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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17143/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16878-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 268/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 24/12/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano di riforma di sentenza del locale giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. Il Comune di Avezzano si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo motivo di ricorso si contesta la mancanza dello ius postulandi in violazione dell’art. 23 l.n. 247 del 2012 per essere l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche il dirigente dell’Ufficio di polizia locale.

La doglianza è inammissibile in applicazione dell’art. 1, comma 221, della l. n. 208 del 2015 secondo cui le Regioni e gli [OSCURATO:PERSONA] provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di Ric. 2021 n. 16878 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

Inoltre, deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all'esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione (Cass. civ. Sez.

I Sent., 07/12/2017, n.2942).

Il secondo motivo avente ad oggetto la violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile perché l’appello era sufficientemente motivato (vedi sezioni unite Sez.

U, Sent- n. 27199 del 2017).

Il terzo motivo con il quale si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p..è inammissibile perché la sentenza è sufficientemente motivata rispetto alla contestazione di mancanza di motivazione del verbale.

Il quarto motivo è inammissibile perché formulato genericamente senza sufficiente specificità e perché la liquidazione delle spese è stata entro i limiti minimi.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore con le seguenti precisazioni: Ric. 2021 n. 16878 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Quanto al primo motivo il Collegio rileva l’inammissibilità della censura in quanto introduce una questione di diritto nuova che implica inevitabili accertamenti in fatto (verifica posizione dell’avvocato all’interno della struttura dell’ente locale, limiti del conferimento dell’incarico, esame di delibere).

In proposito deve richiamarsi l’orientamento consolidato second il quale: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass.02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass.Ric. 2021 n. 16878 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass.20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass.05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez.

U. 06/05/2016, n. 9138).

Quanto al secondo e terzo motivo, si ribadisce quanto osservato con la proposta rilevandosi che nessun argomento nuovo si trae dalla memoria difensiva, mentre in relazione al quarto motivo, sulle spese, va richiamato il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29145 del 06/12/2017 Rv. 647180).

E ancora, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art.91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014 Rv. 630424; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 Rv. 661118).

Ric. 2021 n. 16878 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 400 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16878 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16878-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 268/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 24/12/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano di riforma di sentenza del locale giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. 2. Il Comune di Avezzano si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo motivo di ricorso si contesta la mancanza dello ius postulandi in violazione dell’art. 23 l.n. 247 del 2012 per essere l’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche il dirigente dell’Ufficio di polizia locale. La doglianza è inammissibile in applicazione dell’art. 1, comma 221, della l. n. 208 del 2015 secondo cui le Regioni e gli [OSCURATO:PERSONA] provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di Ric. 2021 n. 16878 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. Inoltre, deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano della legittimazione all'esercizio della medesima professione fino a quando persista detta iscrizione (Cass. civ. Sez. I Sent., 07/12/2017, n.2942). Il secondo motivo avente ad oggetto la violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile perché l’appello era sufficientemente motivato (vedi sezioni unite Sez. U, Sent- n. 27199 del 2017). Il terzo motivo con il quale si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p..è inammissibile perché la sentenza è sufficientemente motivata rispetto alla contestazione di mancanza di motivazione del verbale. Il quarto motivo è inammissibile perché formulato genericamente senza sufficiente specificità e perché la liquidazione delle spese è stata entro i limiti minimi. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore con le seguenti precisazioni: Ric. 2021 n. 16878 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Quanto al primo motivo il Collegio rileva l’inammissibilità della censura in quanto introduce una questione di diritto nuova che implica inevitabili accertamenti in fatto (verifica posizione dell’avvocato all’interno della struttura dell’ente locale, limiti del conferimento dell’incarico, esame di delibere). In proposito deve richiamarsi l’orientamento consolidato second il quale: «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018). Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass.02/04/2004, n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass.Ric. 2021 n. 16878 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 12/07/2005, n. 14599; Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass.20/10/2006, n. 22540; Cass. 27/05/2010, n. 12992; Cass.25/05/2011, n. 11471; Cass. 11/05/2012, n. 7295; Cass.05/06/2012, n. 8992; Cass. 22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138). Quanto al secondo e terzo motivo, si ribadisce quanto osservato con la proposta rilevandosi che nessun argomento nuovo si trae dalla memoria difensiva, mentre in relazione al quarto motivo, sulle spese, va richiamato il principio secondo cui in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29145 del 06/12/2017 Rv. 647180). E ancora, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art.91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza- ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014 Rv. 630424; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 Rv. 661118). Ric. 2021 n. 16878 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 16878/2021 Numero sezionale 4351/2022 Numero di raccolta generale 17143/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 400 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16878 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F
Sentenza Cassazione n. 17143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris