Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12421/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]--controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 542/2021depositata il 20/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, per quanto ancora ri-leva, la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione del 20.9.2003, ha convenutoin giudizio l'ANAS deducendo:Numero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026- di essere proprietaria di un quoziente di terreno con capannone indu-striale sito in [OSCURATO:PERSONA];- che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ricevuto la notifica del provvedimento dioccupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione;- che la procedura di espropriazione e trasformazione del fondo avevaprovocato un pregiudizio per il valore del suo fondo;- che l'indennità di esproprio offerta dall'ente, pari ad € 26.906,36 era daconsiderarsi assolutamente irrisoria rispetto al dovuto;- che la società istante aveva in ogni caso proposto giudizio innanzi al TARper la determinazione dell'indennità dovuta e per l'impugnazione del de-creto di esproprio;- che era, inoltre, dovuta l'indennità di occupazione per il periodo compre-so tra l'immissione in possesso della P.A. e l'emissione del decreto diesproprio.L'ANAS, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la decadenza dellaparte attrice dalla contestazione dell'indennità offerta.La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 542/2021, depositata il20.4.2021, sul rilievo che in sede di giurisdizione amministrativa era stataaccertata l'illegittimità del decreto di esproprio, in quanto tardivo, e che ilpresupposto dell'opposizione alla stima è che il procedimento espropriativosia legittimo, ha ritenuto che il risarcimento del danno liquidato dal giudiceamministrativo avesse natura sostitutiva del diritto all'indennità di espro-priazione, con la conseguenza che permaneva in capo al privato il solo di-ritto al riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, operando ilvenire meno del potere ablativo ex nunc.

Ciò posto, il Giudice d'appello,dopo aver accertato che il periodo di occupazione legittima si era protrattodal giugno 1998 al giugno 2006, alla luce dei dati forniti dalle sentenze delgiudice amministrativo e dalla CTU disposta in quella sede, ha determinatol'area occupata in mq 5.560 con un valore di 115,40 al mq (evincibile dalrisarcimento del danno liquidato nella sentenza amministrativa e medianteNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026la divisione tra il valore del risarcimento liquidato pari ad € 250.472,00 el'area trasformata irreversibilmente, pari a mq 2.170) ed ha liquidato a ti-tolo di indennità di occupazione la somma di € 146.518,80.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ANAS af-fidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il ri-getto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 190 e 352 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1°nn. 3 e 4 c.p.c.Lamenta la ricorrente che il Giudice d'appello ha deciso la causa senzaconcedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparseconclusionali e delle repliche, così incorrendo in una nullità per violazionedel principio di difesa e del contraddittorio.2.

Il motivo è infondato.Va osservato che la stessa parte ricorrente ha trascritto a pag. 11 del ri-corso l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello in data 29.12.2020, delseguente tenore: “dispone la rimessione del giudizio sul ruolo e fissaudienza di discussione in data 16.2.2021.

Dispone che l'udienza si svolgaa trattazione scritta mediante il deposito di brevi note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni…”.In sostanza, la Corte d'Appello, con la predetta ordinanza, una volta rite-nuta la causa matura per la decisione, in luogo di invitare le parti alla pre-cisazione delle conclusioni disponendo lo scambio delle comparse conclu-sionali e delle memorie di replica, a norma dell'art. 190 c.p.c. – verosi-milmente perché le parti avevano già depositato memorie scritte, come siNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026evince dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritta dalla ricorrente a pag. 12del ricorso – ha legittimamente fissato udienza di discussione della causa,disponendo che la stessa fosse svolta a trattazione scritta, come consenti-to dalla normativa emergenziale allora vigente di cui all'art. 221 comma4° DL n. 34/2020, conv. nella L. n. 77/2020.Orbene, quando il giudice sceglie la modalità di discussione della causa,non è tenuto a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a nulla rile-vando la circostanza che, nel caso di specie, la discussione si sia svoltacon trattazione scritta, atteso che, come previsto dallo stesso art. 221 ci-tato, la Corte d'Appello, nella predetta ordinanza del 29.12.2020, ha fattoespressamente salva la possibilità per ciascuna delle parti di depositareistanza motivata di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunica-zione del provvedimento e l'ANAS non ha ritenuto di esercitare tale diritto.Ne consegue che il Giudice d'appello, nel non concedere i termini di cuiall'art. 190 c.p.c., non è incorso in nessuna nullità.3.

Con il secondo motivo è stata dedotta l'incompetenza della Corte d'Ap-pello in un unico grado, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 L.2359/1865.Si duole la ricorrente del rigetto da parte del Giudice d'appello dell'ecce-zione di incompetenza per materia, da essa sollevata, sul rilievo che lapresente controversia avrebbe dovuto essere devoluta al Tribunale com-petente per territorio.In particolare, evidenzia che, nel caso di specie, sebbene la domanda fos-se diretta ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione dell'indennità,tuttavia, la procedura era regolata dalla L. 2359/1865 e non dalla L. n.865/1971.4.

Il motivo è fondato.Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n.2619/2005; conf.

Cass. n. 10723/2016) quello secondo cui “L'individua-zione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietarioNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026espropriato diretta alla determinazione delle relative indennità è indissolu-bilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in voltautilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla nor-mativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinaretali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità delrapporto espropriativo ad una diversa disciplina.

Pertanto, quando l'espro-priazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge 25 giugno1865, n. 2359 (come desumibile, nella specie, dal richiamo alla legge fon-damentale nel decreto prefettizio di occupazione d'urgenza, nell'elenco deibeni stabili da occuparsi e nella relazione di stima - redatta non dall'UTEma dall'Ufficio finanze e patrimonio delle Ferrovie dello Stato, e dall'ordinedi deposito del piano parcellare e dalla relazione di stima, dall'avviso dideposito di detta documentazione e dal decreto di esproprio), la contro-versia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado, e non già allacorte d'appello in unico grado”.Nel caso di specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha evidenziato, e dimostrato,di aver utilizzato per l'espropriazione di cui è causa il modello procedimen-tale ablatorio previsto dalla L. 2359/1865 (che rimetteva allo stessoespropriante la determinazione dell'indennità di espropriazione).

Di ciò laSpamonte era pienamente consapevole, tanto è vero che, unitamente allamemoria di replica del 29.4.2005, l'odierna controricorrente aveva deposi-tato nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello una nota dell'ANAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 9265 – un estratto della quale è stato trascritto, in ossequio alprincipio di autosufficienza, a pag. 19 del ricorso – da cui si evinceva chela stima dell'indennità di esproprio era stata effettuata da un tecnico inca-ricato dalla stessa autorità espropriante ANAS, come previsto dalla L.2359/1865, e non quindi dall'[OSCURATO:PERSONA] (come previstodall'art. 16 L. 865/1971, compito poi svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] base all'art. 14 L. n. 10/1977).

Ne consegue che competente ad esami-nare la presente controversia è il tribunale, e non già la corte d'appello inNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026unico grado, con conseguente fondatezza dell'eccezione d'incompetenzaper materia che l'ANAS aveva sollevato nel giudizio svoltosi innanzi allaCorte d'Appello.5.

Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 51 L. n. 2359/1865.Espone la ricorrente che l'opposizione alla stima è stata proposta dallaSpamonte s.r.l. in palese ritardo rispetto al termine di decadenza previstodalla legge, essendo “stata notificata l'indennità provvisoria di espropriocon nota prot. 11528 in data 11 luglio 2020”.7.

Con il quarto motivo è stato dedotto l'omesso esame di elementi istrut-tori – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – omessoesame della sentenza del Consiglio di Stato – errata valutazione delle sen-tenze del [OSCURATO:PERSONA] poste a fondamento della decisione inrelazione all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.9.

Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., ilvizio di ultrapetizione.Il terzo, quarto e quinto motivo sono assorbiti per effetto dell'accoglimen-to del secondo motivo.La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al giudice diprimo grado competente per territorio, che dovrà anche statuire sulle spe-se del giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il secondo motivo, infondato il primo, assorbiti il terzo, quarto equinto e rinvia al giudice di primo grado competente per territorio peresame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]--controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 542/2021depositata il 20/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, per quanto ancora ri-leva, la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione del 20.9.2003, ha convenutoin giudizio l'ANAS deducendo:Numero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026- di essere proprietaria di un quoziente di terreno con capannone indu-striale sito in [OSCURATO:PERSONA];- che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ricevuto la notifica del provvedimento dioccupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione;- che la procedura di espropriazione e trasformazione del fondo avevaprovocato un pregiudizio per il valore del suo fondo;- che l'indennità di esproprio offerta dall'ente, pari ad € 26.906,36 era daconsiderarsi assolutamente irrisoria rispetto al dovuto;- che la società istante aveva in ogni caso proposto giudizio innanzi al TARper la determinazione dell'indennità dovuta e per l'impugnazione del de-creto di esproprio;- che era, inoltre, dovuta l'indennità di occupazione per il periodo compre-so tra l'immissione in possesso della P.A. e l'emissione del decreto diesproprio.L'ANAS, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la decadenza dellaparte attrice dalla contestazione dell'indennità offerta.La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 542/2021, depositata il20.4.2021, sul rilievo che in sede di giurisdizione amministrativa era stataaccertata l'illegittimità del decreto di esproprio, in quanto tardivo, e che ilpresupposto dell'opposizione alla stima è che il procedimento espropriativosia legittimo, ha ritenuto che il risarcimento del danno liquidato dal giudiceamministrativo avesse natura sostitutiva del diritto all'indennità di espro-priazione, con la conseguenza che permaneva in capo al privato il solo di-ritto al riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, operando ilvenire meno del potere ablativo ex nunc. Ciò posto, il Giudice d'appello,dopo aver accertato che il periodo di occupazione legittima si era protrattodal giugno 1998 al giugno 2006, alla luce dei dati forniti dalle sentenze delgiudice amministrativo e dalla CTU disposta in quella sede, ha determinatol'area occupata in mq 5.560 con un valore di 115,40 al mq (evincibile dalrisarcimento del danno liquidato nella sentenza amministrativa e medianteNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026la divisione tra il valore del risarcimento liquidato pari ad € 250.472,00 el'area trasformata irreversibilmente, pari a mq 2.170) ed ha liquidato a ti-tolo di indennità di occupazione la somma di € 146.518,80.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ANAS af-fidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il ri-getto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 190 e 352 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1°nn. 3 e 4 c.p.c.Lamenta la ricorrente che il Giudice d'appello ha deciso la causa senzaconcedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparseconclusionali e delle repliche, così incorrendo in una nullità per violazionedel principio di difesa e del contraddittorio.2. Il motivo è infondato.Va osservato che la stessa parte ricorrente ha trascritto a pag. 11 del ri-corso l'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello in data 29.12.2020, delseguente tenore: “dispone la rimessione del giudizio sul ruolo e fissaudienza di discussione in data 16.2.2021. Dispone che l'udienza si svolgaa trattazione scritta mediante il deposito di brevi note scritte contenenti lesole istanze e conclusioni…”.In sostanza, la Corte d'Appello, con la predetta ordinanza, una volta rite-nuta la causa matura per la decisione, in luogo di invitare le parti alla pre-cisazione delle conclusioni disponendo lo scambio delle comparse conclu-sionali e delle memorie di replica, a norma dell'art. 190 c.p.c. – verosi-milmente perché le parti avevano già depositato memorie scritte, come siNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026evince dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritta dalla ricorrente a pag. 12del ricorso – ha legittimamente fissato udienza di discussione della causa,disponendo che la stessa fosse svolta a trattazione scritta, come consenti-to dalla normativa emergenziale allora vigente di cui all'art. 221 comma4° DL n. 34/2020, conv. nella L. n. 77/2020.Orbene, quando il giudice sceglie la modalità di discussione della causa,non è tenuto a concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a nulla rile-vando la circostanza che, nel caso di specie, la discussione si sia svoltacon trattazione scritta, atteso che, come previsto dallo stesso art. 221 ci-tato, la Corte d'Appello, nella predetta ordinanza del 29.12.2020, ha fattoespressamente salva la possibilità per ciascuna delle parti di depositareistanza motivata di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunica-zione del provvedimento e l'ANAS non ha ritenuto di esercitare tale diritto.Ne consegue che il Giudice d'appello, nel non concedere i termini di cuiall'art. 190 c.p.c., non è incorso in nessuna nullità.3. Con il secondo motivo è stata dedotta l'incompetenza della Corte d'Ap-pello in un unico grado, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 L.2359/1865.Si duole la ricorrente del rigetto da parte del Giudice d'appello dell'ecce-zione di incompetenza per materia, da essa sollevata, sul rilievo che lapresente controversia avrebbe dovuto essere devoluta al Tribunale com-petente per territorio.In particolare, evidenzia che, nel caso di specie, sebbene la domanda fos-se diretta ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione dell'indennità,tuttavia, la procedura era regolata dalla L. 2359/1865 e non dalla L. n.865/1971.4. Il motivo è fondato.Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n.2619/2005; conf. Cass. n. 10723/2016) quello secondo cui “L'individua-zione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietarioNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026espropriato diretta alla determinazione delle relative indennità è indissolu-bilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in voltautilizzato dalla P.A., nel senso che essa va ricavata unicamente dalla nor-mativa in concreto applicata per disporre l'espropriazione e determinaretali indennità, senza che assuma rilevanza l'astratta assoggettabilità delrapporto espropriativo ad una diversa disciplina. Pertanto, quando l'espro-priazione sia stata eseguita applicando unicamente la legge 25 giugno1865, n. 2359 (come desumibile, nella specie, dal richiamo alla legge fon-damentale nel decreto prefettizio di occupazione d'urgenza, nell'elenco deibeni stabili da occuparsi e nella relazione di stima - redatta non dall'UTEma dall'Ufficio finanze e patrimonio delle Ferrovie dello Stato, e dall'ordinedi deposito del piano parcellare e dalla relazione di stima, dall'avviso dideposito di detta documentazione e dal decreto di esproprio), la contro-versia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado, e non già allacorte d'appello in unico grado”.Nel caso di specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha evidenziato, e dimostrato,di aver utilizzato per l'espropriazione di cui è causa il modello procedimen-tale ablatorio previsto dalla L. 2359/1865 (che rimetteva allo stessoespropriante la determinazione dell'indennità di espropriazione). Di ciò laSpamonte era pienamente consapevole, tanto è vero che, unitamente allamemoria di replica del 29.4.2005, l'odierna controricorrente aveva deposi-tato nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello una nota dell'ANAS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 9265 – un estratto della quale è stato trascritto, in ossequio alprincipio di autosufficienza, a pag. 19 del ricorso – da cui si evinceva chela stima dell'indennità di esproprio era stata effettuata da un tecnico inca-ricato dalla stessa autorità espropriante ANAS, come previsto dalla L.2359/1865, e non quindi dall'[OSCURATO:PERSONA] (come previstodall'art. 16 L. 865/1971, compito poi svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] base all'art. 14 L. n. 10/1977). Ne consegue che competente ad esami-nare la presente controversia è il tribunale, e non già la corte d'appello inNumero registro generale 18179/2021Numero sezionale 4085/2025Numero di raccolta generale 12421/2026Data pubblicazione 04/05/2026unico grado, con conseguente fondatezza dell'eccezione d'incompetenzaper materia che l'ANAS aveva sollevato nel giudizio svoltosi innanzi allaCorte d'Appello.5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 51 L. n. 2359/1865.Espone la ricorrente che l'opposizione alla stima è stata proposta dallaSpamonte s.r.l. in palese ritardo rispetto al termine di decadenza previstodalla legge, essendo “stata notificata l'indennità provvisoria di espropriocon nota prot. 11528 in data 11 luglio 2020”.7. Con il quarto motivo è stato dedotto l'omesso esame di elementi istrut-tori – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – omessoesame della sentenza del Consiglio di Stato – errata valutazione delle sen-tenze del [OSCURATO:PERSONA] poste a fondamento della decisione inrelazione all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., ilvizio di ultrapetizione.Il terzo, quarto e quinto motivo sono assorbiti per effetto dell'accoglimen-to del secondo motivo.La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio al giudice diprimo grado competente per territorio, che dovrà anche statuire sulle spe-se del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, infondato il primo, assorbiti il terzo, quarto equinto e rinvia al giudice di primo grado competente per territorio peresame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 12421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris