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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24746/2023

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tivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sora, alla via G. Matteotti, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE dell’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore . e [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1169– 9.5 /1 4 . 6 .2018 della Corte d’Appello de L’[OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1169/2018 la Corte d’Appello de L’[OSCURATO:PERSONA], nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del Comune de L’[OSCURATO:PERSONA],della Presidenza del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione della Città di L’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministrie dell’[OSCURATO:PERSONA]; determinava l’indennità di espropriazione delterreno di mq. 5.401 (in N.C.T. del Comune di L’[OSCURATO:PERSONA] al fol. 68, partt. 310, 1415 e 1416) di proprietà de l ricorrente– “inserit o tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi adibiti a scuole ed occupato d’urgenza dal [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile a seguito dell’evento sismico che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva colpito la città di L’Aqui la” (così sentenza d’appello, pag. 2 ) – in complessivi euro 195.786,25, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea del medesimo terreno in complessivi euro 108.770,00, oltre interessi legali; condannava il Comune di L’[OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a controparte le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u. 1.1.Esponeva – per quel che qui rileva - la corte d’appello che nella specie era da applicare la disposizione del 6° co. - “(…).

L’indennità di provvisoria occupazione o diespropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” -dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio”.

Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazioni delle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pagg. 10 -11).

Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante all’attore, [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009 (e non di quelle che essi hanno acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori), pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pagg. 13 -14).

Esponeva per altro verso,la corte d’appello, che il consulente d’ufficio aveva accertato che i terreni di proprietà dell’attore –terreni su cui era stato realizzato uno dei cinque “Moduli ad [OSCURATO:PERSONA]” –ricadevano in “Zona di [OSCURATO:PERSONA]Territoriale”, in “Zona di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]” ed in “Zona di [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza impugnata, pag. 14 ) .

Esponeva poiche il c.t.u. , ai fini della determina zione del valore d e i terreni alla data del 6.4.2009, aveva dato atto della non applicabilità del criterio sintetico comparativo, “venendo in considerazione aree che non presentano un’edificabilità in senso classico (…), ma solo una utilizzabilità limitata a strutture ricettive a basso impatto ambientale (campeggi)” (così sentenza impugnata, pag. 14), ed aveva ricercato il più probabile valore di mercato per analogia con il valore di terreni aventi simile potenzialità urbanistica (c fr. sentenza impugnata, pag. 15). 2.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o variamente articolato la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquilanon hanno svolto difese. 3.Il ricorrent e ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 4.Con l’unico motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1°co., del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, 6° co. e 8° co., del dec. leg. n. 39 del 6.4.2009.

Premette che nel giudizio di merito ha addotto che “l’accertamento della natura (edificabile o meno) dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio”(così ricorso, pag. 2).

Deduce quindi che l’art. 2 del dec. leg . n. 39/2009, dal punto di vista oggettivo, concerne unicamente l’indennità provvisoria di espropriazione; viceversa, nella specie si discute dell’indennità definitiva di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7, 13e 20).

Deduce quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009, dal punto di vista soggettivo, è rivolto unicamente al Commissario delegato, quale autorità amministrativa espropriante e non già all’autorità giudiziaria, ossia che il riferimento temporale al 6.4.2009 concerne esclusivamente la fase amministrativa della procedura di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7– 8 , 1 3 - 14e 20).

Deduceancorache l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello fa sì che l’indennità di espropriazione non ha alcun ragionevole legame né con il valore di mercato né con le potenzialità economiche dei terreni espropriati (cfr. ricorso, pag. 9), vieppiù che la normativa emergenziale non può portar deroga ai principi della Costituzione e della Convenzione E.D.U. (cfr. ricorso, pagg. 9 -10).

Deduce ulteriormente che non esplicano alcun rilievo i riferimenti operati dalla corte territoriale al 2° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ossia alle cosiddette “migliorie opportunistiche” quivi previste, ed all’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6/1993 (cfr. ricorso, pagg. 10 -11).

Deduced’altro canto che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’[OSCURATO:PERSONA] è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009(cfr. ricorso, pag. 15). 5.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

6. [OSCURATO:PERSONA] spiega da tempo che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica sia interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; dipoi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rendere ingiustificata una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico; tanto al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa “intenzione del legislatore”, avendo cura, tuttavia, di individuarla quale risulta dal testo che è oggetto di specifico esame (cfr. Cass.16.10.1975, n. 3359). 7.In questi termini vanno senz’altro, da un canto , condivisi e reiterati i rilievi esegetici tutti della Corte di L’[OSCURATO:PERSONA](pur al di là d e i ri ferimenti alle cosiddette “migliorie opportunistiche” ed alla legislazione della Provincia autonoma di Trento: c fr. sentenza impugnata, pag g . 7 - 8 ) e , d’ altro cant o, disattesi gli argomenti addotti dalricorrente.

Più esattamente, l’interpretazione dell’inciso finale - “(…).

L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 6 aprile 2009” - del 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 97 del 2009, quale operata dalla corte d’appello, si conforma al patente univoco letterale tenore dell’anzidetta disposizione, non ne tradisce il senso logico e coglie correttamente l’ “intentio legis”.

Il tutto in aderenza alla valenza derogatoria che in via, appunto, di eccezione la disposizione anzidetta esplica rispetto al dettato del 1° co. - “ l ’ indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, (…)” - dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui incipit , ben vero, fa espressamente “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge”. 8.In particolare si rimarc a quanto seg ue.

9. In primo luogo, l ’opzione esegetica patrocinata da l ricorrent e , volta a circoscriveree dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo alla “fase amministrativa” la proiezione applicativa delle eccezionalidisposizioni de quibusagitur , segnatamente dell’ultimo inciso del 6° co. dell’art. 2 cit. , non rinviene –al di là del riferimento all’ “indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione” ed al “commissario delegato” - il debito riscontro, letterale, logico e sistematico, nel complesso dispositivo de quo agitur.

La circostanza per cui –ai sensi del 4° co. dell’art. 2 cit. – “il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate” e la circostanza ulteriore per cui –ai sensi del 5° co. dell’art. 2 cit. -“l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (…) produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione”, dunque, di un vincolo “espropriativo”, valgono, comunque, a dar ragione dell’ “innesto”, seppur per taluni aspetti in chiave derogatoria, dell’eccezionale sistema normativo de quo agitur nell’impianto della disciplina in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Cosicché all’eccezionale sistema normativo qui di riferimento va correlata pur “la determinazione giudiziale dell’indennità”, id estil passaggio finale, ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, dell’ “opposizione” innanzi all’autorità giudiziaria avverso gli atti determinativi dell’indennità. 10.In secondo luogo, va in toto ribadita l’individuazione, quale operata dalla corte d’appello, della “ratio” sottesa all’art. 2 cit., specificamente, all’inciso finale del 6° co.

Ovvero va ribadita l’affermazione secondo cui si prospetta l’esigenza di evitare che i proprietari delle aree occupate e poi espropriate “possano locupletare (…) un aumento di valore che, in assenza dell’evento naturale costituito dal terremoto, non vi sarebbe verificato”(così sentenza impugnata, pagg. 11- 12 ) .

In tal guisa non meritano alcun seguito gli ulteriori assunti delricorrente.

Ovvero l’assunto secondo cui, a recepire l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, la natura edificabile o meno dei terreni sarebbe da accertare con riferimento ad un momento addirittura antecedente, “non più attuale e risalente nel tempo”, all’avvio del procedimento di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 8e 14).

Ovvero l’assunto secondo cui “l’aumento del valore di mercato dei terreni è prodotto in sé direttamente da ogni ordinaria scelta urbanistica assunta in condizione di ordinaria e fisiologica programmazione del territorio (…) e non solo dalla circostanza che tale scelta sia stata imposta da una emergenza” (così ricorso, pag. 12; cfr. analogamente pagg. 14e 20).

Evidentemente, la vicenda catastrofica che ha costituito l’ “occasio legis ”, indiscutibilmente riflessa dall’ “intentio legis”, legittima, vieppiù alla luce dei “doveri inderogabili di solidarietà” sanciti all’art. 2 Cost., l’eccezionalederoga – cioè il riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 -al generale criterio di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e non lascia margine alcuno agli argomenti di segno contrario prospettati dalricorrente. 11.In terzo luogo, all’insegna delle più che plausibili ragioni che legittimano l’opzione esegetica della corte di merito, non è del tutto congruo, nella specie, il riferimento e alla pronuncia n. 442/1993 della Corte costituzionale (ove, in verità, in motivazione si legge testualmente: “il precetto del terzo comma dell’art. 43 cost. (…) esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato”)e alla Convenzione E.D.U. ( la Corte abruzzese ha richiamato, a pag. 7, la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. in data 29.3.2006, “Scordino c/ Italia”).

In pari tempo, la corte distrettualeha dato atto che l’indennizzo accordato a l ricorrente si correlava, comunque, al valore effettivo delterreno espropriato , benchéin relazione alla data del 6.4.2009 (così sentenza impugnata, pag. 14 ) .

Segnatamente, la corte territoriale ha soggiunto che il consulente d’ufficio, ai fini della determinazione del valore dei terreni alla data del 6.4.2009, aveva tratto elementi di comparazione dai prezzi di vendita desunti da atti pubblici rogati nel periodo 2006 –2007 e quali risultanti da una relazione dell’Agenzia del Territorio (cfr. sentenza impugnata, pag.

15. La Corte aquilana ha specificato altresì chel’ausiliario d’ufficio aveva reiterato l’operata stima di euro 36,25 a mq. pur a fronte delle osservazioni del consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le uniche in concreto formulate). 12.In quarto luogo, puntuale conferma della legittimità dell’esegesi operata dalla Corte aquilana all’insegna ante omnia del criterio “letterale”, ovvero del testuale riferimento alla destinazione urbanistica antecedente alla data dell’evento sismico, la si rinviene nell’analogo tenore delle scelte operate dal legislatore in occasioni, cronologicamente antecedenti e successive, parimenti determinate da eventi di tipo calamitoso.

Il riferimento è innanzitutto all’art. 13 del d ec . l eg . n. 79 del 27.2.1968, convertito, con modificazioni, nellalegge 18.3.1968, n. 241 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), ove, al 1° co., si prevedevache “l’indennità di espropriazione delle aree èdeterminata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359,con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico” (cfr. Cass. 22.9.1983, n. 5637, secondo cui, per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del dec. leg. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, disponendo che l’indennità è determinata “nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico”, ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio.

Cfr. altresì Cass. 9.11.2000, n. 14562).

Il riferimento è altresì all’art.10 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, ove, al 4° co., si prevede che “l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneè determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla datadi immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012”. 13.In quinto luogo, per nulla può esser condiviso l’assunto del ricorrent e secondo cui l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’[OSCURATO:PERSONA] è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (al riguardo si veda altresì la memoria delricorrente, pag. 4).Segnatamente il ricorrent e adduc e che, nonostante la maggiore gravità dell’urgenza che connota l’occupazione senza titolo della proprietà privata di cui all’8° co. cit., tal ultima disposizione tuttavia, “attraverso il richiamo fatto all’art. 42 bisd.p.r. n. 327/2001, prevede espressamente non solo che l’indennità di esproprio sia determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (…), ma anche che a tal fine devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 17; cfr. analogamente pagg. 20- 2 1 ) . 14.Ebbene, al riguardo è sufficiente rimarcare che l’ipotesi di cui al 6° co. è ben diversa dall’ipotesi di cui all’8° co.

Più esattamente, l’ipotesi di cui all’ 8° co. si connota come a sé stante ed è resa specifica dalla circostanza per cui l’utilizzazionedel bene immobile avviene “in assenza di un provvedimento di localizzazione (…), o comunque di un titolo ablatorio valido” ed è “disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento”. 15.Infine, non risultano né pertinenti né concludenti, nella specie, i rilievi, in verità riflessi unicamente dalla memoria all’uopo depositata (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097), ancorati all’assunto secondo cui, “ove la destinazione urbanistica consenta che l’intervento previsto sia attuabile anche grazie all’iniziativa privata, in tal caso non può (…) escludersi la vocazione edificatoria del suolo” (cfr. memoria delricorrente, pag. 5). 16.Il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va, pertanto, assunta. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R . n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sora, alla via G. Matteotti, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l o rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE dell’[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] –in persona del sindaco pro tempore . e [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1169– 9.5 /1 4 . 6 .2018 della Corte d’Appello de L’[OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1169/2018 la Corte d’Appello de L’[OSCURATO:PERSONA], nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del Comune de L’[OSCURATO:PERSONA],della Presidenza del Consiglio dei Ministri – [OSCURATO:PERSONA] per la Ricostruzione della Città di L’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], così, tra l’altro, statuiva: dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministrie dell’[OSCURATO:PERSONA]; determinava l’indennità di espropriazione delterreno di mq. 5.401 (in N.C.T. del Comune di L’[OSCURATO:PERSONA] al fol. 68, partt. 310, 1415 e 1416) di proprietà de l ricorrente– “inserit o tra le aree destinate alla realizzazione di moduli abitativi adibiti a scuole ed occupato d’urgenza dal [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile a seguito dell’evento sismico che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva colpito la città di L’Aqui la” (così sentenza d’appello, pag. 2 ) – in complessivi euro 195.786,25, oltre interessi legali; determinava l’indennità di occupazione temporanea del medesimo terreno in complessivi euro 108.770,00, oltre interessi legali; condannava il Comune di L’[OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a controparte le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u. 1.1.Esponeva – per quel che qui rileva - la corte d’appello che nella specie era da applicare la disposizione del 6° co. - “(…). L’indennità di provvisoria occupazione o diespropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” -dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (intitolato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito nella legge n. 77/2009, quale disposizione recante eccezione alla regola generale di cui al1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio”. Esponeva segnatamente che deponeva per l’applicabilità nella specie del 6° co. dell’art. 2 cit. la relativa “ratio”, da ravvisare nell’esigenza di evitare che il catastrofico sisma dell’aprile del 2009 comportasse, ai fini della determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, effetti distorsivi correlati “a variazioni delle destinazioni urbanistiche determinate (…) esclusivamente dalla urgentissima necessità di far fronte alle esigenze abitative e di istruzione dei cittadini dei territori colpiti dal sisma, attraverso la individuazione (…) delle aree, non necessariamente già edificabili, sulle quali realizzare in tempi brevi i moduli abitativi e scolastici occorrenti” (così sentenza impugnata, pagg. 10 -11). Esponeva, “pertanto, [che,] ai fini della determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea spettante all’attore, [doveva] tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data del 6/4/2009 (e non di quelle che essi hanno acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori), pur dovendosi quantificare le indennità medesime (…) con riferimento alla data del decreto di esproprio” (così sentenza impugnata, pagg. 13 -14). Esponeva per altro verso,la corte d’appello, che il consulente d’ufficio aveva accertato che i terreni di proprietà dell’attore –terreni su cui era stato realizzato uno dei cinque “Moduli ad [OSCURATO:PERSONA]” –ricadevano in “Zona di [OSCURATO:PERSONA]Territoriale”, in “Zona di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]” ed in “Zona di [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza impugnata, pag. 14 ) . Esponeva poiche il c.t.u. , ai fini della determina zione del valore d e i terreni alla data del 6.4.2009, aveva dato atto della non applicabilità del criterio sintetico comparativo, “venendo in considerazione aree che non presentano un’edificabilità in senso classico (…), ma solo una utilizzabilità limitata a strutture ricettive a basso impatto ambientale (campeggi)” (così sentenza impugnata, pag. 14), ed aveva ricercato il più probabile valore di mercato per analogia con il valore di terreni aventi simile potenzialità urbanistica (c fr. sentenza impugnata, pag. 15). 2.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o variamente articolato la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’Aquilanon hanno svolto difese. 3.Il ricorrent e ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 4.Con l’unico motivo il ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 1°co., del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, 6° co. e 8° co., del dec. leg. n. 39 del 6.4.2009. Premette che nel giudizio di merito ha addotto che “l’accertamento della natura (edificabile o meno) dei terreni espropriati dovesse essere effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio”(così ricorso, pag. 2). Deduce quindi che l’art. 2 del dec. leg . n. 39/2009, dal punto di vista oggettivo, concerne unicamente l’indennità provvisoria di espropriazione; viceversa, nella specie si discute dell’indennità definitiva di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7, 13e 20). Deduce quindi che l’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009, dal punto di vista soggettivo, è rivolto unicamente al Commissario delegato, quale autorità amministrativa espropriante e non già all’autorità giudiziaria, ossia che il riferimento temporale al 6.4.2009 concerne esclusivamente la fase amministrativa della procedura di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 7– 8 , 1 3 - 14e 20). Deduceancorache l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello fa sì che l’indennità di espropriazione non ha alcun ragionevole legame né con il valore di mercato né con le potenzialità economiche dei terreni espropriati (cfr. ricorso, pag. 9), vieppiù che la normativa emergenziale non può portar deroga ai principi della Costituzione e della Convenzione E.D.U. (cfr. ricorso, pagg. 9 -10). Deduce ulteriormente che non esplicano alcun rilievo i riferimenti operati dalla corte territoriale al 2° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, ossia alle cosiddette “migliorie opportunistiche” quivi previste, ed all’art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6/1993 (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). Deduced’altro canto che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’[OSCURATO:PERSONA] è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009(cfr. ricorso, pag. 15). 5.Il motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 6. [OSCURATO:PERSONA] spiega da tempo che è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall’art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica sia interpretata, innanzitutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; dipoi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rendere ingiustificata una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico; tanto al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa “intenzione del legislatore”, avendo cura, tuttavia, di individuarla quale risulta dal testo che è oggetto di specifico esame (cfr. Cass.16.10.1975, n. 3359). 7.In questi termini vanno senz’altro, da un canto , condivisi e reiterati i rilievi esegetici tutti della Corte di L’[OSCURATO:PERSONA](pur al di là d e i ri ferimenti alle cosiddette “migliorie opportunistiche” ed alla legislazione della Provincia autonoma di Trento: c fr. sentenza impugnata, pag g . 7 - 8 ) e , d’ altro cant o, disattesi gli argomenti addotti dalricorrente. Più esattamente, l’interpretazione dell’inciso finale - “(…). L’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 6 aprile 2009” - del 6° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 97 del 2009, quale operata dalla corte d’appello, si conforma al patente univoco letterale tenore dell’anzidetta disposizione, non ne tradisce il senso logico e coglie correttamente l’ “intentio legis”. Il tutto in aderenza alla valenza derogatoria che in via, appunto, di eccezione la disposizione anzidetta esplica rispetto al dettato del 1° co. - “ l ’ indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, (…)” - dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il cui incipit , ben vero, fa espressamente “salvi gli specifici criteri previsti dalla legge”. 8.In particolare si rimarc a quanto seg ue. 9. In primo luogo, l ’opzione esegetica patrocinata da l ricorrent e , volta a circoscriveree dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo alla “fase amministrativa” la proiezione applicativa delle eccezionalidisposizioni de quibusagitur , segnatamente dell’ultimo inciso del 6° co. dell’art. 2 cit. , non rinviene –al di là del riferimento all’ “indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione” ed al “commissario delegato” - il debito riscontro, letterale, logico e sistematico, nel complesso dispositivo de quo agitur. La circostanza per cui –ai sensi del 4° co. dell’art. 2 cit. – “il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate” e la circostanza ulteriore per cui –ai sensi del 5° co. dell’art. 2 cit. -“l’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4 (…) produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione”, dunque, di un vincolo “espropriativo”, valgono, comunque, a dar ragione dell’ “innesto”, seppur per taluni aspetti in chiave derogatoria, dell’eccezionale sistema normativo de quo agitur nell’impianto della disciplina in tema di espropriazione per pubblica utilità. Cosicché all’eccezionale sistema normativo qui di riferimento va correlata pur “la determinazione giudiziale dell’indennità”, id estil passaggio finale, ex art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, dell’ “opposizione” innanzi all’autorità giudiziaria avverso gli atti determinativi dell’indennità. 10.In secondo luogo, va in toto ribadita l’individuazione, quale operata dalla corte d’appello, della “ratio” sottesa all’art. 2 cit., specificamente, all’inciso finale del 6° co. Ovvero va ribadita l’affermazione secondo cui si prospetta l’esigenza di evitare che i proprietari delle aree occupate e poi espropriate “possano locupletare (…) un aumento di valore che, in assenza dell’evento naturale costituito dal terremoto, non vi sarebbe verificato”(così sentenza impugnata, pagg. 11- 12 ) . In tal guisa non meritano alcun seguito gli ulteriori assunti delricorrente. Ovvero l’assunto secondo cui, a recepire l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale, la natura edificabile o meno dei terreni sarebbe da accertare con riferimento ad un momento addirittura antecedente, “non più attuale e risalente nel tempo”, all’avvio del procedimento di espropriazione (cfr. ricorso, pagg. 8e 14). Ovvero l’assunto secondo cui “l’aumento del valore di mercato dei terreni è prodotto in sé direttamente da ogni ordinaria scelta urbanistica assunta in condizione di ordinaria e fisiologica programmazione del territorio (…) e non solo dalla circostanza che tale scelta sia stata imposta da una emergenza” (così ricorso, pag. 12; cfr. analogamente pagg. 14e 20). Evidentemente, la vicenda catastrofica che ha costituito l’ “occasio legis ”, indiscutibilmente riflessa dall’ “intentio legis”, legittima, vieppiù alla luce dei “doveri inderogabili di solidarietà” sanciti all’art. 2 Cost., l’eccezionalederoga – cioè il riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009 -al generale criterio di cui al 1° co. dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001 e non lascia margine alcuno agli argomenti di segno contrario prospettati dalricorrente. 11.In terzo luogo, all’insegna delle più che plausibili ragioni che legittimano l’opzione esegetica della corte di merito, non è del tutto congruo, nella specie, il riferimento e alla pronuncia n. 442/1993 della Corte costituzionale (ove, in verità, in motivazione si legge testualmente: “il precetto del terzo comma dell’art. 43 cost. (…) esige che tendenzialmente l’indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell’area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato”)e alla Convenzione E.D.U. ( la Corte abruzzese ha richiamato, a pag. 7, la decisione della Grande Camera della Corte E.D.U. in data 29.3.2006, “Scordino c/ Italia”). In pari tempo, la corte distrettualeha dato atto che l’indennizzo accordato a l ricorrente si correlava, comunque, al valore effettivo delterreno espropriato , benchéin relazione alla data del 6.4.2009 (così sentenza impugnata, pag. 14 ) . Segnatamente, la corte territoriale ha soggiunto che il consulente d’ufficio, ai fini della determinazione del valore dei terreni alla data del 6.4.2009, aveva tratto elementi di comparazione dai prezzi di vendita desunti da atti pubblici rogati nel periodo 2006 –2007 e quali risultanti da una relazione dell’Agenzia del Territorio (cfr. sentenza impugnata, pag. 15. La Corte aquilana ha specificato altresì chel’ausiliario d’ufficio aveva reiterato l’operata stima di euro 36,25 a mq. pur a fronte delle osservazioni del consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le uniche in concreto formulate). 12.In quarto luogo, puntuale conferma della legittimità dell’esegesi operata dalla Corte aquilana all’insegna ante omnia del criterio “letterale”, ovvero del testuale riferimento alla destinazione urbanistica antecedente alla data dell’evento sismico, la si rinviene nell’analogo tenore delle scelte operate dal legislatore in occasioni, cronologicamente antecedenti e successive, parimenti determinate da eventi di tipo calamitoso. Il riferimento è innanzitutto all’art. 13 del d ec . l eg . n. 79 del 27.2.1968, convertito, con modificazioni, nellalegge 18.3.1968, n. 241 (recante “Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968”), ove, al 1° co., si prevedevache “l’indennità di espropriazione delle aree èdeterminata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359,con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico” (cfr. Cass. 22.9.1983, n. 5637, secondo cui, per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del dec. leg. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, disponendo che l’indennità è determinata “nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico”, ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all’altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell’incidenza diretta dell’evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. Cfr. altresì Cass. 9.11.2000, n. 14562). Il riferimento è altresì all’art.10 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, ove, al 4° co., si prevede che “l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazioneè determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla datadi immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012”. 13.In quinto luogo, per nulla può esser condiviso l’assunto del ricorrent e secondo cui l’interpretazione patrocinata dalla Corte di L’[OSCURATO:PERSONA] è smentita dall’8° co. dell’art. 2 del dec. leg. n. 39/2009 (al riguardo si veda altresì la memoria delricorrente, pag. 4).Segnatamente il ricorrent e adduc e che, nonostante la maggiore gravità dell’urgenza che connota l’occupazione senza titolo della proprietà privata di cui all’8° co. cit., tal ultima disposizione tuttavia, “attraverso il richiamo fatto all’art. 42 bisd.p.r. n. 327/2001, prevede espressamente non solo che l’indennità di esproprio sia determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (…), ma anche che a tal fine devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 17; cfr. analogamente pagg. 20- 2 1 ) . 14.Ebbene, al riguardo è sufficiente rimarcare che l’ipotesi di cui al 6° co. è ben diversa dall’ipotesi di cui all’8° co. Più esattamente, l’ipotesi di cui all’ 8° co. si connota come a sé stante ed è resa specifica dalla circostanza per cui l’utilizzazionedel bene immobile avviene “in assenza di un provvedimento di localizzazione (…), o comunque di un titolo ablatorio valido” ed è “disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento”. 15.Infine, non risultano né pertinenti né concludenti, nella specie, i rilievi, in verità riflessi unicamente dalla memoria all’uopo depositata (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097), ancorati all’assunto secondo cui, “ove la destinazione urbanistica consenta che l’intervento previsto sia attuabile anche grazie all’iniziativa privata, in tal caso non può (…) escludersi la vocazione edificatoria del suolo” (cfr. memoria delricorrente, pag. 5). 16.Il Comune dell’[OSCURATO:PERSONA], la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’[OSCURATO:PERSONA] di L’[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va, pertanto, assunta. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 24746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris