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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06321/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29622/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 30 presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 78 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona dei curatori dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via del Plebiscito nr. 102 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in quale, giusta procura in atti, la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso il decreto n. 1676/2016 del Tribunale di Monza depositato il 9/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] srl, creditrice ammess a al lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl,ha impugna to, ex art 98 comma 3 l.fall, il provvedimento di ammissione al medesimo stato passivo del credito di [OSCURATO:PERSONA] spa di € 10.008.744 in chirografo, senza alcuna postergazione «con riserva ex art 96 co. 2 nr. 1, L.F. a condizione della non corretta e/o inesatta esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] degli obblighi di cui all’accordo transattivo concluso con [OSCURATO:PERSONA] spa». 2 La ricorrente ha chie sto che fosse accertata e dichiarata l’inefficacia e/o la nullità della transazione del 26/5/2016 intervenuta tra il Fallimento, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] e che [OSCURATO:PERSONA] spa fosse ammessa al passivo del fallimento per l’importo di € 13.870.353, ma in via postergata, ex artt. 2467 e 2497 quinquies cc, stante l’influenza dominante da essa esercitata sulla fallita in ragione del contratto di affiliazione con questa concluso il 31/5/2012. 3 Il Tribunale di Monza , con decreto del 9/11/2016 , ha rigettato il ricorsoosservando che Seba avrebbe dovuto far valere i motivi dell’impugnazione - fondati sulla contestazione della legittimità del provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del Comitato dei Creditori, aveva autorizzato la sottoscrizione della transazione, asseritamente non conveniente per il Fallimento e lesiva per i creditori – mediante i diversi rimedi previsti dall’art 26 e 36 l.fall. 4 [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la c assazione del decreto, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa e il [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese con controricorsi illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente accolta l’istanza del [OSCURATO:PERSONA] di rimessione in termini per il deposito delle memoria ex art. 380 bis comma 1 cpc: come risulta dai messaggi di posta certificata prodotti, il Fallimento ha infatti attivat o la procedura di deposito telematico dell’atto (che si è perfezionata solo quando i termini erano già scaduti)sin dal 29/12/2022, ripetendo l’operazione per quattro volte, senza tuttavia poterla completare per «rifiuto degli atti » dovuto ad «errore fatale»,e non è riusc it o a mettersi in contatto con la Cancelleria, a causa del periodo festivo, per risolvere il problema di trasmissione .

Il ritardo è , quindi , dipeso da una causa ad esso non imputabile. 2 [OSCURATO:PERSONA].re, c on il primo motivo del ricorso, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall.; lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l’impugnazione senza considerare che , nel relativo giudizio , la cognizione si estende anche alle questioni di pregiudizialità logica attinenti al diritto di credito e, dunque , a i fatt i - diritti che ne compongono la fattispecie costitutiva, ivi comprese le questioni di validità, efficacia e revocabilità del titolo, e che l’impugnazione rappresenta l’unica forma di reazione del creditore contro l’errato provvedimento del giudice delegato di ammissione di altro creditore. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il decreto impugnato statuito sul motivo di impugnazione col quale era stata chiesta l’ammissione solo in via postergata, ex art 2467 cc ., del credito di [OSCURATO:PERSONA] spa di € 13.870.353. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 26, 36, 98 e 99 l.fall. , sostenendo che i rimedi costituiti dai reclami agli atti del curatore e del giudice delegato sono residuali, con la conseguenza che gli stessi vengono assorbiti dall’impugnazione ex art 98 l.fall. 2.3 Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 159 , 3 ° comma, cpc , per non aver il tribunale disposto la conversione dell’impugnazione in reclamo , del quale l’atto presentava i requisitisostanziali e formali. 3 Va rilevato che, a seguito dell’adempimento degli impegni assunti nella transazione del 24 maggio 2016, è stata sciolta la riserva assunta dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] con il decreto di esecutività dello stato passivo emesso il 26 maggio 2016, e , con decreto di cui è stata fatta comunicazione ai creditori il 5 dicembre 2017(versata in atti ai sensi del secondo comma dell’art. 372 c.p.c.), è stato disposto « che il credito di € 10.008.744,00 di [OSCURATO:PERSONA] SpA sia escluso definitivamente dallo stato passivo». 4 Tuttavia, ancor prima di valutare l’incidenza di tale fatto sopravvenuto nella prospettiva di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse adagire in capo a [OSCURATO:SOCIETA], va esaminata ed accolta la preliminare ed assorbente eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] spa. in ragione dell’ invalidità della procurache vi risulta apposta in calce. 4.1 Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte « la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore.

In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi.

Da ciò consegue che, nel caso di mandato conferito da una società, quando la sottoscrizione illeggibilesia apposta, sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poichéla certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome; con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura » ( cfr. Cass. 7765/2021 ma anche Cass.

S.U. 4810/2005, 13018/2006 , S.U. 2 5036/2013, 21405/2014, 21780/2015 e 16634/2017). 4.2 Nella specie la sottoscrizione del soggetto conferente la procura per il ricorso in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].re è illeggibile, e il nominativo di colui (o di colei) che l’ha rilasciata, nonché della carica dallo stesso (o dalla stessa) rivestita in seno alla società non è evincibile né dal testo della procura, in cui il sottoscrittore è qualificato suo “legale rappresentante” , né dall’epigrafe del ricorso, in cui la parte ricorrente è identificata in « [OSCURATO:PERSONA] srl …con sede in Seveso via [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante» , né, tantomeno, dal corpo dell’atto. 5 Il ricorso è quindi inammissibile. 6 All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.200 di cui € 200 per compensi , oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29622/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr. 30 presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 78 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona dei curatori dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via del Plebiscito nr. 102 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in quale, giusta procura in atti, la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso il decreto n. 1676/2016 del Tribunale di Monza depositato il 9/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl, creditrice ammess a al lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl,ha impugna to, ex art 98 comma 3 l.fall, il provvedimento di ammissione al medesimo stato passivo del credito di [OSCURATO:PERSONA] spa di € 10.008.744 in chirografo, senza alcuna postergazione «con riserva ex art 96 co. 2 nr. 1, L.F. a condizione della non corretta e/o inesatta esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] degli obblighi di cui all’accordo transattivo concluso con [OSCURATO:PERSONA] spa». 2 La ricorrente ha chie sto che fosse accertata e dichiarata l’inefficacia e/o la nullità della transazione del 26/5/2016 intervenuta tra il Fallimento, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:SOCIETA] e che [OSCURATO:PERSONA] spa fosse ammessa al passivo del fallimento per l’importo di € 13.870.353, ma in via postergata, ex artt. 2467 e 2497 quinquies cc, stante l’influenza dominante da essa esercitata sulla fallita in ragione del contratto di affiliazione con questa concluso il 31/5/2012. 3 Il Tribunale di Monza , con decreto del 9/11/2016 , ha rigettato il ricorsoosservando che Seba avrebbe dovuto far valere i motivi dell’impugnazione - fondati sulla contestazione della legittimità del provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del Comitato dei Creditori, aveva autorizzato la sottoscrizione della transazione, asseritamente non conveniente per il Fallimento e lesiva per i creditori – mediante i diversi rimedi previsti dall’art 26 e 36 l.fall. 4 [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per la c assazione del decreto, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa e il [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto le proprie difese con controricorsi illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente accolta l’istanza del [OSCURATO:PERSONA] di rimessione in termini per il deposito delle memoria ex art. 380 bis comma 1 cpc: come risulta dai messaggi di posta certificata prodotti, il Fallimento ha infatti attivat o la procedura di deposito telematico dell’atto (che si è perfezionata solo quando i termini erano già scaduti)sin dal 29/12/2022, ripetendo l’operazione per quattro volte, senza tuttavia poterla completare per «rifiuto degli atti » dovuto ad «errore fatale»,e non è riusc it o a mettersi in contatto con la Cancelleria, a causa del periodo festivo, per risolvere il problema di trasmissione . Il ritardo è , quindi , dipeso da una causa ad esso non imputabile. 2 [OSCURATO:PERSONA].re, c on il primo motivo del ricorso, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall.; lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile l’impugnazione senza considerare che , nel relativo giudizio , la cognizione si estende anche alle questioni di pregiudizialità logica attinenti al diritto di credito e, dunque , a i fatt i - diritti che ne compongono la fattispecie costitutiva, ivi comprese le questioni di validità, efficacia e revocabilità del titolo, e che l’impugnazione rappresenta l’unica forma di reazione del creditore contro l’errato provvedimento del giudice delegato di ammissione di altro creditore. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il decreto impugnato statuito sul motivo di impugnazione col quale era stata chiesta l’ammissione solo in via postergata, ex art 2467 cc ., del credito di [OSCURATO:PERSONA] spa di € 13.870.353. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 26, 36, 98 e 99 l.fall. , sostenendo che i rimedi costituiti dai reclami agli atti del curatore e del giudice delegato sono residuali, con la conseguenza che gli stessi vengono assorbiti dall’impugnazione ex art 98 l.fall. 2.3 Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 159 , 3 ° comma, cpc , per non aver il tribunale disposto la conversione dell’impugnazione in reclamo , del quale l’atto presentava i requisitisostanziali e formali. 3 Va rilevato che, a seguito dell’adempimento degli impegni assunti nella transazione del 24 maggio 2016, è stata sciolta la riserva assunta dal [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] con il decreto di esecutività dello stato passivo emesso il 26 maggio 2016, e , con decreto di cui è stata fatta comunicazione ai creditori il 5 dicembre 2017(versata in atti ai sensi del secondo comma dell’art. 372 c.p.c.), è stato disposto « che il credito di € 10.008.744,00 di [OSCURATO:PERSONA] SpA sia escluso definitivamente dallo stato passivo». 4 Tuttavia, ancor prima di valutare l’incidenza di tale fatto sopravvenuto nella prospettiva di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse adagire in capo a [OSCURATO:SOCIETA], va esaminata ed accolta la preliminare ed assorbente eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] spa. in ragione dell’ invalidità della procurache vi risulta apposta in calce. 4.1 Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte « la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che, nel caso di mandato conferito da una società, quando la sottoscrizione illeggibilesia apposta, sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poichéla certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome; con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura » ( cfr. Cass. 7765/2021 ma anche Cass. S.U. 4810/2005, 13018/2006 , S.U. 2 5036/2013, 21405/2014, 21780/2015 e 16634/2017). 4.2 Nella specie la sottoscrizione del soggetto conferente la procura per il ricorso in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].re è illeggibile, e il nominativo di colui (o di colei) che l’ha rilasciata, nonché della carica dallo stesso (o dalla stessa) rivestita in seno alla società non è evincibile né dal testo della procura, in cui il sottoscrittore è qualificato suo “legale rappresentante” , né dall’epigrafe del ricorso, in cui la parte ricorrente è identificata in « [OSCURATO:PERSONA] srl …con sede in Seveso via [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante» , né, tantomeno, dal corpo dell’atto. 5 Il ricorso è quindi inammissibile. 6 All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in € 7.200 di cui € 200 per compensi , oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors
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