CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 05800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato riguardo al delitto di cui all'ad 494 cp riqualificando il fatto come tentativo e rideterminando la pena. Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando, col primo motivo,la violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, il cui termine sarebbe maturato prima della sentenza di secondo grado non potendosi tenere conto della contestata recidiva poiché i Giudici del merito aveavno ritenuto, pur errando le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiaterata; col secondo motivo si è doluto del vizio di motivazone quanto alla ritenuta idoneità della condotta dell'imputa a trarre in inganno il direttore delle Poste. Ritenuto che il primo motivo è inammissibile poiché nonostante l'errata applicazione di legge con riferimento al giudizio di prevalenza, gli effetti secondari della recidiva non risultano intaccati ed ai sensi dell'art 161 cp deve ritenersi l'aumento di 2/3 della pena, conseguendone l'aumento del termina di prescrizione a dieci anni.Infatti: ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Ud. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280059. Massime precedenti Conformi: N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129. Tenuto conto che il secondo motivo la difesa reitera pedissequamente la doglianza già avanzata in grado di appello, omettendo di considerare che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del suo convincimento con motivazione congrua, Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 22.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio 4DEPC1 3 '':j': Drs a aria Vessichell