CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14563/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cimino, come da procura in calce al ricorso;– ricorrenti –controComune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso;Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/2026– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1005/2020 depositata il12/06/2020 e notificata il 13/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1865 depositata in data 1° aprile 2016, il Tribunale diBari rigettava l’opposizione proposta dal Comune di Polignano a Mareavverso il decreto ingiuntivo n 51/2009 emesso in favore di Di CiommoEnrichetta e [OSCURATO:PERSONA], inerente il pagamento della somma di euro5.979,48 oltre interessi, a titolo di compensi per attività professionale,spettanti al de cuius Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa del Comune in ungiudizio dinanzi al TAR.Il primo giudice, disattesa l’eccezione di nullità del contratto per difetto diforma, rigettava altresì quelle di prescrizione presuntiva triennale ex art.2956 e 2957 c.c. e di prescrizione ordinaria decennale, in quanto con letteraraccomandata del 15 gennaio 2004 le opposte avevano sollecitato ilpagamento dei compensi maturati dal [OSCURATO:PERSONA] relativi al giudizio dinanzi alTar Puglia, che si era concluso con provvedimento di perenzione del7.7.2001 ed il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva dalgiorno in cui era stato espletato l'incarico, sicché nessuna prescrizionepoteva ritenersi maturata.Nel merito, ritenendo provate le attività per le quali si chiedeva il compenso,il Tribunale applicava la tariffa vigente per gli onorari alla data didichiarazione della perenzione ex d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, inconsiderazione del carattere unitario della attività difensiva, nella mediadello scaglione valore indeterminabile di particolare importanza secondoquanto previsto dall'art. 6, quinto comma, del detto d.m..2 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/20262. Sull’impugnazione del Comune di Polignano a Mare, la Corte d’appello diBari accoglieva il gravame e, per l’effetto, revocava il d.i. emesso dalTribunale di Bari, ritenendo che l’art. 2957 c.c., dettato in tema diprescrizione presuntiva triennale, non fosse applicabile anche allaprescrizione ordinaria decennale, vieppiù se si considerava che la ratiosottesa alla prima mal si attaglia ai contratti stipulati con enti pubblici; che,in ogni caso, in presenza di un “affare non terminato”, la decorrenza dellaprescrizione ordinaria doveva calcolarsi dalla singola prestazione; che nonpoteva equipararsi alla sentenza passata in giudicato un decreto diperenzione che prendeva atto di una lunga inattività delle parti; che,dunque, occorreva far riferimento all’ultima prestazione svolta (nel caso dispecie, da individuarsi nella memoria di costituzione depositata nel 1987);che, a tutto concedere, la decadenza sarebbe coincisa con il decorso delbiennio dall’ultima attività (iniziando a decorrere da quel momento iltermine decennale di prescrizione); che pertanto, alla data di pubblicazione(7.7.2001) del decreto di perenzione, la prescrizione decennale era giàmaturata; che le lettere inviate dai creditori il 23.4.2006 ed il 15.1.2007non erano idonee ad interrompere la prescrizione, così come le lettere delComune del 23.12.2003 e del 3.4.2004 non contenevano un riconoscimentodel debito, e che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta allorquandoil decennio era ampiamente decorso.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] eMaurizia [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi.Il Comune di Polignano a Mare ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione ed erronea/falsaapplicazione degli artt. 2935, 2943, 2946 e 2957 c.c., nonché la violazione3 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/2026del d.m. 5.10.1994, n. 585, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver erroneamente, a loro dire, la Corte territoriale individuato il dies aquo dal quale calcolare la decorrenza del termine decennale di prescrizioneordinaria del credito professionale maturato dall’avvocato.1.1. Il motivo è fondato.Preliminarmente, va evidenziato che il passaggio logico, contenuto nellasentenza qui impugnata (cfr. pag. 6), secondo cui le regole di cui all’art.2957 c.c., in ordine alla decorrenza della prescrizione sono speciali e, cometali, non estensibili alla prescrizione ordinaria decennale, è statoadeguatamente, sia pure sinteticamente, contestato dalle odierne ricorrentinel momento in cui hanno affermato, a pagina 14 del ricorso, che“contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l’art. 2957,secondo comma, c.c. è pacificamente applicabile anche alla prescrizioneordinaria”, con la conseguenza che anche per le competenze dovute agliavvocati, il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla cessazionedel rapporto di prestazione d’opera professionale o, comunque,dall’esaurimento dell’affare per il quale è stato conferito l’incarico.Invero, a tale affermazione, che potrebbe di per sé risultare apodittica, si èaccompagnato il richiamo alla giurisprudenza di questa Sezione (Cass., Sez.2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.17718 del 02/07/2019) a mente della quale in tema di prescrizione, conriferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha peroggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico inrelazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta,sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giornoin cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento diogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.Del resto, le ricorrenti non hanno sostenuto che per i crediti che traggonoorigine da un contratto stipulato in forma scritta o per il quale l’obbligo dellaforma scritta sia prescritto ex lege operano le prescrizioni presuntive (tesi4 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/2026che sarebbe stata in palese contrasto con la giurisprudenza della S.C.; cfr.Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9930 del 08/05/2014, Sez. 3, Ordinanza n.34710 del 27/12/2024), ma che per i detti crediti vale il criterio diindividuazione del dies a quo per il decorso del termine pur decennale diprescrizione.1.2. Ciò debitamente premesso, sebbene la Corte d’appello abbia accoltol’eccezione di prescrizione ordinaria sollevata dal Comune, e non già quellapresuntiva, ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il dies a quo didecorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., possa farsiriferimento all’art. 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigonol’accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fattovalere del titolare (Cass. 2275/1974; Cass. 17924/2023). Pertanto, laprescrizione del credito professionale del difensore decorre, in mancanzadel verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con ilcliente in maniera inequivocabile, dalla data di pronuncia del decreto con ilquale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudiceamministrativo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026).L’art. 2957 c.c., che ha lo scopo di fissare una data precisa di decorrenzafacilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza dellaprescrizione a seconda che l’affare sia o meno concluso: per gli affaricompiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca delmandato; per quelli non compiuti dall’esecuzione dell’ultima prestazione(Cass. 4075/1975; Cass. 6033/1987; Cass. 12326/2001; Cass.13374/2004; Cass. 13401/2015; Cass. 275/2021).Si considerano definiti (ossia conclusi) non solo gli affari definiti con ladecisione, anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anchequelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapportotra cliente ed avvocato, quale l’estinzione del giudizio in cui sia stato svoltoil patrocinio (Cass. 964/1964; Cass. 7281/2012; cfr. anche Cass.17924/2023 per la decorrenza della prescrizione per gli affari non definiti).5 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/2026In particolare, in tema di compensi professionali del difensore, il rapportodi mandato tra professionista e cliente, in assenza di un precedente eventospecifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c., permanefino all'adozione di un provvedimento definitorio: quest'ultimo, difatti, puòrientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche dinatura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sonoascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non ètassativo (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026).Ciò posto, deve considerarsi che nei giudizi amministrativi soggetti allaprevisione dell’art. 9 della l. n. 205/2000, l’estinzione del processo, purpresupponendo la mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione delgiudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dalgiudice.La norma, modificando l’art. 26 della l. 1034/1971, ha previsto che larinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzionedel giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidentedella sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, neltermine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle particostituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte lealtre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro diecigiorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello.Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce ilprocesso in via breve ed il cui scopo è la verifica dell’interesse di parte allaprosecuzione del giudizio ad opposizione (Consiglio di Stato n. 2881/2008;Cass. s.u. 396/2011; Consiglio di Stato 531/2006); prima della suaadozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente(cfr. in motivazione, Cass. 21749/2021).L’art. 9, oltre ad aver comportato l’abrogazione dell’art. 27, n. 1 e n. 2, dellalegge n. 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera diconsiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla6 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/2026cessazione della materia del contendere, ha delineato una faseprocedimentale di applicazione generale (anche ai giudizi amministrativi diappello), rispondendo ad un’esigenza di semplificazione che il legislatore del2000 ha introdotto allo scopo di accelerare i tempi del processo (cfr., in talsenso, Consiglio di Stato – Ad. pl. 6/2004).In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionalenon poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennaledall’iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro ilquale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data ilprocesso era ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamenteesaurito il rapporto professionale.Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui, in tema di compensiprofessionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancatapresentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005,la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o delpatrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cuiviene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e nondalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudiceamministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza diprosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dalgiudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività,il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsiautomaticamente esaurito il rapporto professionale (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 7429 del 20/03/2024).Nel caso di specie, il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizionedecennale coincideva con la data (7.7.2001) di pubblicazione del decreto diperenzione n. 2749/2001 pronunciato dal TAR Bari, cui ha fatto seguito, neltermine decennale, la notifica, in data 2.3.2009, del decreto ingiuntivo daparte delle eredi del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] al Comune di Polignano aMare.7 di 8Numero registro generale 23489/2020Numero sezionale 1072/2026Numero di raccolta generale 14563/2026Data pubblicazione 16/05/20262. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione eerronea/falsa applicazione degli artt. 23 e 25 l. 6.12.1971, n. 1034, e 2935,2943, 2946 e 2957 c.c., nonché la violazione del d.m. 5.10.1994, n. 585,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver erroneamente, aloro dire, la corte di merito individuato il dies a quo dal quale calcolare ladecorrenza del termine decennale di prescrizione ordinaria del creditoprofessionale maturato dal de cuius.2.1. Il secondo motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, conconseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversacomposizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello attenendosialle indicazioni della presente pronuncia.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione personale, anche per lespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo8 di 8