CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 18928/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osa Ionica il 08/12/1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 10.12.2025, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione dell'attuale misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame evidenziava che, in ordine alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari, si era formato il giudicato cautelare, a seguito della sostanziale conferma dell'impianto accusatorio da parte della-Suprema Corte con sentenza pronunciata il 07.04.2025, e che nessun elemento di novità risultava introdotto dalla difesa. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per tassazione, sollevando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza esclusiva della custodia cautelarein carcere e all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con procedure di controllo elettronico. La difesa sottolinea che, con l'atto di appello si producevano, quali elementi sopravvenuti i verbali di trascrizione delle udienze istruttorie dibattimentali concernenti l'esame e il controesame degli ufficiali di p.g. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dai quali emergeva un quadro probatorio significativamente ridimensionato. Si osserva che il provvedimento gravato non contiene alcun riferimento, neppure implicito, a detti verbali né spiega le ragioni per le quali essi non sarebbero idonei a scalfire il quadro originario. La difesa lamenta che il provvedimento gravato non offre alcuna spiegazione concreta e specifica delle ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio del c.d. braccialetto elettronico sarebbe inidonea a fronteggiare le residue esigenze cautelari. Secondo la difesa il denunciato vizio motivazionale è ancora più grave se si considera che l'imputato è incensurato e che, con l'atto di appello, la difesa aveva prodotto elementi di prova sulla sua vita ante e post delictum di dedizione ad onesta attività lavorativa. Si sottolinea che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa l'esistenza di alcun indizio a conforto del dolo specifico o intenzionale dell'aggravante mafiosa. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 275 1comrna cod.proc. pen. e vizio di motivazione sul mancato superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. Si osserva che il giudice di appello non ha tenuto conto degli elementi sopravvenuti costituiti dai verbali di trascrizione dei testi di p.g. che avevano ridimensionato il quadro indiziario. Si sottolinea che i fatti sono risalenti nel tempo e che, alla luce delle risultanze istruttorie, è emersa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] dalle condotte di interposizione fittizia nelle società "cartiere" tutte costituite in un periodo antecedente alla sua presenza (dal novembre 2019 a giugno 2020). 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta della difesa di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando che al momento della decisione del Tribunale del riesame era trascorso un anno dall'applicazione della misura. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto in forza del giudicato cautelare, erano prospettabili solo fatti e circostanze sopravvenuti. Si sottolinea che tali fatti vengono individuati nelle dichiarazioni dibattimentali di due verbalizzanti, che vengono richiamate, anche, a sostegno dell'affievolimento del quadro indiziario, ma si tratta comunque di risultanze parziali che non possono essere oggetto di diretto esame in questa sede. 24. La difesa, in data 14 marzo 2026, ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, sostenendo che, nella parte in cui prospettano l'inammissibilità del ricorso, non colgono la sostanza delle doglianze, che non si risolvono in una mera riproposizione "pedisseaua" dei motivi già sottoposti al Tribunale, ma investono: (i) l'erroneità della motivazione perché riferita a soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA]) e, dunque, carente di effettiva individualizzazione; (il) l'omessa/insufficiente valutazione di elementi successivamente formati (verbali dibattimentali) decisivi ai fini dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; (iii) soprattutto, la mancata motivazione (quantomeno effettiva e riferibile all'imputato) sulla richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari assistiti da controllo elettronico. Si sottolinea che la posizione dell'odierno ricorrente è isolata, in quanto agli altri coimputati è stata sostituita la misura con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre premettere che applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica che ha applicato nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere - come avvenuto nel caso di specie - la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806- 01; conf. Sez. 1, n. 5462 del 04/12/1993, Cugliari, Rv. 196114-01; da ultimo, ex multis, Sez. 5, n. 31768 del 5/9/2025, Tavella, non mass.). 2. Ciò premesso, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 10/12/2024, ha confermato l'ordinanza genetica del G.I.P. del Tribunale di Roma, emessa il 28/10/2024, con la quale è stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di intestazione fittizia e violazioni fiscali, tutti aggravati dall'aver agevolato l'omonima cosca di ‘ndrangheta. La difesa ha impugnato detta ordinanza con ricorso per tassazione, che è stato rigettato dalla Seconda sezione di questa Corte in data 4/4/2025, con sentenza n. 15967. Si è quindi già formato, anteriormente al provvedimento oggi impugnato, il giudicato cautelare. 3. Deve ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche a iezioni unite (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908- 301), le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte - e quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2016, Persano, Rv. 272338-01), con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa non può essere più riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (conf. da ultimo, Sez. 4, n. 17740 del 22/03/2024, Nisi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi e altro, Rv. 273648-01; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627-01). Detta preclusione processuale - avente una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (così Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01; Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01) - opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento e può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 1, n. 5017 del 22/1/2026). Pertanto, nel caso - come quello di specie - in cui si sia formato il giudicato cautelare al Giudice adito ai sensi dell'art. 299 coeL proc. pen. è rimessa la sola valutazione in ordine a elementi idonei a ritenere superate o attenuate le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 25738 del 04/07/2025, [OSCURATO:PERSONA]), elementi, nella specie, non ravvisabili. 4. Manifestamente infondati sono tutti i motivi di ricorso che possono essere trattati unitariamente perché ripropongono questioni già esaminate e coperte dal giudicato cautelare. Gli elementi sopravvenuti, evidenziati dalla difesa, sono le dichiarazioni dei testi di p.g., escussi in dibattimento, che la difesa sostiene non essere stati esaminati dai giudici di appello. Invero, il Tribunale del riesame, a pag. 9 dell'ordinanza impugnata, con motivazione priva di profili di illogicità, ha affermato che il quadro indiziario non risulta scalfito dalle circostanze enunciate nell'atto di appello né dalla testimonianza resa a dibattimento dal Luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito circa il legame tra [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] e la cosca di 'ndrangheta omonima, precisando il ruolo dell'odierno ricorrente. 4A fronte della lineare e logica motivazione resa dal Tribunale, le censure esposte dalla difesa appaiono volte a sollecitare una mera rilettura del quadro probatorio non consentita a questa Corte senza riuscire a fare emergere profili di criticità. Peraltro, la difesa si limita a richiamare solo una parte delle deposizioni dei testi escussi, trascurando quanto dagli stessi riferito in sede di esame del Pubblico Ministero. In ordine poi all'aggravante mafiosa, la ièconda gezione di questa Corte, pronunciandosi in sede di ricorso avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 309 cod. proc. pen, ne aveva già confermato la sussistenza. In relazione alla adeguatezza e alla attualità della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati dedotti dalla difesa elementi di novità, va richiamata ancora una volta la motivazione della sentenza di questa Corte del 4 aprile 2025 nella quale si legge: «Quanto alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, è manifestamente infondata la doglianza circa la carenza motivazionale, oltre che generica, atteso che il Tribunale ha evidenziato non solo la rilevanza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale il tempo di 5 anni (4 se si considera che alla luce del termine per la scadenza delle dichiarazioni fiscali e del pagamento delle imposte l'ultimo reato risulta commesso nel 2021) non è da considerare di per sé decisivo anche alla luce dei precedenti della Corte di legittimità citati nell'ordinanza impugnata, ma anche l'assenza di altri elementi favorevoli, a fronte comunque di fatti descritti come molto gravi, in considerazione dell'ingente profitto della frode fiscale e della rilevante componente organizzativa e professionale dei reati, che rendono recessivo il dato dell'assenza di precedenti penali annoverato dal ricorrente. Rileva, poi, in modo significativo a corredo del concreto pericolo di recidiva anche la"particolare spregiudicatezza criminale dimostrata'(v. pag. 73), essendosi sottolineato il dato negativo e di pregnante disvalore costituito dalla bonifica ambientale sia dell'automobile utilizzata dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente sia presso gli uffici del deposito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dentro le loro autovetture. Infine, si è anche motivatamente escluso il ricorso ad una misura meno afflittiva, seppur con l'ausilio di strumenti di controllo, evidenziandosi che i reati contestati possono essere perpetrati mediante contatti telefonici o telematici e siti informatici, sicché una misura diversa da quella della custodia inframuraria non sarebbe in grado di prevenire il pericolo di reiterazione». In assenza di elementi di novità, neppure dedotti o allegati da parte della difesa, il Tribunale del riesame non era tenuto a rivalutare nuovamente le esigenze cautelari e a motivare specificamente sull'inadeguatezza della misura degli arresti 5domiciliari anche con braccialetto elettronico a salvaguardare le esigenze cautelari ravvisate. Come è noto, poi, il decorso del tempo costituisce un elemento di carattere neutro, che non può, ex se, assumere uno specifico rilievo nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la valenza di tale elemento si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, occorrendo la sussistenza di ulteriori e diversi elementi valutativi atti a suffragare l'assunto del venir meno o comunque del ridimensionamento di siffatte esigenze cautelari. La circostanza, dunque, che sia trascorso oltre un anno dall'applicazione della misura non assume alcuna rilevanza. Il Tribunale del riesame, con motivazione priva di profili di illogicità, ha anche evidenziato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non può assumere alcuna valenza positiva ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari, dal momento che risulta svolta in un periodo coevo alla commissione delle condotte delittuose e quindi non può considerarsi espressione di una rivisitazione di tali condotte o di allontanamento dalle logiche devianti. 5. Segue all'esito del ricorso la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo. P.Q.M