CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 17277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33475-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ri/ - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1343/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Vasto la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., esponendo: -) che lei ed il proprio marito avevano congiuntamente versato alla società convenuta la somma di euro 25.000, a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile; -) che successivamente, essendosi separata dal marito, "era impossibilitata ad effettuare l'acquisto"; -) che essendo dipesa l'impossibilità della stipula del contratto da una causa a lei non imputabile, aveva diritto alla restituzione della metà dell'acconto, ovvero euro 12.500. Chiese pertanto la condanna della società convenuta alla restituzione della suddetta somma. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della domanda, domandò in via riconvenzionale la condanna dell'attrice e del di lui coniuge [OSCURATO:PERSONA] (che venne chiamato in causa e rimase contumace) al risarcimento del danno da inadempimento, quantificato in misura pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto promesso dall'attrice e il minor prezzo cui la società convenuta era riuscita a vendere a terzi il medesimo immobile. Ric. 2019 n. 33475 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- 3. Con sentenza 16 aprile 2015 n. 110 il Tribunale di Vasto accolse sia la domanda principale che quella riconvenzionale. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva affatto fornito alcuna idonea prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno lamentato; che in ogni caso poiché il danno era dipeso da causa non imputabile all'attrice esso doveva "ridursi secondo equità"; che, infine, alla causazione del danno aveva concorso la condotta colposa della [OSCURATO:PERSONA], per avere svenduto il proprio immobile a prezzo vile. 4. Con sentenza 31 luglio 2019 n. 1343 la Corte d'appello de L'Aquila rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che: -) il danno sofferto dalla società [OSCURATO:PERSONA] era documentalmente dimostrato dalla differenza tra il prezzo cui quest'ultima aveva venduto a terzi il proprio immobile, ed il maggior prezzo che l'odierna ricorrente le aveva promesso per l'acquisto; -) l'inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della promessa di acquisto non poteva ritenersi dovuto a causa non imputabile; -) mancava la prova che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., accettando di vendere l'immobile al prezzo di euro 100.000, avesse agito con colpa accettando un prezzo inferiore a quello di mercato. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1223 e 2697 c.c.. Ric. 2019 n. 33475 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- Al di là di tale intitolazione, nella illustrazione del motivo si sostiene che "incombeva su controparte l'onere di provare la fondate-. della domanda - dconvenionale", e che tale prova non era stata fornita. 1.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto, in quanto lo stabilire se esista o non esista un valido nesso di causa tra l'inadempimento d'un contratto preliminare di vendita immobiliare da parte del promissario acquirente, e la successiva vendita a terzi dell'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto dal promissario inadempiente, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1227 e 2056 c.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene, lapidariamente, che la società [OSCURATO:PERSONA] si era affrettata a vendere il proprio immobile solo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, "probabilmente per eccepire di avere subito un danno"; aggiunge altresì la ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare quale fosse il valore di mercato dell'immobile al momento della risoluzione del contratto. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le medesime ragioni per le quali è inammissibile il primo motivo, e cioè che censura un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se una domanda di danno sia stata o non sia stata sorretta da valida prova. Ric. 2019 n. 33475 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. L'inammissibilità del ricorso costituisce in astratto il presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo ulteriore pari a quello previsto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Stabilire, poi, se tale contributo sia effettivamente dovuto nel caso specifico, alla luce del fatto che la ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); così come l'accertare se tale beneficio sia stato o possa essere revocato, non sono questioni il cui esame spetta a questa Corte, attenendo esse alla pretesa erariale. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 marzo 2022. Ric. 2019 n. 33475 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -5- Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOCr,Vr0 CANCEL