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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34272/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/011970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 432, secondo comma, e 635, terzo comma, cod. pen.

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto delle deposizioni dei testi Domingo, Oro e Guastella risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato e non consentiva di ritenere necessaria ai fini della decisione l'esperimento di una perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato evidenziare che alla rinnovazione del dibattimento si può ricorrere solo «quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01).

Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 30228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm tremila in favore della Cassa delle ammende.

D E P OS! [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 3 luglio 2023.

I 03 AGO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/011970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Palermo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 432, secondo comma, e 635, terzo comma, cod. pen. Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto delle deposizioni dei testi Domingo, Oro e Guastella risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato e non consentiva di ritenere necessaria ai fini della decisione l'esperimento di una perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato evidenziare che alla rinnovazione del dibattimento si può ricorrere solo «quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01). Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 30228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm tremila in favore della Cassa delle ammende. D E P OS! [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 3 luglio 2023. I 03 AGO
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