Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 17928/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente i/ SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 20 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 20 giugno) ha rigettato l'appello presentato dagli interessati e per l'effetto confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Misure di prevenzione in data 17 luglio 2019 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, nonché la confisca di una serie di beni.

Si tratta, in particolare, di un'Azienda agricola, un fabbricato, diversi immobili e terreni, tutti intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, nonché l'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - intestato appunto a [OSCURATO:PERSONA], essendosi ritenuti la Masso e il Petullà soggetti fittiziamente intestatari dei beni, in realtà del Cacciola.

2. La Corte di appello ha confermato la pericolosità sociale del proposto, basata su una serie di gravi e convergenti elementi, in particolare tratti dagli atti di due procedimenti penali: il primo, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", definito con sentenza irrevocabile di condanna a sedici anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup., il secondo, denominato "Ares", relativo a contestazione di associazione di stampo mafioso del tipo ndrangheta, locale di Rosarno, con attribuzione al Cacciola di ruolo di capo promotore ed organizzatore, definito in primo grado dal Gup di [OSCURATO:PERSONA] con condanna del predetto alla pena di anni venti di reclusione.

Ha comunque datato detta pericolosità al 2001, con ciò modificando sul punto le statuizioni del primo giudice della prevenzione che l'aveva invece fissata agli "inizi degli anni '90".

3. Avverso il decreto della Corte di appello hanno presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorso Cacciola e i terzi interessati Masso e Petullà, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazioni a plurimi profili.

3.1. In primo luogo, si censura l'affermazione di pericolosità sociale del Cacciola che si sarebbe basata su elementi equivoci e non idonei a dimostrare la intraneità del predetto all'associazione di tipo mafioso; in secondo luogo si contesta la fittizietà della titolarità dei beni in capo alla Masso (della quale si indica la capienza reddituale ed economica relativa ai beni acquisitati, comunque prima del 2000) e del Petullà (in relazione al Bar), indicandosi in particolare nella vincita al lotto da parte del Cacciola insieme al di lui fratello di una somma di oltre 296.000 euro (divisa tra i due al 50%) la fonte principale della provvista monetaria grazie alla quale si sono potuti effettuare gli acquisti.

4. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.5.

Il difensore del proposto e dei terzi interessati ha depositato il 15 febbraio u.s. motivi nuovi nei quali evidenzia che Cacciola e Petullà sono stati recentemente assolti dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione relativa alla fittizia intestazione del Bar, riformando completamente la statuizione del Gup contenuta nella sentenza di primo grado, sulla quale si era basato interamente il decreto impugnato per disporre la confisca del Bar medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Il decreto impugnato, con motivazione articolata e logica, argomenta in ordine sia alla pericolosità sociale specifica del Cacciola - e sotto tale aspetto va anche rilevato che la Corte di appello ha recentemente confermato la già indicata condanna del proposto, ad eccezione dell'imputazione relativa all'intestazione fittizia del bar - sia in ordine alla legittimità delle confische dei beni.

2.1. In ordine a queste ultime, le deduzioni difensive non superano quanto riportato nel decreto in ordine alla sproporzione tra i redditi legittimi (assai modesti) della Masso e il valore dei beni acquistati dalla predetta.

Invero, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (così, Sez. 6, n. 21347 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388).

3. Per quanto poi concerne la questione della presunta "vincita al lotto", la Corte di appello richiama l'orientamento di legittimità - relativo alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, ma applicabile anche al caso in esame - secondo cui l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273467).

4. In riferimento alla deduzione difensiva secondo la quale la Masso avrebbe acquistato alcuni dei beni oggetto della confisca attraverso l'accensione di mutui, il decreto impugnato risponde richiamando correttamente il principio secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], terzi interessati in proc.

Valle, Rv. 271217):

5. Non illogica è anche la motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'effettiva titolarità in capo al proposto del bar intestato a Petullà, avendo la Corte di appello congruamente evidenziato gli elementi probatori in merito emersi nel procedimento penale definito con sentenza di primo grado.

5.1. La inammissibilità - per manifesta infondatezza - dei motivi del ricorso si estende anche al motivo nuovo, relativo alla confisca dell'indicato esercizio commerciale, dal momento che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (da ultimo, Sez.

V, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).

In ogni caso, il profilo dedotto nel motivo nuovo, e relativo all'intervenuta assoluzione in appello perché il fatto non sussiste di Cacciola e Petullà dal capo relativo alla interposizione fittizia di quest'ultimo a favore del primo per la titolarità del "[OSCURATO:PERSONA]", potrà, ove ne sussisteranno i presupposti, essere fatto valere in sede di istanza per revocazione della confisca relativa a detto bene.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente i/ SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 20 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 20 giugno) ha rigettato l'appello presentato dagli interessati e per l'effetto confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione Misure di prevenzione in data 17 luglio 2019 che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, nonché la confisca di una serie di beni. Si tratta, in particolare, di un'Azienda agricola, un fabbricato, diversi immobili e terreni, tutti intestati a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, nonché l'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - già "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" - intestato appunto a [OSCURATO:PERSONA], essendosi ritenuti la Masso e il Petullà soggetti fittiziamente intestatari dei beni, in realtà del Cacciola. 2. La Corte di appello ha confermato la pericolosità sociale del proposto, basata su una serie di gravi e convergenti elementi, in particolare tratti dagli atti di due procedimenti penali: il primo, denominato "[OSCURATO:PERSONA]", definito con sentenza irrevocabile di condanna a sedici anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup., il secondo, denominato "Ares", relativo a contestazione di associazione di stampo mafioso del tipo ndrangheta, locale di Rosarno, con attribuzione al Cacciola di ruolo di capo promotore ed organizzatore, definito in primo grado dal Gup di [OSCURATO:PERSONA] con condanna del predetto alla pena di anni venti di reclusione. Ha comunque datato detta pericolosità al 2001, con ciò modificando sul punto le statuizioni del primo giudice della prevenzione che l'aveva invece fissata agli "inizi degli anni '90". 3. Avverso il decreto della Corte di appello hanno presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorso Cacciola e i terzi interessati Masso e Petullà, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazioni a plurimi profili. 3.1. In primo luogo, si censura l'affermazione di pericolosità sociale del Cacciola che si sarebbe basata su elementi equivoci e non idonei a dimostrare la intraneità del predetto all'associazione di tipo mafioso; in secondo luogo si contesta la fittizietà della titolarità dei beni in capo alla Masso (della quale si indica la capienza reddituale ed economica relativa ai beni acquisitati, comunque prima del 2000) e del Petullà (in relazione al Bar), indicandosi in particolare nella vincita al lotto da parte del Cacciola insieme al di lui fratello di una somma di oltre 296.000 euro (divisa tra i due al 50%) la fonte principale della provvista monetaria grazie alla quale si sono potuti effettuare gli acquisti. 4. Il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.5. Il difensore del proposto e dei terzi interessati ha depositato il 15 febbraio u.s. motivi nuovi nei quali evidenzia che Cacciola e Petullà sono stati recentemente assolti dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione relativa alla fittizia intestazione del Bar, riformando completamente la statuizione del Gup contenuta nella sentenza di primo grado, sulla quale si era basato interamente il decreto impugnato per disporre la confisca del Bar medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Il decreto impugnato, con motivazione articolata e logica, argomenta in ordine sia alla pericolosità sociale specifica del Cacciola - e sotto tale aspetto va anche rilevato che la Corte di appello ha recentemente confermato la già indicata condanna del proposto, ad eccezione dell'imputazione relativa all'intestazione fittizia del bar - sia in ordine alla legittimità delle confische dei beni. 2.1. In ordine a queste ultime, le deduzioni difensive non superano quanto riportato nel decreto in ordine alla sproporzione tra i redditi legittimi (assai modesti) della Masso e il valore dei beni acquistati dalla predetta. Invero, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale (così, Sez. 6, n. 21347 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388). 3. Per quanto poi concerne la questione della presunta "vincita al lotto", la Corte di appello richiama l'orientamento di legittimità - relativo alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, ma applicabile anche al caso in esame - secondo cui l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273467). 4. In riferimento alla deduzione difensiva secondo la quale la Masso avrebbe acquistato alcuni dei beni oggetto della confisca attraverso l'accensione di mutui, il decreto impugnato risponde richiamando correttamente il principio secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicchè è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217): 5. Non illogica è anche la motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'effettiva titolarità in capo al proposto del bar intestato a Petullà, avendo la Corte di appello congruamente evidenziato gli elementi probatori in merito emersi nel procedimento penale definito con sentenza di primo grado. 5.1. La inammissibilità - per manifesta infondatezza - dei motivi del ricorso si estende anche al motivo nuovo, relativo alla confisca dell'indicato esercizio commerciale, dal momento che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (da ultimo, Sez. V, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). In ogni caso, il profilo dedotto nel motivo nuovo, e relativo all'intervenuta assoluzione in appello perché il fatto non sussiste di Cacciola e Petullà dal capo relativo alla interposizione fittizia di quest'ultimo a favore del primo per la titolarità del "[OSCURATO:PERSONA]", potrà, ove ne sussisteranno i presupposti, essere fatto valere in sede di istanza per revocazione della confisca relativa a detto bene. L'inammissibilità dei ricorsi comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascu
Decreto Cassazione n. 17928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris