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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege - controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1263 del 1° di-cembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Genova ilCondominio “[OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA]” e domandò il risarcimentodei danni conseguenti a fenomeni infiltrattivi e di umidità di risalita checompromisero la salubrità dell’appartamento di sua proprietà; affermòche la causa dell’allagamento dell’intercapedine sottostante al suoimmobile era dovuta a perdite dalle tubature condominiali, coninvocazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. edella disciplina condominiale;− il [OSCURATO:PERSONA] 1 si costituì e contestò la pretesarisarcitoria; chiese inoltre la chiamata in garanzia della compagniaGroupama [OSCURATO:SOCIETA]., invocando la manleva assicurativa;− la compagnia assicuratrice resistette alla pretesa attorea e, in viasubordinata, dedusse l’inoperatività o comunque la delimitazione dellagaranzia secondo i massimali, le franchigie e gli scoperti previsti dallapolizza;− il Tribunale di Genova, espletata l’istruttoria, con la sentenza n.459 del 24 febbraio 2020, accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannò il [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento della sommacomplessiva di Euro 42.350,00 oltre a interessi; dichiarò inoltreGroupama [OSCURATO:SOCIETA]. obbligata a tenere indenne e a manlevareil Condominio delle somme corrisposte all’attrice in esecuzione delladecisione;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose gravame e il CondominioVilla Duplex 1 spiegò appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] resistettechiedendo la conferma della pronuncia di primo grado;− la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1263 del 1°dicembre 2022, respinse l’appello incidentale del Condominio e, inparziale accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e in parzialeriforma della sentenza del Tribunale, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] obbligata aNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026tenere indenne il Condominio dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA] finoalla concorrenza della somma di Euro 2.500,00, oltre a interessi legalidalla domanda al saldo; confermò nel resto la decisione di prime cure;condannò il Condominio alla rifusione delle spese del grado in favore diMaria [OSCURATO:PERSONA] e compensò le spese tra assicuratore e assicurato e traassicurazione e attrice;− per quanto qui rileva, la Corte d’appello, una volta accertata laderivazione del danno da spargimento d’acqua, di Genova ritenneapplicabile la clausola della polizza (punto 8.1) secondo cui, in caso diperdite cagionate da impianti condominiali interrati, l’indennizzo dovutodall’assicuratore in favore dell’assicurato era limitato a Euro 2.500,00(limite di cui all’ultimo capoverso della lett. b) dell’art. 8.1): «una voltaaccertato che il danno è derivato dallo spargimento di acqua, non puòtrovare applicazione l’estensione della copertura in forza dell’esplicitaesclusione contenuta nell’art.5 delle condizioni generali, ma deve essereapplicata la clausola facoltativa, ma espressamente pattuita, di cui alpunto 8.1» e «trattandosi di impianti interrati, l’indennizzo deve esserelimitato all’importo di Euro 2.500,00 secondo quanto disposto di cuiall’ultimo capoverso lett. b)-responsabilità civile verso terzi»;− avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] 1 - ArenzanoPineta ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi;− ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,mentre l’intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio dilegittimità;− il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026CONSIDERATO CHE:− col primo motivo il ricorrente deduce la «Violazione e falsa appli-cazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Cortedi Appello violato l’art. 345 c.p.c. in materia di divieto di proposizione dinuove eccezioni appello, non dichiarando inammissibili, in quanto tar-dive, le difese, dedotte dall’appellante, sui presupposti di applicazionedel massimale contrattuale (ubicazione degli impianti e delle condutturecondominiali) di cui all’art. 8.1 b) della polizza assicurativa, sez.

III –altri danni ai beni – danni da acqua condotta, in tema di responsabilitàcivile verso terzi»; il Condominio sostiene che in appello l’assicuratoreaveva introdotto una questione - «eccezione» - nuova, invocando il sot-tolimite riguardante l’ubicazione delle condutture, che era preclusadall’art. 345 c.p.c. e che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarareinammissibile;− il motivo è fondato;− nel giudizio di primo grado la compagnia assicuratrice aveva impo-stato la propria linea difensiva sull’(asserita) inoperatività della garanziae, in subordine, sulla necessità di contenere l’eventuale obbligazione in-dennitaria entro i limiti contrattuali: in particolare, nella comparsa di co-stituzione e risposta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, «…In ogni caso, senza rinunciare alle eccezioni che precedono, qualora siritenesse fondata la domanda di parte e la conseguente richiesta di man-leva, l’indennizzo dovrà essere contenuto nei limiti del pregiudizio effet-tivamente subito, in relazione al valore dei beni provato e nel rispetto deilimiti del massimale, franchigie e scoperti previsti in polizza relativa-mente al contenuto,» e, nelle conclusioni, aveva chiesto, «in via subor-dinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda propostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contenere la domanda di manleva neilimiti del danno effettivamente subito, sulla base dei parametri previstiin polizza e con applicazione delle franchigie e degli scoperti»;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026− questa Corte ha recentemente statuito che «L’assicuratore conve-nuto per il pagamento dell’indennizzo, se intende eccepire l’esistenza dipatti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modoanalitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte,al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisasull’esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzionesenza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di in-tegrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudicenon la prende in esame - l’eccezione con la quale l’assicuratore conve-nuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta“nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie iviprevisti”.» (Cass. Sez. 3, 29/07/2025, n. 21824, Rv. 675450-01);− il principio ora richiamato (e relativo a fattispecie in cui la Corte dimerito aveva omesso di pronunciarsi sui limiti quantitativi della presta-zione assicurativa) si attaglia anche al caso de quo: infatti, la Corte d’ap-pello di Genova, anziché rilevare la genericità della questione prospettatain primo grado, ha posto a fondamento della sua decisione proprio lelimitazioni alla quantificazione dell’indennizzo dovuto che la Groupamaaveva precisato solo in sede di gravame;− premesso che l’eccezione, come la domanda, deve essere specifica,e che non è consentito instare affinché il giudice rinvenga da sé qualisiano i limiti delle previsioni contrattuali, non risulta che la compagniaassicuratrice abbia chiaramente indicato, entro la barriera processualeper le prescrizioni assertive, quali «limiti del massimale, franchigie e sco-perti [fossero] previsti in polizza»;− invece, la contestazione allora svolta risulta assolutamente gene-rica e, come tale, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., è da considerare come nonproposta (Cass. Sez. 6-3, 23/03/2022, n. 9439, Rv. 664451-01; Cass.Sez. 6, 26/11/2020, n. 26908, Rv. 659902-01; Cass. Sez. 2,28/09/2017, n. 22701, Rv. 645436-01);Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026− di conseguenza, nel giudizio di appello la contestazione del profilominio era preclusa, essendo già stata acquisita al processo, in virtù delprincipio di non contestazione, la predetta componente fattuale del fon-damento della domanda (sul tema, Cass. Sez. 3, 15/02/2023, n. 4747);− resta assorbito il secondo motivo, col quale è stata denunciata laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pro-nunciarsi espressamente sull’eccezione di novità/tardività delle difese diGroupama relative al massimale;− col terzo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, num. 3, per avere la Corte diAppello violato e disapplicato l’art. 2697 c.c. in materia di onere dellaprova e l’art. 115, comma I, c.p.c., in tema di mancato rispetto del prin-cipio di disponibilità delle prove, avendo posto a fondamento della pro-pria decisione, in merito ai presupposti di applicazione del massimalecontrattuale, fatti non provati nel precedente grado di giudizio»; in rela-zione all’ubicazione degli impianti, la Corte di merito avrebbe reso unadecisione, applicando il sottolimite, senza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse maiposto il problema dell’ubicazione degli impianti o chiesto di dimostraretale circostanza;− il motivo è inammissibile;− l ricorrente, pur deducendo che «l’Assicuratore non ha formulatoistanze istruttorie volte a dimostrare le condizioni di applicazione delmassimale di cui all’art. 8.1, lett. b, della polizza», omette di riportarenel ricorso il contenuto delle istanze istruttorie avanzate nei precedentigradi di giudizio, così impedendo a questa Corte di verificare la fonda-tezza della censura;− in tal modo, il ricorso si sottrae ai requisiti di contenuto-forma pre-scritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., che impongonol’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la trascrizione - oNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026quantomeno la precisa indicazione - degli atti e dei documenti sui qualiil motivo si fonda;− inoltre, il motivo risulta generico (in violazione dell’art. 366, primocomma, n.4, c.p.c.), poiché non chiarisce quale sarebbe il diverso con-tenuto delle risultanze probatorie sulle quali si dovrebbe fondare il pre-sunto travisamento da parte della Corte territoriale, né individua specifi-camente le prove che sarebbero state trascurate o mal valutate dal giu-dice d’appello;− in particolare, non viene articolata una critica puntuale all’accerta-mento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui «Il CTU, geom.[OSCURATO:PERSONA], le cui indagini non risultano di fatto contestate dalleparti, se non per l’incidenza dell’apporto delle acque di scarico/smalti-mento del giardino Biorci, ha accertato che lo stato delle tubazioni discarico condominiali che passavano all’interno dell’intercapedine sotto-stante l’appartamento della danneggiata, presentavano degli “stillicidi eperdite di acqua” che, seppure non collegabili a vere e proprie rotture,erano comunque tali da provocare un ristagno, che non aveva modo diessere smaltito per essere la stessa intercapedine non areata»;− qualora poi il ricorrente volesse sostenere, deducendo la violazionedelle succitate norme, che non è provato che le condutture fossero inter-rate, la doglianza sarebbe comunque inammissibile, poiché non spettaalla Corte di legittimità il riesame delle prove o il loro apprezzamento, néun sindacato sull’accertamento compiuto dal giudice di merito, essendoriservato a questa Corte esclusivamente il controllo sulla correttezza giu-ridica e logica della motivazione e non la rivalutazione del materialeistruttorio;− col quarto motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. per avere la Cortedi Appello violato l’art. 115, comma I, c.p.c., in tema di principio di di-sponibilità delle prove, per avere applicato il massimale contrattuale diNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026cui all’art. 8.1 b) della polizza assicurativa, Sez.

III – altri danni ai beni– danni da acqua condotta, in tema di responsabilità civile verso terzi,statuendo, in contrasto con le evidenze probatorie emerse nel giudizio diprimo grado che si trattasse di impianti e condutture interrati.

Violazionee falsa applicazione dell’art. 132, comma II, num. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., avendo mancato di fornire una mo-tivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione di applicazione delmassimale di cui all’ultimo capoverso dell’art. 8.1 b) delle condizioni dicopertura assicurativa per la responsabilità civile contro i “danni da acquacondotta” sul presupposto che lo spargimento d’acqua, causa di danno,avesse riguardato impianti “interrati.”.»;− in particolare, si contesta la decisione nella parte in cui qualifica gliimpianti/condutture come interrati, asseritamente in contrasto con le ri-sultanze di primo grado, e si denuncia un difetto di motivazione perchéla Corte d’appello non avrebbe spiegato logicamente l’applicazione delsottolimite;− il motivo è inammissibile, perché si risolve, in sostanza, nella de-nuncia di insufficienza della motivazione adottata dalla Corte territorialein ordine all’accertamento sulla collocazione delle tubazioni: si lamenta,infatti, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente illustratole ragioni per cui le condutture condominiali sarebbero da qualificarsicome «interrate» ai fini dell’applicazione del sottolimite di indennizzoprevisto dalla polizza;− a seguito della riforma introdotta dall’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per effetto dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più consentito ilsindacato di legittimità sulla (in)sufficienza della motivazione, essendo lacensura di vizio motivazionale ammissibile solo entro i rigorosi limiti sta-biliti dalla giurisprudenza di legittimità e, tra le altre, da Cass. Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053, secondo cui il controllo della Corte di cassazioneNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026sulla motivazione della sentenza impugnata è circoscritto alla verificadella presenza di un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio chesia stato oggetto di discussione tra le parti e non può estendersi allavalutazione della sufficienza, della completezza o della persuasività dellamotivazione, né alla rivalutazione del materiale probatorio o all’apprez-zamento delle risultanze istruttorie;− in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, lasentenza di merito va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova,in diversa composizione, alla quale è altresì rimessa la regolazione dellespese della lite, incluse quelle del giudizio di legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo;dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diGenova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege - controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1263 del 1° di-cembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Genova ilCondominio “[OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA]” e domandò il risarcimentodei danni conseguenti a fenomeni infiltrattivi e di umidità di risalita checompromisero la salubrità dell’appartamento di sua proprietà; affermòche la causa dell’allagamento dell’intercapedine sottostante al suoimmobile era dovuta a perdite dalle tubature condominiali, coninvocazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. edella disciplina condominiale;− il [OSCURATO:PERSONA] 1 si costituì e contestò la pretesarisarcitoria; chiese inoltre la chiamata in garanzia della compagniaGroupama [OSCURATO:SOCIETA]., invocando la manleva assicurativa;− la compagnia assicuratrice resistette alla pretesa attorea e, in viasubordinata, dedusse l’inoperatività o comunque la delimitazione dellagaranzia secondo i massimali, le franchigie e gli scoperti previsti dallapolizza;− il Tribunale di Genova, espletata l’istruttoria, con la sentenza n.459 del 24 febbraio 2020, accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannò il [OSCURATO:PERSONA] 1 al pagamento della sommacomplessiva di Euro 42.350,00 oltre a interessi; dichiarò inoltreGroupama [OSCURATO:SOCIETA]. obbligata a tenere indenne e a manlevareil Condominio delle somme corrisposte all’attrice in esecuzione delladecisione;− [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose gravame e il CondominioVilla Duplex 1 spiegò appello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] resistettechiedendo la conferma della pronuncia di primo grado;− la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 1263 del 1°dicembre 2022, respinse l’appello incidentale del Condominio e, inparziale accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e in parzialeriforma della sentenza del Tribunale, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] obbligata aNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026tenere indenne il Condominio dalla domanda di [OSCURATO:PERSONA] finoalla concorrenza della somma di Euro 2.500,00, oltre a interessi legalidalla domanda al saldo; confermò nel resto la decisione di prime cure;condannò il Condominio alla rifusione delle spese del grado in favore diMaria [OSCURATO:PERSONA] e compensò le spese tra assicuratore e assicurato e traassicurazione e attrice;− per quanto qui rileva, la Corte d’appello, una volta accertata laderivazione del danno da spargimento d’acqua, di Genova ritenneapplicabile la clausola della polizza (punto 8.1) secondo cui, in caso diperdite cagionate da impianti condominiali interrati, l’indennizzo dovutodall’assicuratore in favore dell’assicurato era limitato a Euro 2.500,00(limite di cui all’ultimo capoverso della lett. b) dell’art. 8.1): «una voltaaccertato che il danno è derivato dallo spargimento di acqua, non puòtrovare applicazione l’estensione della copertura in forza dell’esplicitaesclusione contenuta nell’art.5 delle condizioni generali, ma deve essereapplicata la clausola facoltativa, ma espressamente pattuita, di cui alpunto 8.1» e «trattandosi di impianti interrati, l’indennizzo deve esserelimitato all’importo di Euro 2.500,00 secondo quanto disposto di cuiall’ultimo capoverso lett. b)-responsabilità civile verso terzi»;− avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] 1 - ArenzanoPineta ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi;− ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,mentre l’intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio dilegittimità;− il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 21/4/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026CONSIDERATO CHE:− col primo motivo il ricorrente deduce la «Violazione e falsa appli-cazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1, n. 3 c.p.c., per avere la Cortedi Appello violato l’art. 345 c.p.c. in materia di divieto di proposizione dinuove eccezioni appello, non dichiarando inammissibili, in quanto tar-dive, le difese, dedotte dall’appellante, sui presupposti di applicazionedel massimale contrattuale (ubicazione degli impianti e delle condutturecondominiali) di cui all’art. 8.1 b) della polizza assicurativa, sez. III –altri danni ai beni – danni da acqua condotta, in tema di responsabilitàcivile verso terzi»; il Condominio sostiene che in appello l’assicuratoreaveva introdotto una questione - «eccezione» - nuova, invocando il sot-tolimite riguardante l’ubicazione delle condutture, che era preclusadall’art. 345 c.p.c. e che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarareinammissibile;− il motivo è fondato;− nel giudizio di primo grado la compagnia assicuratrice aveva impo-stato la propria linea difensiva sull’(asserita) inoperatività della garanziae, in subordine, sulla necessità di contenere l’eventuale obbligazione in-dennitaria entro i limiti contrattuali: in particolare, nella comparsa di co-stituzione e risposta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, «…In ogni caso, senza rinunciare alle eccezioni che precedono, qualora siritenesse fondata la domanda di parte e la conseguente richiesta di man-leva, l’indennizzo dovrà essere contenuto nei limiti del pregiudizio effet-tivamente subito, in relazione al valore dei beni provato e nel rispetto deilimiti del massimale, franchigie e scoperti previsti in polizza relativa-mente al contenuto,» e, nelle conclusioni, aveva chiesto, «in via subor-dinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda propostanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contenere la domanda di manleva neilimiti del danno effettivamente subito, sulla base dei parametri previstiin polizza e con applicazione delle franchigie e degli scoperti»;Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026− questa Corte ha recentemente statuito che «L’assicuratore conve-nuto per il pagamento dell’indennizzo, se intende eccepire l’esistenza dipatti contrattuali che prevedono franchigie o scoperti, deve farlo in modoanalitico e circostanziato a tutela del diritto di difesa della controparte,al fine di fare conseguire a tutte le parti una pronuncia chiara e precisasull’esatto tema in decisione, suscettibile di essere posta in esecuzionesenza ambiguità e incertezze o inammissibili successive operazioni di in-tegrazione; ne consegue che non è ammissibile - e giustamente il giudicenon la prende in esame - l’eccezione con la quale l’assicuratore conve-nuto si limita a chiedere che una eventuale sua condanna sia contenuta“nei limiti delle previsioni contrattuali, con gli scoperti e le franchigie iviprevisti”.» (Cass. Sez. 3, 29/07/2025, n. 21824, Rv. 675450-01);− il principio ora richiamato (e relativo a fattispecie in cui la Corte dimerito aveva omesso di pronunciarsi sui limiti quantitativi della presta-zione assicurativa) si attaglia anche al caso de quo: infatti, la Corte d’ap-pello di Genova, anziché rilevare la genericità della questione prospettatain primo grado, ha posto a fondamento della sua decisione proprio lelimitazioni alla quantificazione dell’indennizzo dovuto che la Groupamaaveva precisato solo in sede di gravame;− premesso che l’eccezione, come la domanda, deve essere specifica,e che non è consentito instare affinché il giudice rinvenga da sé qualisiano i limiti delle previsioni contrattuali, non risulta che la compagniaassicuratrice abbia chiaramente indicato, entro la barriera processualeper le prescrizioni assertive, quali «limiti del massimale, franchigie e sco-perti [fossero] previsti in polizza»;− invece, la contestazione allora svolta risulta assolutamente gene-rica e, come tale, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., è da considerare come nonproposta (Cass. Sez. 6-3, 23/03/2022, n. 9439, Rv. 664451-01; Cass.Sez. 6, 26/11/2020, n. 26908, Rv. 659902-01; Cass. Sez. 2,28/09/2017, n. 22701, Rv. 645436-01);Numero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026− di conseguenza, nel giudizio di appello la contestazione del profilominio era preclusa, essendo già stata acquisita al processo, in virtù delprincipio di non contestazione, la predetta componente fattuale del fon-damento della domanda (sul tema, Cass. Sez. 3, 15/02/2023, n. 4747);− resta assorbito il secondo motivo, col quale è stata denunciata laviolazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pro-nunciarsi espressamente sull’eccezione di novità/tardività delle difese diGroupama relative al massimale;− col terzo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, num. 3, per avere la Corte diAppello violato e disapplicato l’art. 2697 c.c. in materia di onere dellaprova e l’art. 115, comma I, c.p.c., in tema di mancato rispetto del prin-cipio di disponibilità delle prove, avendo posto a fondamento della pro-pria decisione, in merito ai presupposti di applicazione del massimalecontrattuale, fatti non provati nel precedente grado di giudizio»; in rela-zione all’ubicazione degli impianti, la Corte di merito avrebbe reso unadecisione, applicando il sottolimite, senza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse maiposto il problema dell’ubicazione degli impianti o chiesto di dimostraretale circostanza;− il motivo è inammissibile;− l ricorrente, pur deducendo che «l’Assicuratore non ha formulatoistanze istruttorie volte a dimostrare le condizioni di applicazione delmassimale di cui all’art. 8.1, lett. b, della polizza», omette di riportarenel ricorso il contenuto delle istanze istruttorie avanzate nei precedentigradi di giudizio, così impedendo a questa Corte di verificare la fonda-tezza della censura;− in tal modo, il ricorso si sottrae ai requisiti di contenuto-forma pre-scritti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., che impongonol’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la trascrizione - oNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026quantomeno la precisa indicazione - degli atti e dei documenti sui qualiil motivo si fonda;− inoltre, il motivo risulta generico (in violazione dell’art. 366, primocomma, n.4, c.p.c.), poiché non chiarisce quale sarebbe il diverso con-tenuto delle risultanze probatorie sulle quali si dovrebbe fondare il pre-sunto travisamento da parte della Corte territoriale, né individua specifi-camente le prove che sarebbero state trascurate o mal valutate dal giu-dice d’appello;− in particolare, non viene articolata una critica puntuale all’accerta-mento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui «Il CTU, geom.[OSCURATO:PERSONA], le cui indagini non risultano di fatto contestate dalleparti, se non per l’incidenza dell’apporto delle acque di scarico/smalti-mento del giardino Biorci, ha accertato che lo stato delle tubazioni discarico condominiali che passavano all’interno dell’intercapedine sotto-stante l’appartamento della danneggiata, presentavano degli “stillicidi eperdite di acqua” che, seppure non collegabili a vere e proprie rotture,erano comunque tali da provocare un ristagno, che non aveva modo diessere smaltito per essere la stessa intercapedine non areata»;− qualora poi il ricorrente volesse sostenere, deducendo la violazionedelle succitate norme, che non è provato che le condutture fossero inter-rate, la doglianza sarebbe comunque inammissibile, poiché non spettaalla Corte di legittimità il riesame delle prove o il loro apprezzamento, néun sindacato sull’accertamento compiuto dal giudice di merito, essendoriservato a questa Corte esclusivamente il controllo sulla correttezza giu-ridica e logica della motivazione e non la rivalutazione del materialeistruttorio;− col quarto motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. per avere la Cortedi Appello violato l’art. 115, comma I, c.p.c., in tema di principio di di-sponibilità delle prove, per avere applicato il massimale contrattuale diNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026cui all’art. 8.1 b) della polizza assicurativa, Sez. III – altri danni ai beni– danni da acqua condotta, in tema di responsabilità civile verso terzi,statuendo, in contrasto con le evidenze probatorie emerse nel giudizio diprimo grado che si trattasse di impianti e condutture interrati. Violazionee falsa applicazione dell’art. 132, comma II, num. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c., avendo mancato di fornire una mo-tivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione di applicazione delmassimale di cui all’ultimo capoverso dell’art. 8.1 b) delle condizioni dicopertura assicurativa per la responsabilità civile contro i “danni da acquacondotta” sul presupposto che lo spargimento d’acqua, causa di danno,avesse riguardato impianti “interrati.”.»;− in particolare, si contesta la decisione nella parte in cui qualifica gliimpianti/condutture come interrati, asseritamente in contrasto con le ri-sultanze di primo grado, e si denuncia un difetto di motivazione perchéla Corte d’appello non avrebbe spiegato logicamente l’applicazione delsottolimite;− il motivo è inammissibile, perché si risolve, in sostanza, nella de-nuncia di insufficienza della motivazione adottata dalla Corte territorialein ordine all’accertamento sulla collocazione delle tubazioni: si lamenta,infatti, che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente illustratole ragioni per cui le condutture condominiali sarebbero da qualificarsicome «interrate» ai fini dell’applicazione del sottolimite di indennizzoprevisto dalla polizza;− a seguito della riforma introdotta dall’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., per effetto dell’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più consentito ilsindacato di legittimità sulla (in)sufficienza della motivazione, essendo lacensura di vizio motivazionale ammissibile solo entro i rigorosi limiti sta-biliti dalla giurisprudenza di legittimità e, tra le altre, da Cass. Sez. U.,07/04/2014, n. 8053, secondo cui il controllo della Corte di cassazioneNumero registro generale 4250/2023Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 18585/2026Data pubblicazione 08/06/2026sulla motivazione della sentenza impugnata è circoscritto alla verificadella presenza di un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio chesia stato oggetto di discussione tra le parti e non può estendersi allavalutazione della sufficienza, della completezza o della persuasività dellamotivazione, né alla rivalutazione del materiale probatorio o all’apprez-zamento delle risultanze istruttorie;− in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, lasentenza di merito va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova,in diversa composizione, alla quale è altresì rimessa la regolazione dellespese della lite, incluse quelle del giudizio di legittimità;p. q. m.la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo;dichiara inammissibili il terzo e il quarto motivo;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diGenova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 21 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 18585/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris