Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46205/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso ed in subordine la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce che in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 febbraio 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto assorbito il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo b) nell'imputazione relativa alla coltivazione della stessa sostanza ascritta al capo a), rideterminando la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2,667,67 di multa (fatto commesso in data 8 luglio 2014).

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare la Corte ha solo rimarcato il dato quantitativo della sostanza senza fare riferimento agli altri indici stabiliti dal comma 5 dell'art. 73 cit.

2.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione sulla destinazione a terzi in assenza di indici dello spaccio senza apprezzare l'effettiva capacità di diffusione di quegli stupefacenti nel mercato illecito.

In tal modo si sarebbero disattesi i criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.12348/2020 secondo cui devono ritersi escluse dalla nozione penalistica di coltivazione quelle attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante ed il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta sia con riferimento all'accertamento del dato ponderale della sostanza rinvenuta (g. 668 di THC pari a 192 dosi) sia con riferimento alle modalità della coltivazione di piante idonee a produrre notevoli quantitativi di sostanza.

La Corte nella sua composizione più autorevole ha avuto modo di statuire che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo dato determinante quello connesso alla conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente (Sez.

U, n. 12348 dei 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche escluso l'integrazione della più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., salvo che in ipotesi di attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Evenienza quest'ultima che è stata ritenuta non sussistente dalla decisione di merito per il riferimento al ritrovamento di un numero notevole di piante di canapa indiana già sviluppate (13 piante), rinvenute all'interno del giardino di proprietà.

Il discrimine tra la condotta che punisce la sola coltivazione, rispetto alle altre alternative e al pari penalmente rilevanti condotte punite dall'art. 73 d.P.R. cit., deriva dalla sua potenziale capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili di sostanza connesso al ciclo riproduttivo della pianta.

In ossequio al principio di offensività della condotta, quindi, irrilevante risulta la quantità del principio attivo all'atto dell'accertamento della condotta, essendo invece necessario appurare la concreta modalità attraverso cui l'agente ha inteso organizzare il raggiungimento della maturazione della pianta e la sua conseguente attitudine a produrre l'effetto psicotropo, anche in conformità con la tipologia di pianta in concreto coltivata.

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, giuridicamente ineccepibile risulta l'inquadramento della condotta contestata al ricorrente con esclusione della fattispecie penale prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., perché valutata di non ridotta offensività anche sulla base del dato ponderale non minimale della sostanza rinvenuta quale prodotto della coltivazione al momento dell'accertamento.

La Corte d'appello ha valorizzato sia il dato connesso al numero di piante rinvenute all'interno dell'abitazione del ricorrente, sia l'accertata conformità - attraverso la valutazione di cui sopra - del tipo botanico a quello previsto dalla legge; elementi su cui ha ritenuto di fondare la ragionevole previsione che la coltivazione consentiva di pervenire a significativa quantità di sostanza stupefacente, con conseguente integrazione della fattispecie contestata.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, laddove la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

Come è noto, poi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione non maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, giacchè non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266).

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso ed in subordine la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce che in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 10 febbraio 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto assorbito il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo b) nell'imputazione relativa alla coltivazione della stessa sostanza ascritta al capo a), rideterminando la pena in dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 2,667,67 di multa (fatto commesso in data 8 luglio 2014). 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare la Corte ha solo rimarcato il dato quantitativo della sostanza senza fare riferimento agli altri indici stabiliti dal comma 5 dell'art. 73 cit. 2.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione sulla destinazione a terzi in assenza di indici dello spaccio senza apprezzare l'effettiva capacità di diffusione di quegli stupefacenti nel mercato illecito. In tal modo si sarebbero disattesi i criteri fissati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.12348/2020 secondo cui devono ritersi escluse dalla nozione penalistica di coltivazione quelle attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante ed il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta sia con riferimento all'accertamento del dato ponderale della sostanza rinvenuta (g. 668 di THC pari a 192 dosi) sia con riferimento alle modalità della coltivazione di piante idonee a produrre notevoli quantitativi di sostanza. La Corte nella sua composizione più autorevole ha avuto modo di statuire che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo dato determinante quello connesso alla conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente (Sez. U, n. 12348 dei 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche escluso l'integrazione della più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., salvo che in ipotesi di attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Evenienza quest'ultima che è stata ritenuta non sussistente dalla decisione di merito per il riferimento al ritrovamento di un numero notevole di piante di canapa indiana già sviluppate (13 piante), rinvenute all'interno del giardino di proprietà. Il discrimine tra la condotta che punisce la sola coltivazione, rispetto alle altre alternative e al pari penalmente rilevanti condotte punite dall'art. 73 d.P.R. cit., deriva dalla sua potenziale capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente determinabili di sostanza connesso al ciclo riproduttivo della pianta. In ossequio al principio di offensività della condotta, quindi, irrilevante risulta la quantità del principio attivo all'atto dell'accertamento della condotta, essendo invece necessario appurare la concreta modalità attraverso cui l'agente ha inteso organizzare il raggiungimento della maturazione della pianta e la sua conseguente attitudine a produrre l'effetto psicotropo, anche in conformità con la tipologia di pianta in concreto coltivata. Sulla base delle osservazioni sopra riportate, giuridicamente ineccepibile risulta l'inquadramento della condotta contestata al ricorrente con esclusione della fattispecie penale prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., perché valutata di non ridotta offensività anche sulla base del dato ponderale non minimale della sostanza rinvenuta quale prodotto della coltivazione al momento dell'accertamento. La Corte d'appello ha valorizzato sia il dato connesso al numero di piante rinvenute all'interno dell'abitazione del ricorrente, sia l'accertata conformità - attraverso la valutazione di cui sopra - del tipo botanico a quello previsto dalla legge; elementi su cui ha ritenuto di fondare la ragionevole previsione che la coltivazione consentiva di pervenire a significativa quantità di sostanza stupefacente, con conseguente integrazione della fattispecie contestata. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, laddove la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Come è noto, poi, l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione non maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, giacchè non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.,Rv. 217266). 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris