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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 09493/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Frosinone dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, in quanto ritenuto responsabile del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avv.ti Alessio ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 633 e 639 cod.pen. non potendo configurarsi alcuna ipotesi di occupazione illegittima stante che l'imputato, già convivente della precedente legittima assegnataria dell'immobile, aveva continuato a risiedere nello stesso alloggio dopo il decesso della medesima; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. stante la scarsa gravità dell'offesa e la personalità dell'imputato; - difetto assoluto di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 ); in motivazione, la Corte ha precisato che l'invasione' va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità.

Quanto al secondo motivo, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. risulta esclusa dalla corte di merito sulla base di precise considerazioni in punto di fatto, aventi riguardo alla permanenza del reato ed alla prosecuzione della condotta illecita nel tempo che, in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità, non sono censurabili nella presente sede di legittimità.

2. Fondato è invece il terzo motivo poiché, pur a fronte di una doglianza specifica avanzata con l'atto di appello con la quale si avanzava richiesta di concessione della sospensione condizionale facendosi anche riferimento allo stato di incensuratezza dell'imputato, la corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nel vizio di motivazione su un punto autonomo della decisione.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata pronuncia limitatamente alla sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma, 21 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] CANC7LLARIA [OSCURATO:PERSONA] Ign io Pardo IL L 7 MAR. 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Frosinone dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, in quanto ritenuto responsabile del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, avv.ti Alessio ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 633 e 639 cod.pen. non potendo configurarsi alcuna ipotesi di occupazione illegittima stante che l'imputato, già convivente della precedente legittima assegnataria dell'immobile, aveva continuato a risiedere nello stesso alloggio dopo il decesso della medesima; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. stante la scarsa gravità dell'offesa e la personalità dell'imputato; - difetto assoluto di motivazione e violazione di legge quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla corte di appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 ); in motivazione, la Corte ha precisato che l'invasione' va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità. Quanto al secondo motivo, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. risulta esclusa dalla corte di merito sulla base di precise considerazioni in punto di fatto, aventi riguardo alla permanenza del reato ed alla prosecuzione della condotta illecita nel tempo che, in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità, non sono censurabili nella presente sede di legittimità. 2. Fondato è invece il terzo motivo poiché, pur a fronte di una doglianza specifica avanzata con l'atto di appello con la quale si avanzava richiesta di concessione della sospensione condizionale facendosi anche riferimento allo stato di incensuratezza dell'imputato, la corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nel vizio di motivazione su un punto autonomo della decisione. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata pronuncia limitatamente alla sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma, 21 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] CANC7LLARIA [OSCURATO:PERSONA] Ign io Pardo IL L 7 MAR. 202
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