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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35258/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati in due distinti atti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione per il reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 cod.

Proc.pen., cosicché il reato, commesso il 17 luglio 2018, non è prescritto neanche alla data odierna; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato innanzi richiamato, in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti e della sussistenza del dolo di fattispecie (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 della sentenza impugnata con riferimento al grado di attendibilità delle dichiarazioni dei ricorrenti e all'artificiosità delle prove documentali dalle quali il giudice di merito ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo di fattispecie); ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare pag. 13 della sentenza impugnata sulla congruità della pena stabilita dal giudice di prime cure e sul diniego delle predette circostanze motivato dalla gravità del fatto per rilevante intensità del dolo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati in due distinti atti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione per il reato di cui agli artt. 110, 642 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non tengono conto che al termine ordinario di prescrizione pari a sei anni deve essere aggiunto un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 cod. Proc.pen., cosicché il reato, commesso il 17 luglio 2018, non è prescritto neanche alla data odierna; ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato innanzi richiamato, in particolare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, denunciando l'illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi i ricorrenti e della sussistenza del dolo di fattispecie (si vedano, in particolare, pagg. 10-12 della sentenza impugnata con riferimento al grado di attendibilità delle dichiarazioni dei ricorrenti e all'artificiosità delle prove documentali dalle quali il giudice di merito ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo di fattispecie); ritenuto che il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare pag. 13 della sentenza impugnata sulla congruità della pena stabilita dal giudice di prime cure e sul diniego delle predette circostanze motivato dalla gravità del fatto per rilevante intensità del dolo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio
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