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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22964/2026

Testo disponibile della fonte

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ce al ricorso-ricorrente-controRegione autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alricorso-controricorrente-Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di ammissioneall'elenco degli idonei alla carica di componente del Collegio dei re-visori dei conti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1133/2023,depositata il 12.12.2023.Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026Numero di raccolta generale 22964/2026dal [OSCURATO:PERSONA].

Data pubblicazione 09/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento di esclusionedall'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio deirevisori dei conti per il triennio 2021/2024, adottato dalla Commis-sione incaricata per l'istruttoria delle domande (“[OSCURATO:PERSONA] in-caricata per l'istruttoria delle domande nella riunione dell'8 novem-bre 2021 esaminava la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] che, puravendo dichiarato nella domanda “di non essere lavoratore auto-nomo o dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza”, ave-va esposto nel curriculum vitae allegato alla domanda, “di esserepensionato dal 01.01.19” … ravvisava pertanto la sussistenza dellacausa di esclusione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) deciden-done conseguentemente l'esclusione, che veniva comunicato all'in-teressato con nota prot. 8078 dell'8 novembre 2021”), avanti al TARdella Valle d'Aosta, che, con sentenza n. 6 del 21.02.2022, dichiara-va il difetto di giurisdizione in favore del [OSCURATO:PERSONA], perché,nel caso di specie, la valutazione della Commissione di cui trattasiera limitata al solo riscontro del possesso dei titoli richiesti e dellainsussistenza della causa di esclusione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] con disposizione riproduttiva dell'art. 7, comma 1, lett. h), dellal.r. n. 14/2021.2.

Lo stesso Sandroni riassumeva il giudizio, depositando ricorsoex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Aosta, al quale chiedeva,nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e con isignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ac-certamento del suo diritto all'ammissione all'elenco degli idonei allosvolgimento della funzione di revisore dei conti della regione Valle d'Aosta, previa disapplicazione del provvedimento con il quale erastata disposta la sua esclusione.2 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/20263.

Il Tribunale di Aosta rigettava la domanda con condanna alleNumero di raccolta generale 22964/2026spese processuali.

Data pubblicazione 09/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta pronunciae la Corte di appello lo respingeva, con la condanna alle spese pro-cessuali, affermando che “La scelta del legislatore regionale di peri-metrare sotto il profilo della qualifica professionale e dell'età l'iscri-zione all'elenco dei Revisori dei Conti risulta non ingiustificata e quin-di supera il vaglio di legittimità costituzionale anche sotto il profilodella compatibilità con il diritto unionale”.5.

Il ricorrente impugnava con ricorso in cassazione la sentenzadella Corte di appello, formulando tre motivi di impugnazione.6.

Resisteva la Regione autonoma Valle d'Aosta, depositandocontroricorso.7.

Il ricorrente depositava memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionee falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. h), della l.r. n. 14 del2021, per avere la Corte d'Appello di Torino valutato il termine “quie-scenza” come riconducibile a qualsiasi tipo di pensione, con la con-seguenza che anche una pensione di anzianità contributiva, conse-guita in una gestione previdenziale del tutto diversa rispetto all'atti-vità professionale rilevante in relazione all'incarico di revisore deiconti, legittimava l'applicazione della normativa regionale in ordinealla esclusione.2.

Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia, in via gra-data, in relazione alla DGR 969 del 2021 ed all'art. 7, comma 1, lett.h), della l.r. n. 14 del 2021, la illegittimità per violazione della diret-tiva 2000/78/CE e degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in ragione della affer-mata non irragionevolezza della discriminazione fondata sulla età perfavorire la occupazione giovanile.3 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 22964/20263.

Con il terzo motivo, si denunzia la violazione dell'art. 92,Data pubblicazione 09/07/2026comma 2, c.p.c. in ragione della mancata compensazione delle speseprocessuali per l'opinabilità delle questioni.4.

I tre motivi di impugnazione possono essere esaminati con-giuntamente e sono inammissibili.5.

