CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17993/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 26/10/2022 respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di revoca parziale del sequestro preventivo emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 23/9/2022. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge nell'applicazione delle norme di cui agli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74. In particolare, con riferimento al delitto di cui al capo 53), erra il Tribunale del riesame, quando afferma che la reviviscenza del debito tributario oggetto di compensazione a seguito della revoca della indebita compensazione ad opera dell'Amministrazione finanziaria non ha alcuna incidenza sul mantenimento in sequestro della somma di denaro, che costituisce il profitto del reato di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10 -quater d.lgs. n. 74/2000. Ed invero, la revoca della compensazione ha determinato la contemporanea sussistenza del debito erariale e dell'ablazione della medesima somma ai fini di confisca, con conseguente illegittima permanenza di un vincolo basato su un presupposto, il profitto del reato, non più sussistente. In altri termini, il risparmio di spesa costituente il profitto del reato è stato azzerato in conseguenza della revoca da parte dell'Amministrazione finanziaria della compensazione indebitamente operata, con conseguente azzeramento del profitto. Dunque, la coesistenza del debito erariale e del sequestro per equivalente della medesima entità economica sui beni del Francioni si risolve in una indebita duplicazione della misura cautelare rispetto al debito erariale e, quindi, nell'ablazione di un profitto che non esiste più in conseguenza di fatti sopravvenuti, quale appunto la revoca amministrativa della compensazione. In conclusione, non è dato comprendere perché, a fronte della riattivazione del debito erariale, si dovrebbe mantenere in sequestro una parte del patrimonio dell'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 12 -bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, in attesa del pagamento del debito verso l'Erario, con la conseguenza che allo stato il Francioni si troverebbe nella condizione di subire da un lato l'espropriazione dei propri beni mediante le ordinarie procedure (l'Amministrazione finanziaria nelle more ha provveduto ad esperire azione esecutiva, anche se infruttuosamente) e dall'altro la futura confisca della stessa somma. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge nell'applicazione delle norme di cui agli artt. 321 e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 648-ter cod. pen. Erra ancora il Tribunale del riesame, quando afferma, con riferimento al reato di cui al capo 39), che l'avvenuta retrocessione del credito di imposta per l'importo di cinquecentomila euro, proveniente dal delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., non consente «di ritenere venuta meno, nemmeno in parte, la sussistenza del reato oggetto di incolpazione provvisoria, né del profitto derivatone», tenuto conto della fluidità della imputazione, che comporta che al suo interno debbano rientrare anche condotte successive e per questo poste al di fuori del suo formale perimetro temporale. Ed invero, evidenzia che al momento della pronuncia del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari era stato già emesso il decreto di giudizio immediato, con relativa cristallizzazione dell'imputazione, ma soprattutto rileva che ciò che circoscrive il potere del giudice in sede di emissione del decreto di sequestro preventivo è la domanda cautelare avanzata dal pubblico ministero. Ne consegue che il giudice non può mai debordare dal perimetro costituito dalla imputazione formulata nella richiesta di sequestro preventivo, atteso che - diversamente - si verterebbe in una ipotesi di difetto di correlazione tra il contestato ed il ritenuto. Dunque, a fronte di un perimetro temporale ben definito in imputazione, cioè quello finale del 13/10/2021, la decisione di valutare - ai fini del mantenimento del sequestro - condotte certamente successive e diverse da quelle per cui è intervenuta la richiesta di misura cautelare costituisce all'evidenza violazione del suddetto principio di correlazione. Non solo, perché è errata anche l'affermazione secondo la quale l'avvenuta retrocessione del credito sarebbe verosimilmente espressione dell'attività di movimentazione di crediti inesistenti, che costituisce la modalità della condotta delittuosa ipotizzata a carico degli imputati. Sul punto, evidenzia il difensore che per la configurabilità del reato di reimpiego, oltre alla ricezione delle cose provenienti da delitto, è necessaria una condotta successiva, vale a dire l'impiego del denaro in attività economiche o finanziarie. Orbene, la mera ricezione del credito fiscale, dunque, non impiegato in altre attività economiche, non avrebbe potuto produrre alcun profitto, soprattutto nel caso di specie, ove è stato accertato che il credito fiscale era stato retrocesso alla cedente, la [OSCURATO:SOCIETA]. In conclusione, il Tribunale del riesame - preso atto dell'avvenuta retrocessione al proprio cedente del credito di imposta di cinquecentomila euro e, conseguentemente, l'assenza di una attività di reimpiego in attività economiche o finanziarie da cui potesse conseguire il profitto del reato - avrebbe dovuto disporre il richiesto dissequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va accolto nei limiti che seguono. 2. Va innanzitutto premesso che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non nnassimata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto, si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione o il mantenimento del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il primo motivo, relativo al reato di cui al capo 53), sia inammissibile perché aspecifico, atteso che non si confronta con la diffusa motivazione della ordinanza impugnata. In particolare, è reiterativo della medesima doglianza - inerente al ritenuto azzeramento del profitto del reato a seguito della revoca della compensazione indebita ad opera della Amministrazione finanziaria e, dunque, all'illegittimità del permanere del vincolo reale - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, ha diffusamente motivato sulle ragioni per le quali la revoca della compensazione non incide su un reato già consumato, che ha generato il profitto contestato, profitto che va sottoposto a sequestro ai fini della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.; del resto, l'adempimento della obbligazione tributaria - allo stato, peraltro, ancora non avvenuta - non elide gli effetti del reato commesso. 2.2 Impregiudicata ogni questione in ordine al quantum confiscabile, che sarà stabilito all'esito del giudizio di merito, il secondo motivo di ricorso - relativo al reato di cui al capo 39) - è fondato. Occorre evidenziare che le condotte in contestazione sono cristallizzate nel capo di imputazione, contenuto nel decreto di giudizio immediato, come commesse fino al 13/10/2021 e che il profitto del reato è stato quantificato dal pubblico ministero nella richiesta di sequestro preventivo nella misura del 40%: in buona sostanza, dagli importi corrisposti dai terzi inconsapevoli acquirenti dei crediti inesistenti, l'Inquirente ha ritenuto di scomputare i costi sostenuti dal Francioni per acquistarli, di talché ciò che residua - pari al 40% - rappresenta il profitto del reato. Dalla prima premessa posta consegue che non si può tener conto delle condotte successive al 13/10/2021, perché fuori contestazione, di talché irrilevanti ai fini che qui occupano risultano le cessioni di crediti che in data 18/11/2021 e 10/12/2021 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi 470.000 euro. Ed invero, essendo il procedimento nella fase del giudizio (già da quando era stata avanzata la richiesta di dissequestro parziale rigettata dal Giudice per le indagini preliminari), l'imputazione non è più fluida come quando il procedimento è in fase di indagini preliminari, dove l'incolpazione è provvisoria. Dalla seconda premessa discende che, a fronte della retrocessione di un credito, deve essere ridotto anche l'importo del profitto complessivo contestato all'imputato, nel senso che dalla cifra complessiva inizialmente calcolata deve essere detratto il 40% dell'importo del credito restituito alla società cedente, che in ipotesi di accusa costituisce il margine di profitto della operazione. Diversamente opinando, risulterebbe violato il principio della domanda cautelare, in forza del quale il giudice non può, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, andare ultra petitum, disponendo modalità più gravose di applicazione della misura cautelare e dunque - per quel che qui interessa - non può sequestrare più di quanto richiesto dal pubblico ministero. In altri termini, il petitum cautelare del pubblico ministero assume carattere vincolante per il giudice, che non potrà applicare una misura peggiorativa rispetto a quella domandata. Orbene, nel caso di specie l'accusa ha indicato il profitto del delitto di cui 648-ter cod. pen. contestato al capo 39) nella misura del 40% del prezzo versato dai terzi in buona fede per l'acquisto dei crediti inesistenti, per cui, se si considera anche il profitto in relazione al credito di 500.000 euro restituito alla società cedente, si supera la soglia percentuale individuata dal pubblico ministero. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con riferimento al reato di cui al capo 39) con rinvio al Tribunale del riesame di Rimini, che nel nuovo giudizio sul punto dovrà fare applicazione dei principi di diritto sopra espressi. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo n. 39) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini competente a