CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 1:tie\.i/Nre le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]~ ftk Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova ai servizi sociali, tenendo conto dei precedenti penali, della reiterazione di analoghe condotte anche dopo la condanna in esecuzione, dell'assenza di una valida e concreta prospettiva di lavoro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Pur dopo aver dato atto, correttamente, dell'assenza di precedenti penali, il Tribunale ha fatto riferimento a detti precedenti, inesistenti, nell'argomentare circa la non meritevolezza del beneficio. L'errore ha inficiato il procedimento logico seguito dal Tribunale, peraltro su elemento determinante ai fini del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La decisione impugnata trova fondamento nell'esistenza di precedenti penali, invero mancanti, e nell'assenza di un lavoro, ma non v'è motivazione adeguata né in relazione alla prima indicazione né in relazione alla seconda. La mancanza di argomenti in merito non consente di apprezzare il peso che ognuno di tali elementi ha avuto sulla prognosi sfavorevole di reinserimento sociale. In ogni caso, il diniego della misura non può essere motivato con l'assenza di attività lavorativa, e ciò per giurisprudenza consolidata. Il Tribunale ha invece omesso di considerare gli indicatori favorevoli, in particolare la risalenza delle condotte devianti nel tempo, la condotta di vita attuale, l'attaccamento al contesto familiare e l'adesione a valori socialmente condivisi. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale evocando l'esistenza di precedenti penali, non meglio specificati, pur dopo aver dato atto in esordio dell'assenza di precedenti penali a carico del richiedente, e quindi è incorso in una evidente contraddizione. Ha poi valorizzato l'assenza "di una valida e concreta prospettiva di lavoro", ma non ha spiegato, proprio come affermato dal ricorrente, quale sia l'incidenza di tale dato, affermata ma non argomentata, sul complessivo giudizio di assenza di pericolo di recidiva e di concrete prospettive di risocializzazione. Non ha a tal proposito tenuto conto di quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, ossia che "lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito" - Sez. 1, n. 5076 del 21/9/1999, Rv. 214424. E ha trascurato di considerare, nonostante abbia premesso che [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo una concreta prospettiva di lavoro, "svolge attività di volontariato non retribuita...", che "non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che può usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attività utili" - Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Rv. 244735; v., anche, Sez. 1, n. 18939 del 26/2/2013, Rv. 256024, secondo cui "per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico". 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda a nuovo giudizio secondo gli appena richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 18