CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 20646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chiesto l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, rigettava la richiesta del beneficio della sospensione condizionale dellapena formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del15 maggio 2025, irrevocabile il 1.7.2025, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusioneper i reati di cui agli artt. 612-bis e 635, comma 1 cod. pen.Osservava che, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna, l’imputatoaveva rinunciato all’impugnazione, in tal modo ottenendo l’ulteriore riduzione di 1/6 dellapena inflitta, in base al disposto dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ridotta in talmodo la pena al di sotto dei due anni di reclusione, aveva richiesto al giudicedell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676, comma 1 cod. proc. pen., la concessione delbeneficio, come consentito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del2024.Evidenziava che, nonostante la pena inflitta rientri nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. enonostante, nelle more, il condannato abbia seguito un percorso rieducativo presso ilC.A.M., tuttavia, i profili di estrema gravità della condotta oggetto della sentenza e l’ampiolasso di tempo nel quale il reato si è protratto (dal novembre 2021 al settembre 2024) nonconsentivano di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalcommettere reati.Segnalava che, tenuto conto anche del presofferto in custodia cautelare, piùadeguatamente il Tribunale di sorveglianza poteva valutare misure alternative alladetenzione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen.Rappresenta che, volontariamente, a seguito della pronuncia di condanna,XXXXXXXXXX aveva intrapreso un percorso di recupero per autori di violenza di generepresso il C.A.M. (Centro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di reati diCaserta) dal 1.2.2025 al 22.3.2025, all’esito del quale aveva acquisito consapevolezza deifatti contestatigli e una metodologia volta ad agevolare la comunicazione, nonchéconsapevolezza del proprio stato emotivo e dei propri comportamenti passati, elementifondamentali, come riferito nella relazione conclusiva, «per ridurre la probabilità futura dirischio di recidiva, che, dunque, rende possibile stimare un basso livello di rischio diperpetrare tali agiti in futuro». Sulla base di tale positivo elemento, nonché di quanto giàevidenziato in sentenza in ordine all’ammissione degli addebiti, al complessivocomportamento processuale, al corretto comportamento nel periodo di sottoposizione amisura cautelare custodiale nonché agli obblighi imposti durante la misura non custodiale,aveva chiesto la concessione del beneficio della sospensione della pena.Censura, quindi, l’ordinanza che aveva respinto la richiesta, osservando che:le ragioni che avevano consentito di concedere le circostanze attenuanti genericheconfliggevano dal punto di vista logico-argomentativo con la valutazione di estrema gravitàdei fatti di reato;che gli elementi positivi evidenziati ovvero il percorso di recupero, l’ammissione degliaddebiti, l’incensuratezza e il comportamento operoso costituivano elementi positivi perconcedere il beneficio rispetto ai quali il richiamo alla gravità del reato integrava unamotivazione apparente. La valutazione di natura prognostica effettuata dal giudicedell’esecuzione doveva ritenersi inadeguata ed apodittica, non avendo enunciato gli elementiin base ai quali riteneva presumibile o non presumibile la futura astensione dal commetterereati.Osserva che il giudicante non ha tratto dal percorso di recupero con esito positivo, lenecessarie conseguenze in ordine al rischio di recidiva e che inconferente è il rinvio a misurealternative alla detenzione.Sotto altro profilo, osserva che il giudice ha valutato solo parte degli indici sintomatici dicui all’art. 133 cod. pen., essendosi soffermato solo sulla gravità del fatto, senza tenereconto degli indici relativi alla personalità dell’imputato in base ai quali determinare la capacitàcriminale ovvero la condotta contemporanea o susseguente al reato (comportamentoprocessuale, percorso rieducativo, offerta risarcitoria, assenza di violazioni cautelari),l’assenza di precedenti penali, i motivi a delinquere, in tal modo omettendo di valutare lapositiva evoluzione della personalità dell’imputato, tale da elidere il rischio di recidiva.Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza. Ha osservato che «[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, al fine di negare il beneficiodella sospensione condizionale al XXXXXXXXXX, ha adottato una formula di stile,basandosi genericamente sulla gravità dei fatti, senza analizzare il contenuto della sentenzadi cognizione in tema di trattamento sanzionatorio e senza approfondire i vari fattorifavorevoli al predetto (assenza di precedenti penali ed analisi positiva effettuata dal CAM).Nell’ordinanza impugnata, pertanto, l’apparato argomentativo in ordine alla prognosinegativa in ordine alla futura astensione del XXXXXXXXXX dalla commissione di ulteriorireati non risulta adeguato»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In primo luogo, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ècostante nel ritenere che il giudice dell’esecuzione non possa, in sede diesecuzione, concedere il beneficio della sospensione quando sia stato esclusodal giudice della cognizione, salvo che la decisione sia fondata solo sulla basedella dosimetria della pena (fattispecie relative al beneficio della sospensione aseguito del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva).Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, ha affermato che «[...] se nella sentenzaemessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, peromessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale dellapena, non vi è preclusione, per il giudice dell'esecuzione, rispetto allaconcessione del medesimo beneficio all'interessato ai sensi dell'art. 671, comma3, cod. proc. pen.; se, invece, nella sentenza emessa dal giudice dellacognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionalerichiesta, il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se tale diniego sia dipesodall'assenza dei presupposti formali o se, al contrario, sia stato frutto di unavalutazione in ordine alla mancata meritevolezza del beneficio, per l'impossibilitàdi effettuare una prognosi positiva. Nel primo caso, qualora la sospensionecondizionale della pena sia stata negata per il superamento dei limiti di pena,ben potrà il giudice dell'esecuzione rivalutare la concedibilità del beneficio. Alcontrario, qualora vi sia stato espresso diniego della sospensione condizionaledella pena per effetto di una valutazione sulla mancata prognosi positiva, deveconsiderarsi preclusa la facoltà del giudice dell'esecuzione di concedere ilsuddetto beneficio, attesa l'efficacia assoluta della res judicata sostanziale,cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da partedell'imputato (in questo senso Sez. 1, n. 33426 del 2024).»3. Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, insede di cognizione, il giudice aveva espressamente escluso la possibilità diconcedere il beneficio argomentando, sia pure molto sinteticamente, sia sullabase della pena inflitta (superiore ai due anni), sia sulla base “dell’entitàdell’episodio”, come riferito dallo stesso ricorrente. Era precluso, quindi, algiudice dell’esecuzione del provvedimento impugnato, di tornare sulla decisione,avendo il giudice della cognizione argomentato in ordine all’impossibilità dieffettuare una prognosi positiva sulla base della gravità del fatto.4. Deve, peraltro, aggiungersi che, sia pure con pronuncia moltorisalente, della quale, tuttavia, non risultano successive contrastanti, «In temadi sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere inesame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi adindicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che pernegare il beneficio. Quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sullabase della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazionedella prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ognicontestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo onegativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di merito, che nonp u ò t r o v a r e i n g r e s s o i n u n c o n t r o l l o d i l e g i t t i m i t à . »( S e z . 1 , n . 3 2 6 d e l 2 4 / 0 1 / 1 9 9 2 , R v . 1 8 9 6 1 1 – 0 1 ) .5. Nel caso in esame, con argomento espresso in sede di cognizione(secondo la deduzione del ricorrente) e ribadito in sede esecutiva, il giudice haformulato una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, argomentandoin base agli indici di cui all’art. 133, comma 1 cod. pen., ovvero a quelli relativialla gravità del reato (pur non enucleandoli analiticamente), desunta anchedall’ampio lasso di tempo nel quale la condotta si è protratta.6. Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.