CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28092/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed eletti- vamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 22 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 14 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1819 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]) dispiegava opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3462 del 3/9/2007, che aveva condannato l’opponente, in uno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 65.828, 19 oltre a interessi e rivalutazione. 2. La predetta pronuncia aveva definito un giudizio instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla vendita di un immobile, compiuta in favore della [OSCURATO:PERSONA] (rap- presentata dal padre) dalla sua rappresentante (ed ex-moglie) For- tucci, la quale aveva ecceduto i limiti della procura conferitale ed in particolare trasferendo anche dei vani che non formavano oggetto del mandato a vendere; nel determinare l’importo dovuto all’attore, la Corte d’appello romana aveva operato la compensazione tra il credito risarcitorio e il controcredito vantato dalla Fortucci in forza della per- muta collegata alla vendita, costituita nel titolo condebitrice solidale degli altri convenuti. 3. Sospesa l’espropriazione immobiliare, nel giudizio di merito la predetta opposizione veniva accolta con sentenza n. 20296 in data 1/10/2013 del Tribunale di Roma, che riteneva satisfattivo il paga- mento banco iudicis dell’opponente e dichiarava inammissibile ogni al- tra domanda delle parti. 4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con appello la decisione, av- verso la quale la Debash proponeva impugnazione incidentale. 5. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1819 del 14/3/2019, riformava parzialmente la decisione, accogliendo l’appello principale e rigettando quello incidentale: dichiarava il diritto del cre- ditore di procedere ad esecuzione forzata per la somma residua di Euro 15.991,17 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’op- posto, condannava la Debash al pagamento dell’ulteriore importo di 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Euro 26.915,24 a titolo di indennità di occupazione dell’immobile nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-30/9/2011 (rivalutata alla data della decisione), ol- tre agli interessi legali. 6. Avverso la predetta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), con otto motivi; de- positava controricorso, contenente ricorso incidentale (con due motivi), [OSCURATO:PERSONA]. Le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello mancato di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione avanzata in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] e relativa ad un proprio contro- credito per il supplemento di prezzo pagato per l’acquisto dei vani che non formavano oggetto della procura rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] alla Fortucci. La ricorrente deduce che la propria eccezione di compensazione era stata avanzata in primo grado con la comparsa di risposta tempestiva- mente depositata. La censura è inammissibile, perché non soddisfa i requisiti ex art.366 cod. proc. civ.: la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto nell’atto intro- duttivo di aver fatto valere il suo preteso controcredito fin dalla fase endoesecutiva dell’opposizione all’esecuzione; la circostanza preter- messa è dirimente, poiché «nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introdut- tivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’ese- cuzione forzata» (fra le altre: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260-01). 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 2. Col secondo motivo, si denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essere la Corte d’appello incorsa in ultrapetizione, es- sendo stata accolta solo parzialmente l’opposizione della ricorrente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato di pronunciarne l’inam- missibilità o la totale infondatezza e, solo in via subordinata, aveva spiegato la domanda riconvenzionale poi accolta. La censura è manifestamente infondata. La contestazione del diritto di procedere a esecuzione forzata avan- zata con l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. impone in ogni caso al giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria, di determinare la somma effettivamente dovuta dall’esecutato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013), sicché la domanda di rigetto integrale dell’opposizione non vincola, limitandone la cognizione, la decisione del giudicante a tale petitum. L’accoglimento, anche soltanto parziale, dell’opposizione, poi, com- porta la necessità di esaminare la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dall’opposto, a meno che la stessa non sia stata esplicitamente condizionata – ciò che nella specie non è avvenuto – alla sola statuizione di accoglimento in toto della contestazione. 3. Col terzo motivo, si denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omessa (o solo apparente) motivazione con riguardo alla quantificazione della ri- valutazione monetaria (non corrispondente all’istanza dell’appellante), nonché per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver riconosciuto somme diverse da quelle domandate nell’atto d’appello. Il motivo è fondato. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 La sentenza impugnata è a dir poco criptica e, soprattutto, immo- tivata nella parte in cui afferma che «è evidente che il credito dell’ap- pellante alla data della pubblicazione della sentenza–titolo esecutivo fosse pari ad euro 88.632,47 (65.828,19+22.804,28)», importo che non trova riscontro immediato negli atti processuali che la Corte terri- toriale avrebbe dovuto quanto meno indicare, né, tanto meno, com- piuta spiegazione degli elementi in base ai quali è stato determinato. 4. Resta assorbito dall’accoglimento della predetta censura il quarto motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), col quale si prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art.116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente valutato le prove e, segnatamente, travisato il prospetto contabile depositato in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] (non oggetto di contestazione), il quale si riferiva alle somme relative al periodo 2004-2011, già oggetto di pagamento banco iudicis. 5. Sono pure fondati il quinto e il sesto motivo che possono essere congiuntamente esaminati; con richiamo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omessa (o solo apparente) motivazione con riguardo alla riforma della decisione di prime cure, che aveva escluso interessi e rivalutazione monetaria sulle mensilità estinte per compensazione (nel periodo 1989-1998), nonché violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. in tema di effetti della compensa- zione. In proposito si rileva che, oltre alla già evidenziata lacuna nell’illu- strazione degli elementi considerati per addivenire alla determinazione della residua somma dovuta al creditore, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto considerare l’effetto estintivo automatico della com- pensazione legale tra il credito del [OSCURATO:PERSONA] e il controcredito dell’odierna ricorrente, verificatosi nel momento in cui i due crediti sono venuti a coesistenza, necessariamente da ricostruirsi nella loro esatta 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 entità in quel tempo con gli eventuali rispettivi accessori; solo sul resi- duo dovuto al procedente (che vanta un credito di valore, alla deter- minazione del quale si può giungere allora solo computando senz’altro almeno la rivalutazione monetaria) il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere i successivi conteggi. 6. È invece inammissibile la settima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e contenente doglianza di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella specie costituito dalla statuizione, nel titolo esecutivo, che imponeva al [OSCURATO:PERSONA]- naiuti il previo ottenimento del titolo urbanistico, con la conseguenza che i danni ulteriori potevano essere riconosciuti solo da giugno 2010. A parte la stessa possibilità di sussumere tale circostanza entro la nozione di fatto rilevante ai fini della richiamata norma, quanto la ri- corrente afferma essere stato pretermesso è, al contrario, oggetto di specifica considerazione alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, lad- dove la Corte d’appello respinge la tesi dell’appellata secondo cui il ri- sarcimento per illegittima occupazione sarebbe stato condizionato all’ottenimento di titoli urbanistici. 7. Può dirsi tecnicamente assorbito l’ottavo motivo, in quanto pro- posto in via subordinata e concernente una domanda di risarcimento dei danni, derivanti dalla illegittima trascrizione dell’atto di pignora- mento immobiliare, che può essere vagliata solo in caso di accogli- mento integrale dell’opposizione all’esecuzione immobiliare. 8. Venendo al ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 474 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato il titolo esecutivo azionato, il quale riconosceva al contro- ricorrente l’indennità di occupazione dal 30/4/2004 e fino alla data di effettivo rilascio del cespite (6/10/2011). 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 La censura è inammissibile perché non specifica (come richiede l’art. 366 cod. proc. civ.): il ricorrente non illustra il precetto normativo delle disposizioni asseritamente violate, né spiega quali statuizioni della pronuncia impugnata si pongano in contrasto con esse; peraltro, nel merito, il dispositivo della pronuncia era pacificamente limitato ad una certa data e in relazione ad un determinato periodo, sicché non risulta emessa una esplicita condanna per i diversi intervalli temporali pro- spettati dal beneficiario. 9. Col secondo motivo si denuncia (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ., per contraddittorietà della motivazione con ri- guardo al riconoscimento della predetta indennità per il periodo 2007- 2011 e al suo diniego per il periodo 2004-2007. Il motivo è manifestamente infondato. Non sussiste affatto la pretesa contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che, muovendo dal titolo esecutivo (che «ha liquidato il danno da illegittima occupazione maturato fino alla data di pubblicazione della sentenza»), non poteva riconoscere all’appellante – in assenza di impugnazione della sentenza affetta (in tesi) da un er- rore nel conteggio – l’ulteriore importo asseritamente dovuto. 10. In conclusione, del ricorso principale vanno dichiarati inam- missibili i motivi primo e settimo, ma accolti i motivi terzo, quinto e sesto, con assorbimento del quarto e dell’ottavo; il ricorso incidentale va invece rigettato, per l’inammissibilità del primo motivo e l’infonda- tezza del secondo. E, in relazione ai vizi riscontrati, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. 11. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. Va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 28092/2019 Numero sezionale 939/2022 Numero di raccolta generale 18848/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo intro- dotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il quarto e l’ottavo motivo, disattese le altre cen- sure; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rin- via alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e