CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08586/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26643/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al r icorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale in Roma, via Beniamino de Ritis n. 21, è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; Notificazione cartella di pagamento -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n. 1606 /202 1 , pronunciata in data 23 settembre 2020 e depositata in data 19 marzo 2021, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 17 marzo 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro l’intimazione di pagamento n. 09720169000271068, relativa a tre cartelle di pagamento per tributi locali anni 2012 e 2013 e per Ires, Iva e Irap anno 2006; - in particolare , la C . T . R . ha rigettato l’appello, ritenend o , in relazione alla presupposta cartella n. 0972013126008951 , che la notificazione fosse valida, poichè la notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata consegnata al portiere non richiede la comunicazione diavvenuta notifica di cui all’art. 139 cod. proc. civ.; e che per le cartelle notificate a mezzo p.e.c.(la n. 09720130325548741 e la n. 09720140270503034) non occorresse l’attestazione di conformità dell’atto notificato all’originale poiché, a fini probatori , la copia informatica è equiparata all’originale e comunque la notifica via p.e.c. aveva permesso al con tribuente di essere a conoscenza della pretesa tributaria con la possibilità di proporre ricorso; infine, rigettava l’eccezione di prescrizione proposta in relazione ad una delle cartelle rilevando il mancato decorso del termine decennale; - la società con tribuente ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; -l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -è rimasto intimato il Consorzio stradale Lido dei [OSCURATO:PERSONA];-i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della C.T.R . laddove ha ritenuto valida la notificazione della cartella n. 097201312600895100 a mani del portiere nonostante la mancata spedizione della successiva comunicazione di avvenuta notificazione. Col secondo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione della l. n. 53 del 1994 in ordine alla notifica via p.e.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , laddove la sentenza non ha ritenuto necessaria l’attestazione di conformità della cartella notificata a mezzo p.e.c. all’originale informatico. Col terzo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. Infine, la ricorrentechiede la modifica della sentenza in relazione alla condanna alle spese, come conseguenza della riforma della stessa. 2. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente all’Agente della [OSCURATO:PERSONA], presso il suo difensore costituito inappello, e al Consorzio dei [OSCURATO:PERSONA].Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass.30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei