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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:162
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0596_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑596/22) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale o un esame caso per caso – Effetti cumulativi dei progetti – Costruzione di un impianto per l’allevamento di polli all’ingrasso nelle immediate vicinanze di impianti similari»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24, 25)

2. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Presa in considerazione dell’effetto cumulativo di un progetto con altri progetti – Normativa nazionale che limita l’obbligo di esaminare tale effetto cumulativo ai soli progetti legati ad impianti comuni – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, art. 4, § 3, e allegato III, punti 1, b), e 3, g)] (v. punti 27-34, disp. 1)

3. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Esame caso per caso – Normativa nazionale che prevede tale esame esclusivamente per i progetti che non raggiungono da soli la soglia prevista all’allegato I – Ammissibilità – Presa in considerazione dell’effetto cumulativo di tale progetto con altri progetti – Progetto che raggiunge la soglia prevista all’allegato I quando è cumulato con altri progetti – Indizio di progetto che può avere un impatto ambientale significativo [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, artt. 2, § 1, 4, § 2, a), e allegati I, punto 17, a), e II] (v. punti 37-47, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera b), e con il punto 3, lettera g), dell’allegato III della direttiva 2011/92, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale l’obbligo di esaminare l’impatto che un progetto potrebbe avere quando è cumulato con altri progetti sussiste unicamente nelle situazioni in cui tale progetto d’impianto e tali altri progetti attengano a impianti a loro in comune. 2) La direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede unicamente un esame caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, per un progetto che, da solo, non raggiunge la soglia fissata all’allegato I, punto 17, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, ma la raggiunge quando è cumulato con altri progetti.

Nell’ambito di tale esame caso per caso, la circostanza che un tale progetto raggiunga detta soglia quando è cumulato con altri progetti può nondimeno costituire un indizio che siffatto progetto può avere un impatto ambientale significativo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, come modificata. ( 1 ) GU C 463 del 5.12.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0596_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Causa C‑596/22) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale o un esame caso per caso – Effetti cumulativi dei progetti – Costruzione di un impianto per l’allevamento di polli all’ingrasso nelle immediate vicinanze di impianti similari» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 24, 25) 2. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Presa in considerazione dell’effetto cumulativo di un progetto con altri progetti – Normativa nazionale che limita l’obbligo di esaminare tale effetto cumulativo ai soli progetti legati ad impianti comuni – Inammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, art. 4, § 3, e allegato III, punti 1, b), e 3, g)] (v. punti 27-34, disp. 1) 3. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Esame caso per caso – Normativa nazionale che prevede tale esame esclusivamente per i progetti che non raggiungono da soli la soglia prevista all’allegato I – Ammissibilità – Presa in considerazione dell’effetto cumulativo di tale progetto con altri progetti – Progetto che raggiunge la soglia prevista all’allegato I quando è cumulato con altri progetti – Indizio di progetto che può avere un impatto ambientale significativo [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, artt. 2, § 1, 4, § 2, a), e allegati I, punto 17, a), e II] (v. punti 37-47, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera b), e con il punto 3, lettera g), dell’allegato III della direttiva 2011/92, come modificata, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale l’obbligo di esaminare l’impatto che un progetto potrebbe avere quando è cumulato con altri progetti sussiste unicamente nelle situazioni in cui tale progetto d’impianto e tali altri progetti attengano a impianti a loro in comune. 2) La direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede unicamente un esame caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, per un progetto che, da solo, non raggiunge la soglia fissata all’allegato I, punto 17, lettera a), della direttiva 2011/92, come modificata, ma la raggiunge quando è cumulato con altri progetti. Nell’ambito di tale esame caso per caso, la circostanza che un tale progetto raggiunga detta soglia quando è cumulato con altri progetti può nondimeno costituire un indizio che siffatto progetto può avere un impatto ambientale significativo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92, come modificata. ( 1 ) GU C 463 del 5.12.2022 .
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