Il ricorrente si duole della interpretazione data dal Giudice diappello al termine “quiescenza”, inteso come comprensivo di ognitipo di pensione, qualificandola come apodittica e destituita di ognifondamento.

In particolare, il ricorrente deduce che detto terminepresuppone il completamento della vita professionale, la quale, in-vece, nel suo caso, era in corso, svolgendo egli l'attività di commer-cialista, mentre la pensione percepita era riferita a quella di anzianitàmaturata nella veste di geometra.6.

La censura, per come formulata, è diretta ad un riesame dellainterpretazione del Giudice di secondo grado, omettendo di indicarela eventuale violazione di parametri interpretativi nella valutazionedella normativa regionale, il quale attribuisce alla previsione di cuialla lettera h) della legge regionale in argomento (“lett. h) il lavora-tore autonomo o dipendente, sia pubblico sia privato, collocato inquiescenza”), una ampia portata, derivante anche dalla sola inter-pretazione letterale, che non distingue situazioni specifiche.

Il mo-tivo si risolve, dunque, in una critica alla interpretazione operata dalgiudice a quo, a cui il ricorrente ne contrappone una propria, deri-vante da una valutazione della propria situazione personale e pro-fessionale.

Tuttavia, nessun rilievo emerge rispetto alla valutazioneoperata dal giudice di appello, ai fini della dedotta illegittimità, attesoche la situazione considerata dalla lettera h) assume una valenzagenerale nell'ambito della omogenea categoria delle persone postein una situazione di quiescenza, astenendosi da ogni distinzione.7.

Nessuna violazione emerge, inoltre, sotto il profilo della ugua-glianza, che presuppone una omogeneità di situazioni ed il loro trat-4 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 22964/2026tamento in modo difforme, che nella fattispecie in esame non sussi-Data pubblicazione 09/07/2026ste.8.

Sussiste, invece, una differenza, rispetto alle deduzioni del ri-corrente, soprattutto in relazione alla Direttiva invocata, tra il quadrogenerale per la parità di trattamento in materia di occupazione econdizioni di lavoro, tutelata dalla Direttiva 2000/78/CE e, invece, lecause di esclusione/incompatibilità relative a incarichi pubblici qualii componenti del Collegio dei revisori, previste dal citato art. 7.

In-fatti, quest'ultima disciplina si pone al di fuori della nozione di rap-porto di lavoro considerata in via generale dalla Direttiva, focalizzatasul lavoro subordinato ed autonomo e sulle condizioni dell'occupa-zione, tanto è vero che per i revisori è prevista una indennità in re-lazione alla natura pubblicistica dell'incarico (Cass. n. 24084/2029).9.

La disposizione regionale, pertanto, non si pone in contrastocon la Direttiva 2000/78/CE, in quanto non introduce alcuna discri-minazione diretta o indiretta fondata sui fattori protetti dalla norma-tiva europea, né incide propriamente sulle condizioni di accesso allavoro, in senso rilevante ai fini della Direttiva, e non viola neppuregli artt. 3, 35 e 97 Cost., risolvendosi in una disciplina di incompati-bilità fondata su criteri oggettivi e funzionali, diretta ad assicurareindipendenza e imparzialità nell'esercizio di funzioni pubbliche, incoerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

Lapronuncia impugnata è in linea con detti principi.10.

Il terzo motivo di impugnazione è assorbito dalla motiva-zione di rigetto dei precedenti motivi ed è comunque inammissibilepoiché fondato su una generica opinabilità della motivazione poste abase della pronuncia impugnata.11.

Pertanto, il ricorso è inammissibile.12.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a caricodel ricorrente in virtù della soccombenza.

P.Q.M5 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero di raccolta generale 22964/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceDsastau paulbib,l iclaiz-ione 09/07/2026quidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessoridi legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor-rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se-zione civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce al ricorso-ricorrente-controRegione autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] edall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alricorso-controricorrente-Commissione incaricata dell'istruttoria delle domande di ammissioneall'elenco degli idonei alla carica di componente del Collegio dei re-visori dei conti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1133/2023,depositata il 12.12.2023.Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026Numero di raccolta generale 22964/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 09/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento di esclusionedall'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio deirevisori dei conti per il triennio 2021/2024, adottato dalla Commis-sione incaricata per l'istruttoria delle domande (“[OSCURATO:PERSONA] in-caricata per l'istruttoria delle domande nella riunione dell'8 novem-bre 2021 esaminava la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] che, puravendo dichiarato nella domanda “di non essere lavoratore auto-nomo o dipendente pubblico o privato collocato in quiescenza”, ave-va esposto nel curriculum vitae allegato alla domanda, “di esserepensionato dal 01.01.19” … ravvisava pertanto la sussistenza dellacausa di esclusione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) deciden-done conseguentemente l'esclusione, che veniva comunicato all'in-teressato con nota prot. 8078 dell'8 novembre 2021”), avanti al TARdella Valle d'Aosta, che, con sentenza n. 6 del 21.02.2022, dichiara-va il difetto di giurisdizione in favore del [OSCURATO:PERSONA], perché,nel caso di specie, la valutazione della Commissione di cui trattasiera limitata al solo riscontro del possesso dei titoli richiesti e dellainsussistenza della causa di esclusione prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] con disposizione riproduttiva dell'art. 7, comma 1, lett. h), dellal.r. n. 14/2021.2. Lo stesso Sandroni riassumeva il giudizio, depositando ricorsoex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Aosta, al quale chiedeva,nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta e con isignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ac-certamento del suo diritto all'ammissione all'elenco degli idonei allosvolgimento della funzione di revisore dei conti della regione Valle d'Aosta, previa disapplicazione del provvedimento con il quale erastata disposta la sua esclusione.2 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/20263. Il Tribunale di Aosta rigettava la domanda con condanna alleNumero di raccolta generale 22964/2026spese processuali. Data pubblicazione 09/07/20264. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta pronunciae la Corte di appello lo respingeva, con la condanna alle spese pro-cessuali, affermando che “La scelta del legislatore regionale di peri-metrare sotto il profilo della qualifica professionale e dell'età l'iscri-zione all'elenco dei Revisori dei Conti risulta non ingiustificata e quin-di supera il vaglio di legittimità costituzionale anche sotto il profilodella compatibilità con il diritto unionale”.5. Il ricorrente impugnava con ricorso in cassazione la sentenzadella Corte di appello, formulando tre motivi di impugnazione.6. Resisteva la Regione autonoma Valle d'Aosta, depositandocontroricorso.7. Il ricorrente depositava memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionee falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. h), della l.r. n. 14 del2021, per avere la Corte d'Appello di Torino valutato il termine “quie-scenza” come riconducibile a qualsiasi tipo di pensione, con la con-seguenza che anche una pensione di anzianità contributiva, conse-guita in una gestione previdenziale del tutto diversa rispetto all'atti-vità professionale rilevante in relazione all'incarico di revisore deiconti, legittimava l'applicazione della normativa regionale in ordinealla esclusione.