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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01551/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 63-25813/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede in data 21 ottobre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulla riconosciuta recidiva e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione del delitto contestato.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata.

Il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso 1'8 ottobre 2009, fino all'8 giugno 2026.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 63-25813/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede in data 21 ottobre 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza sulla riconosciuta recidiva e riduceva conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. circa il mancato proscioglimento per prescrizione del delitto contestato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. Il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982, considerato il doppio aumento del termine di prescrizione per la ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale (anni 6 di pena edittale massima + 2/3 ai sensi dell'art. 157 comma secondo, aumentato di 2/3 per la interruzione ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., per complessivi anni 16 e mesi 8), vede correre il termine di prescrizione, per il fatto commesso 1'8 ottobre 2009, fino all'8 giugno 2026. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 01551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris