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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 38571/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].

RAPP. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 14.3.2025 ed eseguito in date successive.

Il decreto era stato disposto in relazione al reato di riciclaggio contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al coniuge [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti non ricorrenti.

Sulla base degli atti di indagine compendiati nel provvedimento, trasfuso nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dalla moglie, fosse un collettore di somme di danaro provenienti da diversi imprenditori cinesi operanti in Sardegna, i quali provvedevano a consegnargli il contante presso la sede di una ditta intestata alla madre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]); l'indagato successivamente provvedeva a trasportare danaro contante in Toscana, consegnandolo ad altri soggetti adibiti al suo reimpiego nella zona di Prato, ovvero impiegava personalmente il danaro per l'acquisto di orologi di lusso in Sardegna.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati presuppostI di evasione fiscale e di quello di ricettazione, evidenziando come le successive perquisizioni avevano confermato l'ipotesi accusatoria, attraverso il ritrovamento, tra le altre cose, di una somma di danaro di ingente quantità trasportata in Toscana da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie (per euro 570.000) ed altra somma nella disponibilità di altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA], per euro 143.000).

2. Ricorrono per cassazione gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quali terzi interessati, gli altri soggetti indicati in intestazione, tutti a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.

Deducono: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili gli atti di indagini espletati nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 15 novembre 2024.

Il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati il 16 novembre 2023, in seguito ad una perquisizione subita al porto di Livorno (che aveva portato al ritrovamento di 246 mila euro in contanti); dopo quella data non vi era stato alcun provvedimento di proroga delle indagini e gli elementi indiziari relativi ai fatti per cui si procede sarebbero tutti successivi al 16 novembre 2024, come si evincerebbe dal decreto di sequestro del Pubblico ministero.

L'eccezione, già sollevata in sede di riesame, non poteva dirsi superata dal rilievo del Tribunale secondo cui il ricorrente sarebbe stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati in data 13.11.2024 in seguito al deposito di una annotazione di polizia giudiziaria di pari data.

Infatti, secondo la difesa, in quel provvedimento non risulta una nuova iscrizione del ricorrente, né un aggiornamento del fatto di reato a lui ascritto; 2) e 3) violazione di legge per la mancata indicazione del reato presupposto a quello di riciclaggio contestato.

Il Tribunale, non rispondendo a specifico motivo di censura, non avrebbe individuato alcun reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, incorrendo nel vizio denunciato per omessa motivazione; 4) violazione di legge in ordine alla individuazione dei reati presupposto.2 La censura, già anticipata con il precedente motivo, viene ulteriormente approfondita dai ricorrenti, sostenendosi che risulterebbe una mera illazione ritenere che il danaro oggetto di riciclaggio provenisse da evasione fiscale; si tratta di affermazione generica e congetturale, non fondata su elementi concreti, nulla sapendosi dei soggetti cinesi che consegnavano denaro al ricorrente e della loro attività.

Si sarebbe, dunque, realizzata una violazione di legge, essendo necessario che anche in fase di indagine emerga il delitto presupposto nei suoi contenuti concreti, anche, nel caso in esame, con riferimento all'eventuale superamento delle soglie di punibilità previste dalle violazioni fiscali, accertamento indispensabile ai fini di determinare la sussistenza stessa del reato presupposto e, di conseguenza, di quello di riciclaggio; Per quanto inerente agli orologi che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato a Cagliari ed agli indumenti ritenuti di lusso, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione con riguardo alle finalità probatorie del sequestro ed alla provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto di detti beni; 5) violazione di legge in ordine alla mancata indicazione delle ragioni probatorie sottese al sequestro dei beni diversi dal danaro (preziosi e capi di abbigliamento), non individuati come corpo del reato o cose ad esso pertinenti; 6) violazione di legge per avere il Tribunale, con riguardo ai beni mobili diversi dagli orologi, individuato finalità diverse da quelle probatorie, senza mettere in risalto le prime e senza individuare i detti beni come corpo del reato o cose ad esso pertinenti, mancando quel rapporto di immediatezza con esso che è richiesto per poter procedere al sequestro; 7) violazione di legge per non avere il Tribunale, evitando di rispondere a specifica censura difensiva, rilevato l'illegittimità del decreto di sequestro nella parte inerente ai dispositivi informatici.

Non sarebbe stata adottata alcuna motivazione, neanche nel provvedimento genetico del Pubblico ministero, sulle ragioni per cui i dispositivi informatici dovevano considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti e la ragione per la quale la finalità probatoria non potesse raggiungersi attraverso altri mezzi di indagine.

Il Tribunale si sarebbe soffermato soltanto sui criteri di selezione che il Pubblico ministero aveva anticipato di voler adottare per l'estrapolazione del materiale, criteri che i ricorrenti ritengono illegittimi in quanto generici ed eccessivamente gravosi per i ricorrenti, avuto riguardo alla estensione a tutti i possibili contatti tra costoro e terze persone ed a tutti gli strumenti utilizzati per effettuarli, senza alcuna specifica indicazione e valutazione di pertinenzialità con il reato da accertare, proporzionalità ed adeguatezza.

Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti sono stati depositati motivi nuovi con i quali si specificano i temi posti con il sesto e settimo motivo di ricorso. ki, [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.

1. Quanto al primo motivo, che inerisce alla sola posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha ampiamente evidenziato elementi investigativi a carico del ricorrente precedenti al 15 novembre 2024, sicché era suo onere cimentarsi con la prova di resistenza.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Ad ogni buon conto, il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno in data 13 novembre 2024, contenuto in atti - e del quale la Corte ha preso contezza stante la natura processuale della questione - contiene il nome del ricorrente come iscritto in quella data, insieme ad altri soggetti, nel registro degli indagati per fatti di riciclaggio successivamente emersi alle indagini rispetto alla prima iscrizione scaturita a seguito del sequestro del novembre 2023.

Tali fatti nuovi - imputati attraverso formale contestazione contenuta nel corpo del provvedimento citato - erano scaturiti, come si legge, da una annotazione di polizia giudiziaria (Agenzia delle Dogane e di Livorno e della Guardia di Finanza) del 12 novembre 2024.

Nel che, l'assenza di ogni violazione di legge a proposito della inutilizzabilità degli atti di indagine successivi a quella data, essendosi fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro (fattispecie relativa a più iscrizioni, avvenute in momenti diversi, per diverse ipotesi di truffa a compagnie assicuratrici) (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191-01; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457-01).

2. In ordine al secondo motivo ed ai successivi che ineriscono alla indicazione e sussistenza dei reati presupposto, nel provvedimento genetico di sequestro emesso dal Pubblico ministero il 14 marzo 2025, l'organo deputato alla formulazione del capo di imputazione ha ampiamente assolto al suo compito di indicare i termini dell'accusa a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre soggetti di nazionalità cinese.

Risulta dal provvedimento indicato, che il primo è persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di riciclaggio, con condotte "commesse almeno dall'anno 2020 ed attualmente ancora in corso a Cagliari, Livorno, Montemurlo, Prato e all'estero".

Tali condotte si sono estrinsecate in una "serie di operazioni su ingenti quantitativi di denaro provenienti da delitti di evasione fiscale (artt. 2, 3, 4, 5 d.lgs. n. 74 del 2000)".

Più, in particolare, nella imputazione sono descritte condotte di trasporto di ingente valuta da Cagliari a Prato (come quella avvenuta il 15 novembre 2023 in cui era stata sequestrata la somma di 246.250 euro in contanti), di conversione di importanti importi di valuta da euro in yen (mediante un sistema di ricarica di carte di credito ed altri sistemi di pagamento cinesi), di acquisto di orologi di lusso.

Nella motivazione del decreto citato, assai articolata, è stata analizzata la genesi dell'indagine, la stessa che è riportata nella prima parte del provvedimento impugnato in questa sede.

A seguito del primo sequestro del 15 novembre 2023, si era accertato che il ricorrente non era percettore di redditi da lavoro e che la ditta [OSCURATO:PERSONA] riferibile alla madre presentava dati di fatturazione con "valori del tutto incongruenti rispetto al quantitativo di contante trasportato in quella circostanza dall'indagato".

Quest'ultimo, nell'immediatezza e con dichiarazioni spontanee, aveva affermato che il denaro sequestrato era provento di evasione fiscale, sia pure attribuendo tale reato alla sola [OSCURATO:PERSONA] e non anche ai soggetti cinesi con i quali aveva contatti sospetti siccome emersi dalle indagini in corso.

Tali dichiarazioni spontanee erano state ritenute utilizzabili dalla Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro della somma di danaro sequestrata (sentenza Sez. 2, n. 15931 del 20 febbraio 2024, non massimata).

Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che fosse stata formulata una adeguata imputazione da parte dell'organo della pubblica accusa, che tale imputazione fosse nota al ricorrente ed agli organi giurisdizionali le cui decisioni si erano succedute nel prosieguo delle indagini e che essa imputazione contenesse l'indicazione dei reati, di natura fiscale, presupposti rispetto a quello di riciclaggio, secondo le stesse ammissioni dell'interessato - delle quali si dà atto nel provvedimento impugnato (fg. 2) - ben al corrente delle accuse contro di lui formulate.

Per il che, in questa fase cautelare, ciò è sufficiente a far ritenere l'assenza di ogni violazione di legge inerente alla formulazione del capo di imputazione, non potendo avere rilevanza, in quanto esclusi dal perimetro fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., eventuali vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

Ciò posto, la mancata indicazione dei reati presupposti rispetto a quello di riciclaggio ed ogni questione ad essi relativa, è censura da intendersi superata.

Vi è da aggiungere, per quel che inerisce alla indicazione nel provvedimento impugnato del fumus commissi delicti con riguardo alla provenienza delittuosa del danaro in sequestro, che l'ordinanza del Tribunale ha ulteriormente precisato - a conferma delle dichiarazioni spontanee del ricorrente - che quest'ultimo, dopo il primo sequestro di denaro del novembre 2013, aveva effettuato numerosi viaggi tra la Sardegna e la Toscana, dal carattere indiziante in quanto preceduti da contatti sospetti e ripetitivi con cittadini cinesi (alcuni dei quali, peraltro, coinvolti in indagini per violazioni tributarie).

In particolare, il ricorrente aveva effettuato le trasferte dalla Sardegna, in compagnia del coniuge coindagato, il 17 gennaio 2025, il 15 febbraio 2025, il 28 febbraio 2025 e il 21 marzo 2025.

A fg. 9 del provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato atto che il ricorrente ed il coniuge erano stati fermati a Montemurlo in Toscana (dove erano sbarcati con la loro auto provenienti dalla Sardegna) e trovati in possesso di 570.000 in contanti, che erano stati sequestrati.

4. Le censure formulate con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ancora inerenti alla determinazione dei reati presupposto, sono superate da tutto quanto fin qui evidenziato.

5. Per quanto inerente ai beni diversi dal danaro, costituiti da orologi, gioielli ed indumenti di marche prestigiose, il Tribunale ha fornito ampia motivazione sia in relazione agli uni che agli altri, richiamando, quanto agli orologi, i documenti agli atti che ne dimostravano l'acquisto da parte dei coniugi ricorrenti presso importante gioielleria; quanto agli altri beni, sono state individuate le ragioni logiche che deponevano per la loro diretta riconducibilità al reato di riciclaggio, stante il contesto di riferimento e l'assenza di redditi adeguati dei ricorrenti e dei terzi interessati; ciò, tanto con riguardo all'ordinanza del Tribunale che al decreto del Pubblico ministero ed alle finalità probatorie in essi evidenziate, essendo rimasto provato che gli indagati si dedicassero anche all'acquisto di beni preziosi (cfr. fg. 10 del provvedimento impugnato e fgg. 14 e 15 del decreto genetico).

In punto di diritto, deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il 6 kiA. provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Inoltre, l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01). [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 52259 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 268734, il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto. (In motivazione, la S.C. ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.).

Per il che e con riguardo a parte del quinto ed al sesto motivo di ricorso, nessuna violazione di legge è datariscontrare nel caso in esame.

6. In ordine all'ultimo motivo, che inerisce al sequestro di dispositivi informatici, anche in questo caso è presente ampia motivazione (non censurabile in questa sede ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen.) contenuta ai fgg. 11 e 12 del provvedimento impugnato, anche in relazione al contenuto del decreto genetico, che già rivelava come dai dati del telefono del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - circostanza del tutto pretermessa in ricorso - fossero emersi significativi dati probatori essenziali per la prosecuzione delle indagini ed altre minuziose indicazioni sulla rilevanza del sequestro inerente a tal genere di beni nel caso concreto (fgg. 14-17 del decreto del Pubblico ministero).

Si richiama, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio. (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-02).

Il Tribunale, nelle pagine richiamate, si è soffermato anche sulla delimitazione dell'ambito di ricerca sui contenuti informatici, già presente nel provvedimento di sequestro del Pubblico ministero, sulle difficoltà concrete e sul rispetto del principio di proporzionalità tra la finalità probatoria e le ragioni degli interessati.

In tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923-01).

Pertanto e con superamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dei motivi nuovi, i ricorsi - anche con riguardo alla posizione dei terzi che non svolgono motivi autonomi - de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]. RAPP. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 14.3.2025 ed eseguito in date successive. Il decreto era stato disposto in relazione al reato di riciclaggio contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al coniuge [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti non ricorrenti. Sulla base degli atti di indagine compendiati nel provvedimento, trasfuso nel corpo dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dalla moglie, fosse un collettore di somme di danaro provenienti da diversi imprenditori cinesi operanti in Sardegna, i quali provvedevano a consegnargli il contante presso la sede di una ditta intestata alla madre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA]); l'indagato successivamente provvedeva a trasportare danaro contante in Toscana, consegnandolo ad altri soggetti adibiti al suo reimpiego nella zona di Prato, ovvero impiegava personalmente il danaro per l'acquisto di orologi di lusso in Sardegna. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei reati presuppostI di evasione fiscale e di quello di ricettazione, evidenziando come le successive perquisizioni avevano confermato l'ipotesi accusatoria, attraverso il ritrovamento, tra le altre cose, di una somma di danaro di ingente quantità trasportata in Toscana da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie (per euro 570.000) ed altra somma nella disponibilità di altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA], per euro 143.000). 2. Ricorrono per cassazione gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, quali terzi interessati, gli altri soggetti indicati in intestazione, tutti a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili gli atti di indagini espletati nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 15 novembre 2024. Il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati il 16 novembre 2023, in seguito ad una perquisizione subita al porto di Livorno (che aveva portato al ritrovamento di 246 mila euro in contanti); dopo quella data non vi era stato alcun provvedimento di proroga delle indagini e gli elementi indiziari relativi ai fatti per cui si procede sarebbero tutti successivi al 16 novembre 2024, come si evincerebbe dal decreto di sequestro del Pubblico ministero. L'eccezione, già sollevata in sede di riesame, non poteva dirsi superata dal rilievo del Tribunale secondo cui il ricorrente sarebbe stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati in data 13.11.2024 in seguito al deposito di una annotazione di polizia giudiziaria di pari data. Infatti, secondo la difesa, in quel provvedimento non risulta una nuova iscrizione del ricorrente, né un aggiornamento del fatto di reato a lui ascritto; 2) e 3) violazione di legge per la mancata indicazione del reato presupposto a quello di riciclaggio contestato. Il Tribunale, non rispondendo a specifico motivo di censura, non avrebbe individuato alcun reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, incorrendo nel vizio denunciato per omessa motivazione; 4) violazione di legge in ordine alla individuazione dei reati presupposto.2 La censura, già anticipata con il precedente motivo, viene ulteriormente approfondita dai ricorrenti, sostenendosi che risulterebbe una mera illazione ritenere che il danaro oggetto di riciclaggio provenisse da evasione fiscale; si tratta di affermazione generica e congetturale, non fondata su elementi concreti, nulla sapendosi dei soggetti cinesi che consegnavano denaro al ricorrente e della loro attività. Si sarebbe, dunque, realizzata una violazione di legge, essendo necessario che anche in fase di indagine emerga il delitto presupposto nei suoi contenuti concreti, anche, nel caso in esame, con riferimento all'eventuale superamento delle soglie di punibilità previste dalle violazioni fiscali, accertamento indispensabile ai fini di determinare la sussistenza stessa del reato presupposto e, di conseguenza, di quello di riciclaggio; Per quanto inerente agli orologi che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato a Cagliari ed agli indumenti ritenuti di lusso, il Tribunale non avrebbe offerto alcuna motivazione con riguardo alle finalità probatorie del sequestro ed alla provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto di detti beni; 5) violazione di legge in ordine alla mancata indicazione delle ragioni probatorie sottese al sequestro dei beni diversi dal danaro (preziosi e capi di abbigliamento), non individuati come corpo del reato o cose ad esso pertinenti; 6) violazione di legge per avere il Tribunale, con riguardo ai beni mobili diversi dagli orologi, individuato finalità diverse da quelle probatorie, senza mettere in risalto le prime e senza individuare i detti beni come corpo del reato o cose ad esso pertinenti, mancando quel rapporto di immediatezza con esso che è richiesto per poter procedere al sequestro; 7) violazione di legge per non avere il Tribunale, evitando di rispondere a specifica censura difensiva, rilevato l'illegittimità del decreto di sequestro nella parte inerente ai dispositivi informatici. Non sarebbe stata adottata alcuna motivazione, neanche nel provvedimento genetico del Pubblico ministero, sulle ragioni per cui i dispositivi informatici dovevano considerarsi corpo del reato o cose ad esso pertinenti e la ragione per la quale la finalità probatoria non potesse raggiungersi attraverso altri mezzi di indagine. Il Tribunale si sarebbe soffermato soltanto sui criteri di selezione che il Pubblico ministero aveva anticipato di voler adottare per l'estrapolazione del materiale, criteri che i ricorrenti ritengono illegittimi in quanto generici ed eccessivamente gravosi per i ricorrenti, avuto riguardo alla estensione a tutti i possibili contatti tra costoro e terze persone ed a tutti gli strumenti utilizzati per effettuarli, senza alcuna specifica indicazione e valutazione di pertinenzialità con il reato da accertare, proporzionalità ed adeguatezza. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti sono stati depositati motivi nuovi con i quali si specificano i temi posti con il sesto e settimo motivo di ricorso. ki, [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati. 1. Quanto al primo motivo, che inerisce alla sola posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento impugnato ha ampiamente evidenziato elementi investigativi a carico del ricorrente precedenti al 15 novembre 2024, sicché era suo onere cimentarsi con la prova di resistenza. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Ad ogni buon conto, il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Livorno in data 13 novembre 2024, contenuto in atti - e del quale la Corte ha preso contezza stante la natura processuale della questione - contiene il nome del ricorrente come iscritto in quella data, insieme ad altri soggetti, nel registro degli indagati per fatti di riciclaggio successivamente emersi alle indagini rispetto alla prima iscrizione scaturita a seguito del sequestro del novembre 2023. Tali fatti nuovi - imputati attraverso formale contestazione contenuta nel corpo del provvedimento citato - erano scaturiti, come si legge, da una annotazione di polizia giudiziaria (Agenzia delle Dogane e di Livorno e della Guardia di Finanza) del 12 novembre 2024. Nel che, l'assenza di ogni violazione di legge a proposito della inutilizzabilità degli atti di indagine successivi a quella data, essendosi fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro (fattispecie relativa a più iscrizioni, avvenute in momenti diversi, per diverse ipotesi di truffa a compagnie assicuratrici) (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191-01; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Doronzo, Rv. 256457-01). 2. In ordine al secondo motivo ed ai successivi che ineriscono alla indicazione e sussistenza dei reati presupposto, nel provvedimento genetico di sequestro emesso dal Pubblico ministero il 14 marzo 2025, l'organo deputato alla formulazione del capo di imputazione ha ampiamente assolto al suo compito di indicare i termini dell'accusa a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e di altri tre soggetti di nazionalità cinese. Risulta dal provvedimento indicato, che il primo è persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di riciclaggio, con condotte "commesse almeno dall'anno 2020 ed attualmente ancora in corso a Cagliari, Livorno, Montemurlo, Prato e all'estero". Tali condotte si sono estrinsecate in una "serie di operazioni su ingenti quantitativi di denaro provenienti da delitti di evasione fiscale (artt. 2, 3, 4, 5 d.lgs. n. 74 del 2000)". Più, in particolare, nella imputazione sono descritte condotte di trasporto di ingente valuta da Cagliari a Prato (come quella avvenuta il 15 novembre 2023 in cui era stata sequestrata la somma di 246.250 euro in contanti), di conversione di importanti importi di valuta da euro in yen (mediante un sistema di ricarica di carte di credito ed altri sistemi di pagamento cinesi), di acquisto di orologi di lusso. Nella motivazione del decreto citato, assai articolata, è stata analizzata la genesi dell'indagine, la stessa che è riportata nella prima parte del provvedimento impugnato in questa sede. A seguito del primo sequestro del 15 novembre 2023, si era accertato che il ricorrente non era percettore di redditi da lavoro e che la ditta [OSCURATO:PERSONA] riferibile alla madre presentava dati di fatturazione con "valori del tutto incongruenti rispetto al quantitativo di contante trasportato in quella circostanza dall'indagato". Quest'ultimo, nell'immediatezza e con dichiarazioni spontanee, aveva affermato che il denaro sequestrato era provento di evasione fiscale, sia pure attribuendo tale reato alla sola [OSCURATO:PERSONA] e non anche ai soggetti cinesi con i quali aveva contatti sospetti siccome emersi dalle indagini in corso. Tali dichiarazioni spontanee erano state ritenute utilizzabili dalla Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro della somma di danaro sequestrata (sentenza Sez. 2, n. 15931 del 20 febbraio 2024, non massimata). Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che fosse stata formulata una adeguata imputazione da parte dell'organo della pubblica accusa, che tale imputazione fosse nota al ricorrente ed agli organi giurisdizionali le cui decisioni si erano succedute nel prosieguo delle indagini e che essa imputazione contenesse l'indicazione dei reati, di natura fiscale, presupposti rispetto a quello di riciclaggio, secondo le stesse ammissioni dell'interessato - delle quali si dà atto nel provvedimento impugnato (fg. 2) - ben al corrente delle accuse contro di lui formulate. Per il che, in questa fase cautelare, ciò è sufficiente a far ritenere l'assenza di ogni violazione di legge inerente alla formulazione del capo di imputazione, non potendo avere rilevanza, in quanto esclusi dal perimetro fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., eventuali vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Ciò posto, la mancata indicazione dei reati presupposti rispetto a quello di riciclaggio ed ogni questione ad essi relativa, è censura da intendersi superata. Vi è da aggiungere, per quel che inerisce alla indicazione nel provvedimento impugnato del fumus commissi delicti con riguardo alla provenienza delittuosa del danaro in sequestro, che l'ordinanza del Tribunale ha ulteriormente precisato - a conferma delle dichiarazioni spontanee del ricorrente - che quest'ultimo, dopo il primo sequestro di denaro del novembre 2013, aveva effettuato numerosi viaggi tra la Sardegna e la Toscana, dal carattere indiziante in quanto preceduti da contatti sospetti e ripetitivi con cittadini cinesi (alcuni dei quali, peraltro, coinvolti in indagini per violazioni tributarie). In particolare, il ricorrente aveva effettuato le trasferte dalla Sardegna, in compagnia del coniuge coindagato, il 17 gennaio 2025, il 15 febbraio 2025, il 28 febbraio 2025 e il 21 marzo 2025. A fg. 9 del provvedimento impugnato, il Tribunale ha dato atto che il ricorrente ed il coniuge erano stati fermati a Montemurlo in Toscana (dove erano sbarcati con la loro auto provenienti dalla Sardegna) e trovati in possesso di 570.000 in contanti, che erano stati sequestrati. 4. Le censure formulate con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, ancora inerenti alla determinazione dei reati presupposto, sono superate da tutto quanto fin qui evidenziato. 5. Per quanto inerente ai beni diversi dal danaro, costituiti da orologi, gioielli ed indumenti di marche prestigiose, il Tribunale ha fornito ampia motivazione sia in relazione agli uni che agli altri, richiamando, quanto agli orologi, i documenti agli atti che ne dimostravano l'acquisto da parte dei coniugi ricorrenti presso importante gioielleria; quanto agli altri beni, sono state individuate le ragioni logiche che deponevano per la loro diretta riconducibilità al reato di riciclaggio, stante il contesto di riferimento e l'assenza di redditi adeguati dei ricorrenti e dei terzi interessati; ciò, tanto con riguardo all'ordinanza del Tribunale che al decreto del Pubblico ministero ed alle finalità probatorie in essi evidenziate, essendo rimasto provato che gli indagati si dedicassero anche all'acquisto di beni preziosi (cfr. fg. 10 del provvedimento impugnato e fgg. 14 e 15 del decreto genetico). In punto di diritto, deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il 6 kiA. provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Inoltre, l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01). [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 52259 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 268734, il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto. (In motivazione, la S.C. ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.). Per il che e con riguardo a parte del quinto ed al sesto motivo di ricorso, nessuna violazione di legge è datariscontrare nel caso in esame. 6. In ordine all'ultimo motivo, che inerisce al sequestro di dispositivi informatici, anche in questo caso è presente ampia motivazione (non censurabile in questa sede ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen.) contenuta ai fgg. 11 e 12 del provvedimento impugnato, anche in relazione al contenuto del decreto genetico, che già rivelava come dai dati del telefono del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - circostanza del tutto pretermessa in ricorso - fossero emersi significativi dati probatori essenziali per la prosecuzione delle indagini ed altre minuziose indicazioni sulla rilevanza del sequestro inerente a tal genere di beni nel caso concreto (fgg. 14-17 del decreto del Pubblico ministero). Si richiama, in proposito, il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio. (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-02). Il Tribunale, nelle pagine richiamate, si è soffermato anche sulla delimitazione dell'ambito di ricerca sui contenuti informatici, già presente nel provvedimento di sequestro del Pubblico ministero, sulle difficoltà concrete e sul rispetto del principio di proporzionalità tra la finalità probatoria e le ragioni degli interessati. In tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei "files" rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923-01). Pertanto e con superamento di ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto dei motivi nuovi, i ricorsi - anche con riguardo alla posizione dei terzi che non svolgono motivi autonomi - de
Decreto Cassazione n. 38571/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris