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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31626/2026

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udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, l'uno riguardante il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e l'altro concernente il dinego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risultano formulato in termini non consentiti perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e si presentano, inoltre, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ritenendo insussistenti gli elementi per riconoscere i benefici invocati (pag 3 con riguardo alla scriminante dello stato di necessità e pag. 4 con riguardo al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, l'uno riguardante il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e l'altro concernente il dinego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risultano formulato in termini non consentiti perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e si presentano, inoltre, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento ritenendo insussistenti gli elementi per riconoscere i benefici invocati (pag 3 con riguardo alla scriminante dello stato di necessità e pag. 4 con riguardo al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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