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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30196/2026

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uto Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 20 gennaio 2026, resa nel procedimento n. 8405/25 R.S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentatonell’interesse del detenuto XXXXXXXXXXXXXXX (fine pena: 12 ottobre 2037)avverso il provvedimento del 3 luglio 2025 con il quale il Magistrato disorveglianza di Milano aveva respinto la richiesta volta ad ottenere, ai sensidell’art. 30 legge 25 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: Ord. pen.), un permessoper poter recare visita alla madre inferma,XXXXXXXXX, residente nel comune diXXXXXXXXXXXXXXX.1.1.

A fondamento della decisione, il Tribunale, dopo aver pedissequamenterichiamato il contenuto dell’ordinanza reclamata ed aver ricostruito gli esitidell’ istruttoria svolta, ha evidenziato come anche la più aggiornatadocumentazione sanitaria non permettesse di apprezzare un pericolo quoadvitam per la madre del richiedente o, comunque, la sussistenza di «un evento diparticolare gravità riguardante la sfera familiare dello stesso».Ha, di contro, evidenziato che il permesso di necessità è un «rimedioeccezionale riservato a casi estremi…quali le situazioni di imminente pericolo divita di un familiare o di un convivente, ovvero il verificarsi di eventi familiari diparticolare gravità».Dopo aver fatto proprie le considerazioni espresse dal Magistrato disorveglianza circa il «grave allarme sociale che potrebbe derivare dal ritornodell’XXXXXX sul territorio di XXXXXXXXXX», ha conclusivamente reputato che ilreclamo non fosse meritevole di accoglimento, valutando la richiesta avanzatanell’interesse del detenuto come eccentrica ed estranea all’ambito applicativodella disposizione invocata («il permesso richiesto non integra le ipotesi tassativedi cui all’art. 30 ord. pen., ma risponde ad esigenze tipiche di un permessopremio di cui il detenuto allo stato non può godere») e reputando, comunque, leragioni poste a suo fondamento come recessive rispetto alle prevalenti esigenzedi sicurezza sociale («in definitiva qualificandosi l’esigenza rappresentata daldetenuto come subvalente rispetto all’intensità del pericolo personale edambientale sopra delineato»).2.

XXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando «violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. in punto di manifesta illogicità della motivazione».Il difensore lamenta, anzitutto, che il Tribunale non abbia attribuito alcunrilievo all’intervenuto aggravamento delle condizioni di salute sofferto dallamadre del ricorrente.

La XXXX, infatti, per quanto effettivamente non versi inpericolo di vita, è, sulla scorta delle indicazioni di cui al certificato medico del 13gennaio 2026, a cagione delle molteplici patologie delle quali è sofferente,allettata e bisognosa di continua assistenza.

Ella, pertanto, non può affrontare illungo viaggio dalla Campania alla Lombardia per poter svolgere in presenza uncolloquio carcerario con il figlio con il quale, infatti, non ha rapporti «da alcunianni».Contesta che la motivazione che il Tribunale ha reso in punto di valutazionedelle condizioni di salute della madre del detenuto si ponga in contrasto con i piùrecenti arresti di questa Corte secondo i quali anche una patologia di naturacronica può integrare gli estremi di un evento di particolare gravità che legittimala concessione di un permesso di necessità.Evidenzia che il Tribunale ha, altresì, errato nel sostenere che il ricorrentecos t i tu i s ca uno de i ve r t i c i de l l a consor te r i a d i t i po maf ioso«XXXXXXXXXXXXXXXXX».

Invero, com’è agevole apprezzare attraverso lacompulsazione del certificato del casellario giudiziale, l’XXXXXX non è mai statocondannato né per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., e neppure «per unreato aggravato dall’art. 416-bis.1. cod. pen.».

Aggiunge che l’indicazione offertanel parere a firma del Pubblico ministero della D.D.A. di Napoli, recepita nelprovvedimento impugnato, nel quale si esalta l’intervenuta condanna delricorrente in relazione al delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen, aggravato ai sensidell’art. 416-bis cod. pen., non potesse essere utilmente valorizzata, posto che,come comprovato, il ricorrente è stato poi assolto da detto reato con sentenzadel 9 luglio 2024 della Corte di appello di Salerno («il Tribunale di sorveglianza,nonostante la difesa avesse provato che quanto dedotto era destituito di ognifondamento, ha formulato un giudizio di pericolosità evidenziando che i reatisono stati consumati dall’XXXXXX con l’aggravante dell’art. 416-bis cod. pen.»).Precisa, ancora, che i soggetti che la D.D.A. di Napoli indica quali responsabili delgruppo criminale (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), non sonomai stati condannati in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., eprecisa, anzi, che il primo è stato ammesso alla misura alternativa dellasemilibertà e il secondo ha usufruito di permessi premio.Erronea è, da ultimo, l’affermazione secondo la quale il territorio del comunedi XXXXXXXXXX sarebbe sotto la nefasta influenza del clan sopra menzionato,posto che le sentenze di merito hanno accertato unicamente la presenza su dettiterritori di una diversa consorteria («clan Pesacane»).

Contesta, sulla base di talielementi, la fondatezza del giudizio espresso dal Tribunale laddove ha sostenutoche il ritorno del ricorrente nel territorio di XXXXXXXXXX possa costituire fonte diallarme sociale ed evidenziato, comunque, che quest’ultimo elemento non sia, diper sé, ostativo alla concessione di un permesso di necessità.

Rappresenta,infine, che il detenuto ha nel passato usufruito di permessi con scorta per recarevisita alle due sorelle.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

L’art. 30 Ord. pen. stabilisce, al primo comma, che «nel caso diimminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agliinternati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso direcarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo» e, alsecondo comma, «che analoghi permessi possono essere concessieccezionalmente per eventi famil iari di particolare gravità».Le due ipotesi normate appena delineate, per quanto abbiano un ambitoapplicativo diverso, l’una presupponendo che il familiare o il convivente deldetenuto versi in una condizione di pericolo di vita definito imminente, laseconda postulando genericamente la presenza di eventi particolarmente gravi,presentano all’evidenza una matrice comune.Esse, infatti, sottendono un’identica ratio, da individuarsi nell’esigenza digarantire che l’esecuzione del trattamento penitenziario di ogni detenuto siasempre ispirata al rispetto del principio di umanità che trova il suo primofondamento costituzionale nella previsione di cui all’art. 27 Cost.3.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la correttainterpretazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., con specifico riferimento allanozione di «evento familiare di particolare gravità», e si colloca nell'ambito dipersistenti tensioni giurisprudenziali circa la concedibilità del permesso dinecessità quando la richiesta sia fondata su una condizione familiare grave macronica, stabilizzata e destinata a protrarsi nel tempo, tale da impedire alcongiunto del detenuto di recarsi presso l'istituto di pena.4.

Orbene, reputa questo collegio che la rigida premessa argomentativadalla quale muove il Tribunale di sorveglianza non possa, invero, dirsicondivisibile.

Convita adesione merita, invece, il diverso ed ormai consolidatoorientamento interpretativo, che, pur nel riconoscimento del carattereeccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione dievento familiare di particolare gravità maggiormente coerente con la funzionedell'art. 30, comma 2, Ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionaliche governano l'esecuzione della pena.Ritiene, per l’effetto, il Collegio che il requisito dell'eccezionalità non possaessere sovrapposto a quello dell'assoluta unicità o irripetibilità dell'evento, poichéuna simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione,riducendone l'operatività a ipotesi del tutto marginali e tradendone la funzione diumanizzazione della pena.

Il permesso di necessità non è infatti giustificato daun fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare diparticolare gravità e non usuale, idonea ad incidere in modo significativo nellavicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione.

Intale prospettiva, la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non èontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva ostabilizzata, purché essa, all'esito di un periodo temporalmente apprezzabile,assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare deldetenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando comunque risultidimostrata l'impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettiviNe consegue che il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni cronichedeve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell'istituto, infunzione del principio di umanità della pena, dovendo l'eccezionalità essereriferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità, non ordinaria e nonsurrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie dimantenimento dei rapporti familiari.In questa cornice, il requisito dell'eccezionalità opera come limite allafrequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla suareiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorataalla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti.Sotto il profilo sistematico, l'approdo accolto trova ulteriore conferma, sulpiano valoriale e sistematico, nella giurisprudenza formatasi in tema diautorizzazioni ex art. 21-ter Ord. pen., ove si è chiarito che la visita al familiareinfermo o affetto da grave handicap può essere concessa più volte anche inassenza di un aggravamento delle condizioni di salute, dovendo l'autoritàcompetente procedere, caso per caso, ad un bilanciamento tra le esigenze dellapersona tutelata e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale deldetenuto, con particolare riguardo al numero e alla frequenza delle visite giàautorizzate e alle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza (Sez. 1, n.6105 del 20/11/2020, dep. 2021, Vazzana, Rv. 280829-01).L'adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna aperturaindiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando fermal'esigenza di preservare il carattere eccezionale dell'istituto ed evitare chesituazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio.L'esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizionefamiliare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo alcontrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione delpermesso in strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi.In tale prospettiva, si rende necessario individuare criteri valutativi oggettivied elastici cui i giudici di merito devono attenersi nel vagliare la concedibilità diun permesso reiterato ex art. 30, comma 2, Ord. pen.In primo luogo, assume rilievo centrale l'accertamento effettivo dell'intensità edella concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto sulla basedel mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici,come puntualmente ricordato da Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., ove si èsottolineato che la significatività del rapporto e il grado di afflittività derivantedall'impossibilità dell'incontro costituiscono presupposti indefettibili dellaconcessione.In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere ilrapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o ivideocolloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loroconcreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo contodell'incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, dellanecessità insostituibile del contatto personale.Un ulteriore parametro è rappresentato dal tempo intercorso dall'ultimocontatto o dalla precedente fruizione del permesso, poiché un intervallotemporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà dellaconcessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di etàavanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievoulteriore.Deve, inoltre, escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissadel beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e inconcreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in sensofavorevole né in senso preclusivo.

In tale prospettiva, la presenza di unaggravamento delle condizioni di salute del familiare integra certamente un fattonuovo, idoneo a configurare una rinnovata situazione di particolare gravità e,dunque, a rendere recessivo il problema della reiterazione del permesso.5.

Quanto sin qui evidenziato già impone l’annullamento del provvedimentoimpugnato.

Non può, però, non evidenziarsi come, anche sotto altro angoloprospettico, l’ordinanza impugnata manifesti ulteriori quanto patenti profili dicensurabilità.

Il riferimento è al peso specifico che il Tribunale di sorveglianza hainteso attribuire, nel suo percorso valutativo, al giudizio di pericolosità formulatonei riguardi dell’istante.

Ciò non tanto in quanto esso risulta fondato sull’erroneaesaltazione di dati di fatto non più attuali o, addirittura, non corretti o, ancora,sulla criticabile sottovalutazione di ulteriori profili fattuali denunciati dalla difesa,quanto, ancor prima, perché costituisce espressione di un consolidato principio didiritto cui questo collegio intende dare continuità quello per il quale lapericolosità del detenuto rimane sempre estranea alla valutazione deipresupposti del beneficio, rilevando esclusivamente in relazione alla modulazionedelle modalità esecutive del permesso, coerentemente con la natura nontrattamentale dell'istituto.

Essa, pertanto, non può fungere da parametro su cuifondare il rigetto di una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 30 Ord. pen.6.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese va disposto l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovogiudizio che, libero nell’esito, si muova nel rispetto dei canoni interpretativi sopraillustrati.

L’oggetto del presente provvedimento impone l’oscuramento dei datipersonali, nel rispetto del diritto alla riservatezza del detenuto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 20 gennaio 2026, resa nel procedimento n. 8405/25 R.S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentatonell’interesse del detenuto XXXXXXXXXXXXXXX (fine pena: 12 ottobre 2037)avverso il provvedimento del 3 luglio 2025 con il quale il Magistrato disorveglianza di Milano aveva respinto la richiesta volta ad ottenere, ai sensidell’art. 30 legge 25 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: Ord. pen.), un permessoper poter recare visita alla madre inferma,XXXXXXXXX, residente nel comune diXXXXXXXXXXXXXXX.1.1. A fondamento della decisione, il Tribunale, dopo aver pedissequamenterichiamato il contenuto dell’ordinanza reclamata ed aver ricostruito gli esitidell’ istruttoria svolta, ha evidenziato come anche la più aggiornatadocumentazione sanitaria non permettesse di apprezzare un pericolo quoadvitam per la madre del richiedente o, comunque, la sussistenza di «un evento diparticolare gravità riguardante la sfera familiare dello stesso».Ha, di contro, evidenziato che il permesso di necessità è un «rimedioeccezionale riservato a casi estremi…quali le situazioni di imminente pericolo divita di un familiare o di un convivente, ovvero il verificarsi di eventi familiari diparticolare gravità».Dopo aver fatto proprie le considerazioni espresse dal Magistrato disorveglianza circa il «grave allarme sociale che potrebbe derivare dal ritornodell’XXXXXX sul territorio di XXXXXXXXXX», ha conclusivamente reputato che ilreclamo non fosse meritevole di accoglimento, valutando la richiesta avanzatanell’interesse del detenuto come eccentrica ed estranea all’ambito applicativodella disposizione invocata («il permesso richiesto non integra le ipotesi tassativedi cui all’art. 30 ord. pen., ma risponde ad esigenze tipiche di un permessopremio di cui il detenuto allo stato non può godere») e reputando, comunque, leragioni poste a suo fondamento come recessive rispetto alle prevalenti esigenzedi sicurezza sociale («in definitiva qualificandosi l’esigenza rappresentata daldetenuto come subvalente rispetto all’intensità del pericolo personale edambientale sopra delineato»).2. XXXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando «violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. in punto di manifesta illogicità della motivazione».Il difensore lamenta, anzitutto, che il Tribunale non abbia attribuito alcunrilievo all’intervenuto aggravamento delle condizioni di salute sofferto dallamadre del ricorrente. La XXXX, infatti, per quanto effettivamente non versi inpericolo di vita, è, sulla scorta delle indicazioni di cui al certificato medico del 13gennaio 2026, a cagione delle molteplici patologie delle quali è sofferente,allettata e bisognosa di continua assistenza. Ella, pertanto, non può affrontare illungo viaggio dalla Campania alla Lombardia per poter svolgere in presenza uncolloquio carcerario con il figlio con il quale, infatti, non ha rapporti «da alcunianni».Contesta che la motivazione che il Tribunale ha reso in punto di valutazionedelle condizioni di salute della madre del detenuto si ponga in contrasto con i piùrecenti arresti di questa Corte secondo i quali anche una patologia di naturacronica può integrare gli estremi di un evento di particolare gravità che legittimala concessione di un permesso di necessità.Evidenzia che il Tribunale ha, altresì, errato nel sostenere che il ricorrentecos t i tu i s ca uno de i ve r t i c i de l l a consor te r i a d i t i po maf ioso«XXXXXXXXXXXXXXXXX». Invero, com’è agevole apprezzare attraverso lacompulsazione del certificato del casellario giudiziale, l’XXXXXX non è mai statocondannato né per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., e neppure «per unreato aggravato dall’art. 416-bis.1. cod. pen.». Aggiunge che l’indicazione offertanel parere a firma del Pubblico ministero della D.D.A. di Napoli, recepita nelprovvedimento impugnato, nel quale si esalta l’intervenuta condanna delricorrente in relazione al delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen, aggravato ai sensidell’art. 416-bis cod. pen., non potesse essere utilmente valorizzata, posto che,come comprovato, il ricorrente è stato poi assolto da detto reato con sentenzadel 9 luglio 2024 della Corte di appello di Salerno («il Tribunale di sorveglianza,nonostante la difesa avesse provato che quanto dedotto era destituito di ognifondamento, ha formulato un giudizio di pericolosità evidenziando che i reatisono stati consumati dall’XXXXXX con l’aggravante dell’art. 416-bis cod. pen.»).Precisa, ancora, che i soggetti che la D.D.A. di Napoli indica quali responsabili delgruppo criminale (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), non sonomai stati condannati in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., eprecisa, anzi, che il primo è stato ammesso alla misura alternativa dellasemilibertà e il secondo ha usufruito di permessi premio.Erronea è, da ultimo, l’affermazione secondo la quale il territorio del comunedi XXXXXXXXXX sarebbe sotto la nefasta influenza del clan sopra menzionato,posto che le sentenze di merito hanno accertato unicamente la presenza su dettiterritori di una diversa consorteria («clan Pesacane»). Contesta, sulla base di talielementi, la fondatezza del giudizio espresso dal Tribunale laddove ha sostenutoche il ritorno del ricorrente nel territorio di XXXXXXXXXX possa costituire fonte diallarme sociale ed evidenziato, comunque, che quest’ultimo elemento non sia, diper sé, ostativo alla concessione di un permesso di necessità. Rappresenta,infine, che il detenuto ha nel passato usufruito di permessi con scorta per recarevisita alle due sorelle.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. L’art. 30 Ord. pen. stabilisce, al primo comma, che «nel caso diimminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agliinternati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso direcarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo» e, alsecondo comma, «che analoghi permessi possono essere concessieccezionalmente per eventi famil iari di particolare gravità».Le due ipotesi normate appena delineate, per quanto abbiano un ambitoapplicativo diverso, l’una presupponendo che il familiare o il convivente deldetenuto versi in una condizione di pericolo di vita definito imminente, laseconda postulando genericamente la presenza di eventi particolarmente gravi,presentano all’evidenza una matrice comune.Esse, infatti, sottendono un’identica ratio, da individuarsi nell’esigenza digarantire che l’esecuzione del trattamento penitenziario di ogni detenuto siasempre ispirata al rispetto del principio di umanità che trova il suo primofondamento costituzionale nella previsione di cui all’art. 27 Cost.3. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la correttainterpretazione dell'art. 30, comma 2, Ord. pen., con specifico riferimento allanozione di «evento familiare di particolare gravità», e si colloca nell'ambito dipersistenti tensioni giurisprudenziali circa la concedibilità del permesso dinecessità quando la richiesta sia fondata su una condizione familiare grave macronica, stabilizzata e destinata a protrarsi nel tempo, tale da impedire alcongiunto del detenuto di recarsi presso l'istituto di pena.4. Orbene, reputa questo collegio che la rigida premessa argomentativadalla quale muove il Tribunale di sorveglianza non possa, invero, dirsicondivisibile. Convita adesione merita, invece, il diverso ed ormai consolidatoorientamento interpretativo, che, pur nel riconoscimento del carattereeccezionale del permesso di necessità, valorizza una lettura della nozione dievento familiare di particolare gravità maggiormente coerente con la funzionedell'art. 30, comma 2, Ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionaliche governano l'esecuzione della pena.Ritiene, per l’effetto, il Collegio che il requisito dell'eccezionalità non possaessere sovrapposto a quello dell'assoluta unicità o irripetibilità dell'evento, poichéuna simile lettura finirebbe per svuotare di contenuto la disposizione,riducendone l'operatività a ipotesi del tutto marginali e tradendone la funzione diumanizzazione della pena. Il permesso di necessità non è infatti giustificato daun fatto isolato in senso meramente cronologico, ma da una vicenda familiare diparticolare gravità e non usuale, idonea ad incidere in modo significativo nellavicenda umana del detenuto e, quindi, nel grado di umanità della detenzione. Intale prospettiva, la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non èontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva ostabilizzata, purché essa, all'esito di un periodo temporalmente apprezzabile,assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare deldetenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando comunque risultidimostrata l'impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettiviNe consegue che il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni cronichedeve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell'istituto, infunzione del principio di umanità della pena, dovendo l'eccezionalità essereriferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità, non ordinaria e nonsurrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie dimantenimento dei rapporti familiari.In questa cornice, il requisito dell'eccezionalità opera come limite allafrequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla suareiterazione, imponendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorataalla specificità della vicenda e refrattaria a schemi astratti.Sotto il profilo sistematico, l'approdo accolto trova ulteriore conferma, sulpiano valoriale e sistematico, nella giurisprudenza formatasi in tema diautorizzazioni ex art. 21-ter Ord. pen., ove si è chiarito che la visita al familiareinfermo o affetto da grave handicap può essere concessa più volte anche inassenza di un aggravamento delle condizioni di salute, dovendo l'autoritàcompetente procedere, caso per caso, ad un bilanciamento tra le esigenze dellapersona tutelata e quelle inerenti alla complessiva situazione trattamentale deldetenuto, con particolare riguardo al numero e alla frequenza delle visite giàautorizzate e alle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza (Sez. 1, n.6105 del 20/11/2020, dep. 2021, Vazzana, Rv. 280829-01).L'adesione a tale impostazione interpretativa non comporta alcuna aperturaindiscriminata alla reiterazione dei permessi di necessità, restando fermal'esigenza di preservare il carattere eccezionale dell'istituto ed evitare chesituazioni croniche si traducano in una periodicità di fatto del beneficio.L'esclusione di automatismi preclusivi fondati sulla stabilità della condizionefamiliare non implica, infatti, la legittimazione di prassi reiterative, imponendo alcontrario un controllo rigoroso volto a scongiurare la trasformazione delpermesso in strumento ordinario di mantenimento dei rapporti affettivi.In tale prospettiva, si rende necessario individuare criteri valutativi oggettivied elastici cui i giudici di merito devono attenersi nel vagliare la concedibilità diun permesso reiterato ex art. 30, comma 2, Ord. pen.In primo luogo, assume rilievo centrale l'accertamento effettivo dell'intensità edella concretezza del legame affettivo, che non può essere presunto sulla basedel mero rapporto di parentela, ma deve emergere da elementi fattuali specifici,come puntualmente ricordato da Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, n.m., ove si èsottolineato che la significatività del rapporto e il grado di afflittività derivantedall'impossibilità dell'incontro costituiscono presupposti indefettibili dellaconcessione.In secondo luogo, deve essere valutata la reale possibilità di mantenere ilrapporto affettivo attraverso strumenti alternativi, quali i colloqui telefonici o ivideocolloqui, verificando non solo la loro astratta disponibilità, ma la loroconcreta idoneità a soddisfare le esigenze relazionali, tenendo contodell'incidenza della patologia sul tipo di comunicazione e, in taluni casi, dellanecessità insostituibile del contatto personale.Un ulteriore parametro è rappresentato dal tempo intercorso dall'ultimocontatto o dalla precedente fruizione del permesso, poiché un intervallotemporale significativo può, di per sé, escludere il rischio di ordinarietà dellaconcessione, specie quando la situazione familiare coinvolga persone di etàavanzata, rispetto alle quali il mero decorso del tempo assume un rilievoulteriore.Deve, inoltre, escludersi qualsiasi predeterminazione di una periodicità fissadel beneficio, dovendo ogni istanza essere valutata autonomamente e inconcreto, sulla base dei presupposti attuali, senza automatismi né in sensofavorevole né in senso preclusivo. In tale prospettiva, la presenza di unaggravamento delle condizioni di salute del familiare integra certamente un fattonuovo, idoneo a configurare una rinnovata situazione di particolare gravità e,dunque, a rendere recessivo il problema della reiterazione del permesso.5. Quanto sin qui evidenziato già impone l’annullamento del provvedimentoimpugnato. Non può, però, non evidenziarsi come, anche sotto altro angoloprospettico, l’ordinanza impugnata manifesti ulteriori quanto patenti profili dicensurabilità. Il riferimento è al peso specifico che il Tribunale di sorveglianza hainteso attribuire, nel suo percorso valutativo, al giudizio di pericolosità formulatonei riguardi dell’istante. Ciò non tanto in quanto esso risulta fondato sull’erroneaesaltazione di dati di fatto non più attuali o, addirittura, non corretti o, ancora,sulla criticabile sottovalutazione di ulteriori profili fattuali denunciati dalla difesa,quanto, ancor prima, perché costituisce espressione di un consolidato principio didiritto cui questo collegio intende dare continuità quello per il quale lapericolosità del detenuto rimane sempre estranea alla valutazione deipresupposti del beneficio, rilevando esclusivamente in relazione alla modulazionedelle modalità esecutive del permesso, coerentemente con la natura nontrattamentale dell'istituto. Essa, pertanto, non può fungere da parametro su cuifondare il rigetto di una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 30 Ord. pen.6. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese va disposto l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovogiudizio che, libero nell’esito, si muova nel rispetto dei canoni interpretativi sopraillustrati. L’oggetto del presente provvedimento impone l’oscuramento dei datipersonali, nel rispetto del diritto alla riservatezza del detenuto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Milano.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris