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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08839/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla loro omogeneità, gravità, epoca recente di consumazione, ripetizione a breve distanza una peculiare pericolosità sociale correlata al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed in quest'otrca ha apprezzato la pregressa condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale considerata tale da influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"., (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01);

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico- giuridici, non si è limitata a indicare i precedenti penali ma, in sintonia con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla loro omogeneità, gravità, epoca recente di consumazione, ripetizione a breve distanza una peculiare pericolosità sociale correlata al rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ed in quest'otrca ha apprezzato la pregressa condotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale considerata tale da influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"., (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01); 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 08839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris