CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9761/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] (AV) il 14 luglio 1972, ivi residente alla via Martiri n. 131/1 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di socio accomandatario della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", con sede in [OSCURATO:PERSONA] (AV) alla via Cardito n. 164 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), elettivamente domiciliata in Benevento, al viale A. Meliusi n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, allegato al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla S.S. 90, Km. 20,80, [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata e difesa, giusta procura L7 speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Picozzi & Morigi), alla via Stazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 16; - controricorrente — - avverso la sentenza n. 573/2017 emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 08/02/2017 e notificata il 09/02/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 5.7.2007, la IA.SA [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., premesso di essere proprietaria di un locale-deposito sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Nazionale delle Puglie n. 164, ad essa ceduto dalla "C.E.I. Costruzioni edilizie irpine s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Compagni" in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per atto a rogito del notaio Manna e che, nonostante la garanzia di parte venditrice in ordine alla piena titolarità e disponibilità, al momento dell'immissione materiale il predetto immobile era risultato illegittimamente occupato da [OSCURATO:PERSONA], che lo utilizzava quale deposito della sua società (la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Bellapigna per ottenere l'immediato rilascio del locale. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva la natura pertinenziale dell'immobile oggetto di contestazione rispetto al locale adibito a Delegazione ACI, legittimamente concesso in uso gratuitamente dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per consentire la prosecuzioni dell'attività di sportello ACI, e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Il giudice di prime cure ordinava la chiamata in causa del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la causa ad esso comune. L'ente si costituiva in giudizio ed eccepiva che il locale oggetto di causa era stato ad esso ceduto dalla "C.E.I. Costruzioni edilizie irpine s.n.c. di Antonia lannarone e Compagni" e che lo stesso, acquisito al patrimonio dell'ente con delibera consiliare del 20.10.1989, era stato in seguito attribuito, con delibera n. 511/89, per l'esercizio di delegazione A.C.I. alla S.B.P. s.r.I., la quale lo aveva detenuto, da quella data, ininterrottamente per nome e per conto del Comune stesso. Quest'ultimo deduceva l'inopponibilità e l'inefficacia dell'atto di compravendita del locale di cui all'atto notarile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e concludeva per il rigetto della domanda di rilascio del bene proposta da parte attrice. Il giudice di prime cure, acquisita la documentazione prodotta e disposta C.T.U., con la sentenza n. 400/2013, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso la detta sentenza proponeva appello la IA.SA [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., deducendo, in particolare: l'inesistenza di un'eccezione di usucapione da parte dei convenuti e, comunque, la contraddittorietà della sentenza quanto alla data iniziale di decorso della stessa; l'inesistenza del contratto di cessione della proprietà e di quello di concessione e la violazione della necessità della forma scritta per la p.a. Si costituivano in giudizio separatamente la Bellapigna, nella duplice veste, ed il Comune, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello, anche ia sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, il rigetto del gravame. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava la Bellapigna (in proprio e quale socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]) al rilascio dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] libero da cose e persone, sulla base, delle seguenti considerazioni: 1) il primo giudice aveva fondato la sua pronuncia su due rationes decidendi fra loro configgenti, avendo affermato la titolarità del bene in capo al Comune sulla base sia di un presunto avvenuto trasferimento dell'immobile in oggetto al patrimonio comunale sia dell'intervenuta usucapione; 2) mentre la convenuta Bellapigna non aveva formulato alcuna eccezione di usucapione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] I nel verbale del <V [OSCURATO:DATA_NASCITA] affermava: "la proprietà dei locale in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la detta eccezione solo con una dichiarazione resa nei verbale di udienza di prima comparizione e, quindi, tardivamente; 3) ultimati i lavori di costruzione, la C.E.I. aveva proceduto all'accatastamento nel 1987 dell'immobile, ma non aveva provveduto mai alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del bene al Comune, con la conseguenza che il lotto edificabile di metri quadri 1.625 era rimasto di proprietà della C.E.I.; 4) il Comune, al tempo della concessione d'uso in favore della Bellapigna, non aveva, dunque, la titolarità del bene in questione, che si sarebbe potuta ottenuta solo con la stipula dell'atto di trasferimento a cura della C.E.I.; 5) pertanto, l'eventuale cessione in uso eccepita dalla Bellapigna era giuridicamente inesistente, in quanto carente dei requisiti di sostanza e forma necessari per la formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione verso l'esterno; 6) nel caso in oggetto la concessione in uso era basata esclusivamente sulle delibere comunali che, in quanto atti meramente preparatori, interni all'ente, non erano idonee ad esternare la volontà del Comune e a produrre effetti; 7) il primo giudice aveva basato la propria decisione anche sulla nota a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, si riferiva ad un immobile diverso da quello oggetto di causa; 8) pertanto, non essendo intervenuta la cessione in proprietà del bene immobile all'amministrazione comunale e non essendo stata rispettata per la concessione in uso la forma scritta, andava accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellante e l'appellata andava condannata al rilascio del bene. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di proprio e quale socio, sulla base di tre motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e omessa applicazione degli artt. 1418, commi 1 e 2, 1345 e 1421, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., con riferimento al contenuto dell'atto pubblico di compravendita a rogito del notaio Manna stipulato in data 11.4.2005 dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] per la venditrice CEI s.r.I., nonché quale amministratore unico della IA.SA s.r.I., rivelatosi nullo perché teso a sottrarre con finalità illecita comune ad entrambi i contraenti l'immobile destinato a scopi vincolanti di interesse pubblico. 1.1. Il motivo si rivela per più versi inammissibile. In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase processuale e con quale atto avesse tempestivamente sollevato la questione concernente l'asserita configurabilità della illiceità del contratto di compravendita stipulato in data 11.4.2005 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la IA.SA . [OSCURATO:SOCIETA]. per essersi le parti contraenti determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Depone nel senso che la detta questione non sia stata mai sottoposta all'attenzione dei giudici di merito e della controparte la circostanza affermata a pagina 8 del ricorso, secondo cui la corte distrettuale sarebbe stata in qualche modo indirizzata verso la sua analisi sulla base dell'"eccezione di nullità assoluta per impossibilità dell'oggetto ex art.1346 c.c. avanzata dalla SBP nella comparsa di costituzione in appello del 06.02.2015". In secondo luogo, la ricorrente sembra denunciare, piuttosto che l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., l'omessa pronuncia su un motivo di doglianza. Tuttavia, in siffatta evenienza, in palese violazione del principio di autosufficienza, avrebbe omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, la comparsa di costituzione depositata in appello, al fine di porre questo collegio nelle condizioni di verificare se avesse formulato uno specifico motivo sul punto o, almeno, avesse riprodotto, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione disattesa dal giudice di prime cure. Senza tralasciare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga, come nel caso di specie, che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). E' vero, infine, che la nullità di un contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice investito della domanda volta a far valere diritti fondati su quel contratto, anche in grado d'appello, indipendentemente dall'attività assertiva del convenuto (salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronunzia da parte del giudice di primo grado, non oggetto di specifico motivo di gravame; cfr. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014 e Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010). In quest'ottica, è stato di recente ribadito che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017). Ma è altrettanto vero che - dovendo la rilevabilità d'ufficio essere coordinata con il rispetto dell'onere di allegazione dei fatti - la ricorrente non ha neppure dedotto sulla base di quali ragioni si debba ritenere che il detto contratto sarebbe stato posto in essere al fine di sottrarre, con finalità illecita comune ad entrambi i contraenti, l'immobile destinato a scopi vincolati di interesse pubblico e, soprattutto, da quali atti processuali il motivo illegittimo comune ad entrambi i contraenti sarebbe desumibile. A tal fine non può, ovviamente, considerarsi sufficiente la circostanza che un medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) fosse, all'epoca dei fatti, amministratore e legale rappresentante delle due società contraenti (potendo, semmai, questo profilo rilevare sul piano di un conflitto di interessi, giammai dedotto), nonché uno dei consiglieri in carica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, di un organo collegiale che si esprime secondo un principio maggioritario) che espresse voto favorevole, in data 20.10.1989, all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio disponibile dell'ente pubblico (fermo restando che la ricorrente ha omesso di trascrivere altresì la delibera comunale n. 271 adottata in quella data). In ogni caso, avuto riguardo a quest'ultimo profilo, dalla documentazione prodotta dalla resistente (all. n. 2 alla produzione di primo grado e all. n. 11 alla ctu in quella sede espletata) si evince che, in occasione della stipula dell'atto notarile dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. era rappresentata da tal [OSCURATO:PERSONA], quale suo amministratore unico, laddove, in occasione della seduta comunale che poi sfociò nella deliberazione di C.C. n. 271 del 20.10.1989, il Savino era assente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e omessa applicazione degli artt. 1140, comma 1, e 948 c.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avuto riguardo all'omesso esame su un punto decisivo della controversia concernente il possesso mediato esercitato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] attraverso la concessione in uso sul bene immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via Nazionale delle Puglie n. 164 (foglio 101, p.11a 880 sub 2), in favore della Bellapigna, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., a decorrere dal 20.10.1989. 2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, la corte d'appello ha rilevato l'inammissibilità della eccezione di usucapione sollevata nell'interesse dell'allora parte convenuta, atteso che era stata formulata solo nel verbale di udienza di prima comparizione e, quindi, ben oltre venti giorni prima della stessa, come prescritto dall'art.167 c.p.c. Premesso che questa statuizione non è stata impugnata e, quindi, è passata in giudicato, diventa irrilevante allora scrutinare se il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il possesso mediato sul bene immobile attraverso la concessione in uso deliberata dall'ente, con la delibera consiliare n. 271 del 1989, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Senza tralasciare che, a tutto concedere, legittimato a dolersi di tale aspetto sarebbe stato, semmai, il Comune. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e omessa applicazione degli artt. 1334 c.c. e 14 I. n. 15/2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento alla parte in cui erroneamente la corte d'appello avrebbe dichiarato l'inesistenza giuridica della concessione in uso dell'immobile in favore della Bellapigna da parte dell'amministrazione comunale per difetto di prova scritta idonea a manifestare validamente all'esterno la sua volontà. 3.1. Il motivo è inammissibile, per la semplice ragione che non è in gioco la violazione dell'art. 1334 c.c. denunciata. Invero, in nessun passaggio logico della sentenza impugnata la corte territoriale ha erroneamente non sussunto la fattispecie concreta nella menzionata disposizione o non correttamente interpretato e/o applicato la stessa, per l'elementare motivo che non assumeva alcuna rilevanza al fine di decidere.In ogni caso, anche con questo motivo la ricorrente dimostra di non aver colto la ratio decidendi posta alla base della pronuncia contestata. Invero, la corte di merito ha reputato giuridicamente inesistente la cessione in uso operata dal Comune in favore della Bellapigna, in quanto a quel tempo l'ente pubblico non aveva la titolarità del bene in questione (non avendo le parti proceduto alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento). Non è dato, infine, comprendere in che termini la pronuncia in esame avrebbe violato la legge n. 15 del 2005, la quale, peraltro, disciplina il differente ambito dei provvedimenti limitativi (e non già ampliativi, come una concessione in uso) della sfera giuridica dei privati. 4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art.