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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 27795/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di appello d Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; 4:.

ILiMZ3 JUZ (51/a Catrtk 94•11e 4e) RITENUTO N FATTO

1. Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, su concordi richieste delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha: a) rideterminato la pena finale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione ed Euro 1.266,00 di multa, di [OSCURATO:PERSONA] n anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione; b) revocato la dichiarazione di interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5; c) condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati erano chiamati a rispondere di una serie di reati di concorso in rapina (Damiani - capo A), concorso in lesioni personali volantarie aggravate e violenza privata (Damiani, Djordjevic e Fiocco - capo B), concorso in rapina e tentata estorsione (Damiani e Djordjevic - capo C), concorso in lesioni personali volontarie (Damiani e Fiocco - capo D), violazione della legge sulle armi (Damiani - capo E) - estorsione e calunnia (Damiani - capi G e H).

2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo:

2.1. per Damiani:

2.1.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. stante l'inosservanza nonché l'erronea applicazione della legge processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento alla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. inerente la necessaria nomina di C.T.U. al fine di accertare la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del Damiani, rilevante per la valutazione delle capacità volitive del medesimo in relazione alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1.2.

Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza di elementi da cui desumere la certa responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di causa.

2.2. per Djordjevic:

2.2.1. Annullamento con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.2.

Annullamento della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. per Fiocco:2.3.1.

Violazione di legge in quanto la Corte avrebbe dovuto contenere la pena nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] i4A~ktv (4t

1. I ricorsi degli imputati sono tutti manifestamente infondati.

2. Al riguardo devesi osservare: 1

2.1. Tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli 6- relativi al trattamento sanzionatorio ed è principio consolidato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legitlimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619) così come è inammissibile il ricorso nel quale si deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, del 2020, Rv. 278170).

2.2. La C.T.U. in atti presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non documenta che lo stesso fosse incapace di prestare il consenso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Del resto, è appena il caso di rilevare: a) che il Damiani era presente al giudizio e che la Corte di appello nulla ha rilevato circa la sua incapacità a partecipare all'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. b) che è inammissibile la produzione per la prima volta di documentazione innanzi alla Corte di cassazione.

2.3. Quanto alla doglianza di cui al superiore par. 2.2.2., è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di appello d Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; 4:. ILiMZ3 JUZ (51/a Catrtk 94•11e 4e) RITENUTO N FATTO 1. Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, su concordi richieste delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha: a) rideterminato la pena finale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 di reclusione ed Euro 1.266,00 di multa, di [OSCURATO:PERSONA] n anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e di [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione; b) revocato la dichiarazione di interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5; c) condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati erano chiamati a rispondere di una serie di reati di concorso in rapina (Damiani - capo A), concorso in lesioni personali volantarie aggravate e violenza privata (Damiani, Djordjevic e Fiocco - capo B), concorso in rapina e tentata estorsione (Damiani e Djordjevic - capo C), concorso in lesioni personali volontarie (Damiani e Fiocco - capo D), violazione della legge sulle armi (Damiani - capo E) - estorsione e calunnia (Damiani - capi G e H). 2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per Damiani: 2.1.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. stante l'inosservanza nonché l'erronea applicazione della legge processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento alla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. inerente la necessaria nomina di C.T.U. al fine di accertare la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del Damiani, rilevante per la valutazione delle capacità volitive del medesimo in relazione alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza di elementi da cui desumere la certa responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di causa. 2.2. per Djordjevic: 2.2.1. Annullamento con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.2. Annullamento della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. per Fiocco:2.3.1. Violazione di legge in quanto la Corte avrebbe dovuto contenere la pena nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] i4A~ktv (4t 1. I ricorsi degli imputati sono tutti manifestamente infondati. 2. Al riguardo devesi osservare: 1 2.1. Tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli 6- relativi al trattamento sanzionatorio ed è principio consolidato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legitlimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619) così come è inammissibile il ricorso nel quale si deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, del 2020, Rv. 278170). 2.2. La C.T.U. in atti presentata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] non documenta che lo stesso fosse incapace di prestare il consenso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Del resto, è appena il caso di rilevare: a) che il Damiani era presente al giudizio e che la Corte di appello nulla ha rilevato circa la sua incapacità a partecipare all'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. b) che è inammissibile la produzione per la prima volta di documentazione innanzi alla Corte di cassazione. 2.3. Quanto alla doglianza di cui al superiore par. 2.2.2., è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremil
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