CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 aprile 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, pronunciata il 29 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulle contestate aggravanti e l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato in quanto il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, come la graduazione della pena nel suo complesso, costituiscono esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02) e nella specie, a pagina 6, la Corte territoriale ha congruamente motivato il bilanciamento in termini di equivalenza e la conseguente applicazione della pena base nel massimo edittale, come già stabilito dal giudice di primo grado, alla luce delle concrete modalità attuative della condotta truffaldina posta in essere dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.