggio 1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dall’ 1 ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, è opportuno richiamare l’art. 23, comma 7, del d.lgs. 5/12/2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1°gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti . 2.2. Occorre ancora aggiungere che la Corte costituzionale , con la sentenza 3 ottobre 2019, n. 218, […] ha dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, disponendo che ai dipendenti pubblici, fino all’emanazione di un successivo decreto delegato riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, continuasse ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria, differenzia va il regime fiscale dell e pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici rispetto a quello delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinando una irragionevole disparità di trattamento. 2.3. Risulta dal ricorso erariale, senza che ta le dato sia stato contraddetto, che la contribuente venne assunta dall’INPS in data 15 dicembre 1962 ed è quindi un vecchio iscritto a   vecchio fondo   , e cioè al fondo integrativo gestito dall’INPS soppresso dall’ 1ottobre 1999, ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un vecchio iscritto ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31dicembre 2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. 2.4. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multisCass.27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di m ateria limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale —ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».2.5. Sulla scia di tali disposizioni normative e dei cennati precedenti di legittimità, va confermato il principio di diritto per il quale  In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituitealla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi"» (Cass.19/07/2022, n.22665). 2.6. Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il regime fiscale favorevole del sesto comma dell’articolo 11, si è discostata da tale principio di diritto, sicché, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata.Non essendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300 per r compensi, oltre
Sentenza Cassazione n. 09520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris