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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 30276/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1856/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11140/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con ordinanza dell’8 febbraio 2025, ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 3 febbraio 2025, con il quale è stato vietato per tre anni a [OSCURATO:PERSONA] di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanza dei locali pubblici o aperti al pubblico siti in alcune vie e zone di Formia, espressamente indicate nel provvedimento, e gli è stato imposto di presentarsi nei giorni di venerdì e sabato, tra le ore 21.00 le ore 22.00, per il periodo di tempo di due anni, presso il Commissariato di Polizia di Formia.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'intimato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 l. 401 del 1989 e art. 13-bis d.l. 14 del 2017, conv. in l. 48 del 2017, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per due anni.

3. In data 8 maggio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quale il Sost.

Proc.

Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per due anni.

La doglianza è infondata.

2.1. Come evidenziato dal Procuratore generale facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, all’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che impone l'obbligo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30276/2025 Roma, lì, 04/09/2025 di presentazione ai sensi della L. n. 401 del 1989 si applicano i consolidati principi affermati in tema di motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Rv. 251330 – 01).

In tale prospettiva, pertanto, la motivazione del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, il provvedimento fornisca, nel suo complesso, un'indicazione logica e adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 – 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 – 01).

2.2. Nel caso di specie il giudice di merito, con lo specifico riferimento ai fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, alle modalità violente dell’azione e ai precedenti di polizia per stupefacenti, ha dato conto di essersi conformato alle previsioni normative e la motivazione così resa, adeguata e coerente quanto all’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme e alla necessità di applicare l’ulteriore prescrizione, non è pertanto sindacabile in questa sede.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1856/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11140/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con ordinanza dell’8 febbraio 2025, ha convalidato il provvedimento del Questore di Latina del 3 febbraio 2025, con il quale è stato vietato per tre anni a [OSCURATO:PERSONA] di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanza dei locali pubblici o aperti al pubblico siti in alcune vie e zone di Formia, espressamente indicate nel provvedimento, e gli è stato imposto di presentarsi nei giorni di venerdì e sabato, tra le ore 21.00 le ore 22.00, per il periodo di tempo di due anni, presso il Commissariato di Polizia di Formia. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'intimato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 l. 401 del 1989 e art. 13-bis d.l. 14 del 2017, conv. in l. 48 del 2017, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per due anni. 3. In data 8 maggio 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quale il Sost. Proc. Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per due anni. La doglianza è infondata. 2.1. Come evidenziato dal Procuratore generale facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, all’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che impone l'obbligo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30276/2025 Roma, lì, 04/09/2025 di presentazione ai sensi della L. n. 401 del 1989 si applicano i consolidati principi affermati in tema di motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Rv. 251330 – 01). In tale prospettiva, pertanto, la motivazione del giudice di merito non richiede l'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, il provvedimento fornisca, nel suo complesso, un'indicazione logica e adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 – 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187 – 01). 2.2. Nel caso di specie il giudice di merito, con lo specifico riferimento ai fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, alle modalità violente dell’azione e ai precedenti di polizia per stupefacenti, ha dato conto di essersi conformato alle previsioni normative e la motivazione così resa, adeguata e coerente quanto all’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme e alla necessità di applicare l’ulteriore prescrizione, non è pertanto sindacabile in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30276/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris