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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21381/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità in quanto fondata su tabulati telefonici la cui acquisizione sarebbe illegittima, è manifestamente infondato avuto riguardo alla motivazione giuridicamente corretta resa dalla Corte di merito sulla non decisività della prova (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-11 della sentenza impugnata in cui la Corte ha superato tutte le doglianze difensive tese a contestare la conducenza delle prove poste a fondamento della decisione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la commisurazione della pena, l'errato bilanciamento ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag 10 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità in quanto fondata su tabulati telefonici la cui acquisizione sarebbe illegittima, è manifestamente infondato avuto riguardo alla motivazione giuridicamente corretta resa dalla Corte di merito sulla non decisività della prova (si vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-11 della sentenza impugnata in cui la Corte ha superato tutte le doglianze difensive tese a contestare la conducenza delle prove poste a fondamento della decisione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la commisurazione della pena, l'errato bilanciamento ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag 10 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M
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