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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24390/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29653-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore (già Direzione provinciale del Lavoro di Roma), rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29653/2018 Cron.

Rep.

Ud. 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 1/E Palazzina G, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1870/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018 R.G.N. 4755/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1870 del 23.3.2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l’appello promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione provinciale del lavoro di Roma essendo stato evocato in giudizio solamente l’ente responsabile in via solidale ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e non l’autore dell’illecito amministrativo, nei confronti del quale doveva ritenersi (a seguito di mancata proposizione dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa per la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 708 del 1947) estinta l’obbligazione di pagare la somma ingiunta.

Avverso tale sentenza ricorre il Ministero del Lavoro con un motivo; la società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 102 cod.proc.civ.in combinato disposto con gli artt. 359, 331 cod.proc.civ., 6 della legge n. 689 del 1981, avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere che la persona giuridica, coobbligata solidale con l’autore materiale della violazione, possa essere autonomamente destinataria di un’ordinanza- ingiunzione, non sussistendo un litisconsorzio necessario tra autore dell’illecito e responsabile solidale; inoltre, il richiamo, nell’atto di appello, del “legale rappresentante pro tempore” non doveva lasciare alcun dubbio sull’evocazione in giudizio anche della persona fisica titolare dell’ente.

La Corte di appello avrebbe, poi, dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio.

2. Il ricorso è fondato.

3. Pur dovendo rilevare l’inammissibilità di questo specifico profilo di censura per difetto di specificità con riguardo alla censura attinente alla confezione dell’atto di appello mediante indicazione (oltre che della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) altresì del “legale rappresentante pro tempore” in proprio, mancando del tutto la trascrizione dell’intestazione e delle parti rilevanti dell’atto di appello proposto dal Ministero (con conseguente inammissibilità di questa specifica censura), va ribadita l’autonomia delle due diverse obbligazioni poste a carico dell’autore materiale dell’illecito amministrativo e del responsabile solidale (individuato dall’art. 6, comma 3 della legge n. 689 del 1981).

4. Componendo un contrasto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 e sulla possibilità di differenziare gli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di quest'ultimo nonché, sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, le Sezioni unite - con sentenza n. 22080 del 2017 - hanno chiarito che: - la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non assolve una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione; - l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione all'autore materiale del fatto sanzionato; solo la morte dell'autore della violazione produce il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità anche nei confronti degli obbligati in solido; - l'art. 6 è disposizione volta a facilitare la riscossione a prescindere dall'effettiva insolvenza dell'obbligato principale.

L'amministrazione ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. - la L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 primo, non impone di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali. - la possibilità per il coobbligato, che abbia provveduto al pagamento della sanzione, di esercitare il regresso verso gli altri obbligati non consente di ravvisare una relazione di accessorietà tra le distinte obbligazioni anche nei rapporti con l'amministrazione: il regresso opera ad un livello esclusivamente privatistico in vista del riequilibrio interno del peso economico della sanzione e non attinge il rapporto tra l'Amministrazione e tutti i soggetti chiamati a rispondere della violazione, né è elemento che depone per la natura dipendente ed accessoria dell'obbligo solidale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6; il regresso a favore del solvens già obbligato solidalmente, non inquadrandosi nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 cod.civ., n. 3, opera al riparo dall'eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge: l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione.

Il principio di autonomia tra le distinte obbligazioni del trasgressore e del responsabile solidale è stato confermato, tra le tante, da Cass.n. 11774 del 2019, anche per l'ipotesi in cui l'obbligazione principale si sia estinta per intervenuta prescrizione del diritto, da Cass. n. 40099 del 2021 con riguardo all’ipotesi del verbale di accertamento e della successiva ordinanza- ingiunzione notificati esclusivamente alla società quale coobbligata in solido e non anche ai diretti responsabili della violazione nonché da Cass. n. 3696 del 2022 con riguardo al caso dell’applicazione, ab initio , della sanzione amministrativa, nei soli confronti del responsabile solidale (e non anche dell'autore materiale - vero o presunto - dell'illecito).

5. La Corte di appello non si è conformata ai principi innanzi richiamati nella misura in cui ha ritenuto preclusa l’azione nei confronti del responsabile solidale anche a fronte della estinzione della sanzione nei confronti dell’autore dell’illecito, disattendendo il principio di autonomia delle due distinte obbligazioni finalizzato allo scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.

6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29653-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore (già Direzione provinciale del Lavoro di Roma), rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29653/2018 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 1/E Palazzina G, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1870/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018 R.G.N. 4755/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1870 del 23.3.2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto l’appello promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione provinciale del lavoro di Roma essendo stato evocato in giudizio solamente l’ente responsabile in via solidale ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e non l’autore dell’illecito amministrativo, nei confronti del quale doveva ritenersi (a seguito di mancata proposizione dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa per la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 708 del 1947) estinta l’obbligazione di pagare la somma ingiunta. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero del Lavoro con un motivo; la società resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 102 cod.proc.civ.in combinato disposto con gli artt. 359, 331 cod.proc.civ., 6 della legge n. 689 del 1981, avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere che la persona giuridica, coobbligata solidale con l’autore materiale della violazione, possa essere autonomamente destinataria di un’ordinanza- ingiunzione, non sussistendo un litisconsorzio necessario tra autore dell’illecito e responsabile solidale; inoltre, il richiamo, nell’atto di appello, del “legale rappresentante pro tempore” non doveva lasciare alcun dubbio sull’evocazione in giudizio anche della persona fisica titolare dell’ente. La Corte di appello avrebbe, poi, dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio. 2. Il ricorso è fondato. 3. Pur dovendo rilevare l’inammissibilità di questo specifico profilo di censura per difetto di specificità con riguardo alla censura attinente alla confezione dell’atto di appello mediante indicazione (oltre che della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) altresì del “legale rappresentante pro tempore” in proprio, mancando del tutto la trascrizione dell’intestazione e delle parti rilevanti dell’atto di appello proposto dal Ministero (con conseguente inammissibilità di questa specifica censura), va ribadita l’autonomia delle due diverse obbligazioni poste a carico dell’autore materiale dell’illecito amministrativo e del responsabile solidale (individuato dall’art. 6, comma 3 della legge n. 689 del 1981). 4. Componendo un contrasto tra le sezioni semplici proprio in merito alla natura dell'obbligazione del coobbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 e sulla possibilità di differenziare gli effetti estintivi dell'obbligazione di pagamento secondo che questa venga meno per la morte dell'obbligato principale o per difetto di tempestiva notificazione nei confronti di quest'ultimo nonché, sulla permanenza, in caso di pagamento della sanzione da parte dell'obbligato solidale, dell'azione di regresso nei confronti del trasgressore che nel termine di legge non abbia ricevuto notificazione dell'illecito, le Sezioni unite - con sentenza n. 22080 del 2017 - hanno chiarito che: - la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non assolve una generica funzione di garanzia, ma persegue uno scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione; - l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione all'autore materiale del fatto sanzionato; solo la morte dell'autore della violazione produce il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità anche nei confronti degli obbligati in solido; - l'art. 6 è disposizione volta a facilitare la riscossione a prescindere dall'effettiva insolvenza dell'obbligato principale. L'amministrazione ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. - la L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2 primo, non impone di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali. - la possibilità per il coobbligato, che abbia provveduto al pagamento della sanzione, di esercitare il regresso verso gli altri obbligati non consente di ravvisare una relazione di accessorietà tra le distinte obbligazioni anche nei rapporti con l'amministrazione: il regresso opera ad un livello esclusivamente privatistico in vista del riequilibrio interno del peso economico della sanzione e non attinge il rapporto tra l'Amministrazione e tutti i soggetti chiamati a rispondere della violazione, né è elemento che depone per la natura dipendente ed accessoria dell'obbligo solidale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6; il regresso a favore del solvens già obbligato solidalmente, non inquadrandosi nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 cod.civ., n. 3, opera al riparo dall'eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge: l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione. Il principio di autonomia tra le distinte obbligazioni del trasgressore e del responsabile solidale è stato confermato, tra le tante, da Cass.n. 11774 del 2019, anche per l'ipotesi in cui l'obbligazione principale si sia estinta per intervenuta prescrizione del diritto, da Cass. n. 40099 del 2021 con riguardo all’ipotesi del verbale di accertamento e della successiva ordinanza- ingiunzione notificati esclusivamente alla società quale coobbligata in solido e non anche ai diretti responsabili della violazione nonché da Cass. n. 3696 del 2022 con riguardo al caso dell’applicazione, ab initio , della sanzione amministrativa, nei soli confronti del responsabile solidale (e non anche dell'autore materiale - vero o presunto - dell'illecito). 5. La Corte di appello non si è conformata ai principi innanzi richiamati nella misura in cui ha ritenuto preclusa l’azione nei confronti del responsabile solidale anche a fronte della estinzione della sanzione nei confronti dell’autore dell’illecito, disattendendo il principio di autonomia delle due distinte obbligazioni finalizzato allo scopo di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione. 6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di appello
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