CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRE SCIAcl-a-t-e-avulso-ai4e-frar-U; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28656/2024 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procec Jra de plano perché il ricorso, anche a voler tacere della assenza dei motivi, nc n è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso er cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il v zio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lir lita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e ;so tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr -na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d lle ammende. Così deciso il 02