Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:229
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
13 dicembre 2007
Causa F‑42/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per il 2004 – Obiettivi e criteri di valutazione – Risarcimento danni»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare l’annullamento
del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004, nonché la condanna della
[OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di un euro come risarcimento del preteso danno morale causatole dal detto rapporto di evoluzione
della carriera.
Decisione:
Il rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004 è annullato.
Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato
del danno morale
(Statuto dei funzionari, art. 91)
1.
Risulta dall’art. 8, n. 5, quarto comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla
[OSCURATO:PERSONA] che l’amministrazione è tenuta a fissare al titolare del posto obiettivi e criteri di valutazione. Ai sensi di
tale disposizione, il dialogo formale che si tiene tra il valutatore e il titolare del posto all’inizio di ciascun esercizio
di valutazione deve vertere non soltanto sulle valutazioni delle prestazioni del detto titolare durante il periodo di riferimento,
che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente quello nel corso del quale si svolge l’esercizio di valutazione,
ma anche sulla fissazione degli obiettivi per l’anno che segue il periodo di riferimento, obiettivi che costituiscono la base
di riferimento per la valutazione del rendimento. Tale obbligo è richiamato nella guida di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA]
si è autoimposta come regola di condotta.
In mancanza di fissazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione per il periodo di riferimento interessato, l’amministrazione
non può sostenere che gli obiettivi assegnati per il periodo di riferimento precedente erano prorogati in quanto non comportavano
alcuna data di cessazione di validità.
(v. punti 31, 32 e 37)
Riferimento:
Corte: 1° dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3981, punto 20)
Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑19, punto 25); 30 settembre 2003,
causa T‑296/01, Tatti/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1093, punto 43)
2.
L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce di per sé una riparazione adeguata
e, in via di principio – ossia in mancanza in detto atto di valutazioni espressamente negative delle capacità del ricorrente
che possano nuocergli – sufficiente, di qualsiasi danno morale che questi possa aver subito a causa dell’atto annullato.
(v. punto 44)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77, punto
62)