CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2021
Cassazione n. 47038/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 25/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 7/4/2020, il Magistrato di sorveglianza di Milano dispose il trattenimento di una missiva inviata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa di reclusione di Opera al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., in quanto la stessa presentava contenuti ambigui che avrebbero potuto veicolare comunicazioni fraudolente, con pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. 1.1. Con ordinanza in data 25/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., avverso tale provvedimento. Secondo il Collegio, infatti, dalla nota dell'Ufficio censura del carcere milanese emergeva come il trattenimento riguardasse un quotidiano acquistato al sopravvitto dal detenuto, contenente un articolo nel quale venivano riportate operazioni giudiziarie la cui divulgazione all'interno dell'istituto penitenziario, data la tipologia di detenuti del reparto «41-bis», avrebbe potuto recare pregiudizio alle esigenze di sicurezza interna, trattandosi di informazioni relative a familiari di soggetti ristretti in quel carcere e facenti parte di cosche operanti anche nel territorio di Milano. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione a alla violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU, del diritto alla segretezza della corrispondenza sancito dall'art. 15 Cost. e del diritto al mantenimento dei rapporti familiari ex art. 29 Cost. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), che il Tribunale abbia totalmente tralasciato di motivare la propria decisione, limitandosi a evidenziare come la missiva oggetto di reclamo presentasse dei contenuti potenzialmente ambigui, che avrebbero potuto prestarsi «a veicolare comunicazioni fraudolente», tali da poter ingenerare «pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica». Detta motivazione sarebbe apparente e generica, giacché sviluppata in termini del tutto astratti rispetto al caso in concreto prospettato, essendosi il Tribunale limitato ad avvallare il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, lapidariamente definito come «corretto e condivisibile», senza operare alcun accertamento volto a verificare la legittimità della corrispondenza in parola. Sarebbe indubbio, infatti, che al fine di garantire il necessario bilanciamento tra il diritto di rango costituzionale del detenuto e le finalità di pubblico interesse, il provvedimento dell'autorità giudiziaria debba essere puntualmente motivato, sia pure attraverso un'esposizione sintetica delle ragioni alla base della decisione. Pertanto, il mero richiamo operato dal Tribunale di sorveglianza alla possibile «ambiguità» dei contenuti della lettera, privo di qualsivoglia riferimento specifico, risulterebbe totalmente insufficiente a giustificare la compromissione di diritti fondamentali quali quello alla difesa, alla segretezza della corrispondenza e al mantenimento dei rapporti farriiliari. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe, altresì, illogica e inconferente rispetto all'oggetto del reclamo, atteso che il Tribunale di sorveglianza, dopo l'accenno alla missiva trattenuta, richiamerebbe un episodio del tutto eccentrico rispetto al thema decidendum, facendo riferimento al trattenimento di un quotidiano, acquistato da Solimando al sopravvitto, senza che sia possibile comprendere come la richiesta di acquisto del quotidiano risulti legata a quella in trattazione e, tantomeno, come la stessa possa influenzare la scelta di non inoltro della lettera da parte del Tribunale, con un evidente cortocircuito logico del relativo iter argomentativo. 3. In data 29/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, 32452 del 22/2/2019, Falsone, non massimata). Ciò in quanto la libertà .di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 18-ter Ord. pen. (Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01); motivazione che deve richiamare gli elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, Rv. 277527 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/2/2014, Virga, Rv. 259472-01). Ne consegue che deve ritenersi illegittima la decisione che rigetti il reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza e che, tuttavia, sia priva di riferimenti concreti a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l'affermata cripticità o ambiguità si sarebbe rivelata (Sez. 1, n. 16744 del 14/3/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257013-01). 3. Applicando i richiamati principi al caso in esame, può ritenersi che la motivazione sviluppata in ordine al trattenimento della missiva in entrata non sia sufficiente, risolvendosi in un generico riferimento alla ambiguità dei suoi contenuti, senza specificare da quali elementi essa possa trarsi. Del pari, del tutto avulso da tali pur generiche ragioni è il riferimento al trattenimento di un quotidiano, acquistato dal detenuto con il sopravvitto, trattandosi, all'evidenza di due distinti oggetti, rispetto ai quali l'ordinanza non chiarisce quale sia il rapporto di reciproca implicazione. Pertanto, il provvedimento impugnato risulta privo di qualunque reale argomentazione, con conseguente violazione degli artt. 15, 24, 29 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 Cedu; disposizioni poste a garanzia del diritto alla segretezza della corrispondenza, della difesa e al mantenimento dei rapporti familiari del ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Mil