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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 02003/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16180/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.209/2025 depositata il 27/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16180/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 2003/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese avuto riguardo al recente intervento della Cassazione sul tema; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16180/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 2003/2026 Data pubblicazione 30/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16180/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.209/2025 depositata il 27/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 16180/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 2003/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese avuto riguardo al recente intervento della Cassazione sul tema; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16180/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 2003/2026 Data pubblicazione 30/01/2026
Decreto Cassazione n. 02003/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris