CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tento furto aggravato, contestato in rubrica; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce un duplice errore di fatto nel quale sarebbe asseritamente incorsa questa Corte con la sentenza n. 30627 del 4 giugno 2025 - è inammissibile in quanto gli errori dedotti dal ricorrente (quanto alla rilevata assoluzione pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e alla prospettata rivalutazione dei fatti contestati al capo 20) difettano: a) della necessaria decisività (quanto all'assoluzione pronunciata in favore del fratello) nella parte in cui la valenza mafiosa dell'incontro è stata desunta dal complessivo contesto in cui si è celebrato l'incontro e dai relativi partecipanti e il concorso di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio (giudizio definito, secondo la difesa, con assoluzione) è dato del tutto irrilevante ai fini della ritenuta intraneità non solo del ricorrente, ma anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) prospettano - quanto alla dedotta rivalutazione del fatto - non già una svista o un equivoco in cui la Corte stessa è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, ma un'asserita errata interpretazione di norme giuridiche (sostanziali e processuali); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.M