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si denunzia, in via gra-data, in relazione alla DGR 969 del 2021 ed all'art. 7, comma 1, lett.h), della l.r. n. 14 del 2021, la illegittimità per violazione della diret-tiva 2000/78/CE e degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in ragione della affer-mata non irragionevolezza della discriminazione fondata sulla età perfavorire la occupazione giovanile.3 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 22964/20263. Con il terzo motivo, si denunzia la violazione dell'art. 92,Data pubblicazione 09/07/2026comma 2, c.p.c. in ragione della mancata compensazione delle speseprocessuali per l'opinabilità delle questioni.4. I tre motivi di impugnazione possono essere esaminati con-giuntamente e sono inammissibili.5. Il ricorrente si duole della interpretazione data dal Giudice diappello al termine “quiescenza”, inteso come comprensivo di ognitipo di pensione, qualificandola come apodittica e destituita di ognifondamento. In particolare, il ricorrente deduce che detto terminepresuppone il completamento della vita professionale, la quale, in-vece, nel suo caso, era in corso, svolgendo egli l'attività di commer-cialista, mentre la pensione percepita era riferita a quella di anzianitàmaturata nella veste di geometra.6. La censura, per come formulata, è diretta ad un riesame dellainterpretazione del Giudice di secondo grado, omettendo di indicarela eventuale violazione di parametri interpretativi nella valutazionedella normativa regionale, il quale attribuisce alla previsione di cuialla lettera h) della legge regionale in argomento (“lett. h) il lavora-tore autonomo o dipendente, sia pubblico sia privato, collocato inquiescenza”), una ampia portata, derivante anche dalla sola inter-pretazione letterale, che non distingue situazioni specifiche. Il mo-tivo si risolve, dunque, in una critica alla interpretazione operata dalgiudice a quo, a cui il ricorrente ne contrappone una propria, deri-vante da una valutazione della propria situazione personale e pro-fessionale. Tuttavia, nessun rilievo emerge rispetto alla valutazioneoperata dal giudice di appello, ai fini della dedotta illegittimità, attesoche la situazione considerata dalla lettera h) assume una valenzagenerale nell'ambito della omogenea categoria delle persone postein una situazione di quiescenza, astenendosi da ogni distinzione.7. Nessuna violazione emerge, inoltre, sotto il profilo della ugua-glianza, che presuppone una omogeneità di situazioni ed il loro trat-4 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026Numero di raccolta generale 22964/2026tamento in modo difforme, che nella fattispecie in esame non sussi-Data pubblicazione 09/07/2026ste.8. Sussiste, invece, una differenza, rispetto alle deduzioni del ri-corrente, soprattutto in relazione alla Direttiva invocata, tra il quadrogenerale per la parità di trattamento in materia di occupazione econdizioni di lavoro, tutelata dalla Direttiva 2000/78/CE e, invece, lecause di esclusione/incompatibilità relative a incarichi pubblici qualii componenti del Collegio dei revisori, previste dal citato art. 7. In-fatti, quest'ultima disciplina si pone al di fuori della nozione di rap-porto di lavoro considerata in via generale dalla Direttiva, focalizzatasul lavoro subordinato ed autonomo e sulle condizioni dell'occupa-zione, tanto è vero che per i revisori è prevista una indennità in re-lazione alla natura pubblicistica dell'incarico (Cass. n. 24084/2029).9. La disposizione regionale, pertanto, non si pone in contrastocon la Direttiva 2000/78/CE, in quanto non introduce alcuna discri-minazione diretta o indiretta fondata sui fattori protetti dalla norma-tiva europea, né incide propriamente sulle condizioni di accesso allavoro, in senso rilevante ai fini della Direttiva, e non viola neppuregli artt. 3, 35 e 97 Cost., risolvendosi in una disciplina di incompati-bilità fondata su criteri oggettivi e funzionali, diretta ad assicurareindipendenza e imparzialità nell'esercizio di funzioni pubbliche, incoerenza con il principio di buon andamento dell'amministrazione. Lapronuncia impugnata è in linea con detti principi.10. Il terzo motivo di impugnazione è assorbito dalla motiva-zione di rigetto dei precedenti motivi ed è comunque inammissibilepoiché fondato su una generica opinabilità della motivazione poste abase della pronuncia impugnata.11. Pertanto, il ricorso è inammissibile.12. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a caricodel ricorrente in virtù della soccombenza. P.Q.M5 di 6Numero registro generale 13806/2024Numero sezionale 2596/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero di raccolta generale 22964/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceDsastau paulbib,l iclaiz-ione 09/07/2026quidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessoridi legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor-rente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se-zione civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino6 di 6
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