CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delG.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dibancarotta fraudolenta distrattiva, condannandola alla pena di giustizia.2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, è affidato a un motivo unico articolato in plurime doglianze, di seguito enunciatenei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Sono contestati violazione di legge e vizi di motivazione:- in ordine al ruolo di amministratrice di fatto della società fallita, sostenendosi che non visia prova della continuità della gestione in capo alla ricorrente nel periodo successivo allacessione dell’azienda, intervenuta il 7 maggio 2018, mancando riscontri alle dichiarazioni resedalla formale amministratrice [OSCURATO:PERSONA];- con riguardo alla prova della responsabilità della ricorrente per le operazioni distrattive alei contestate, essendo mancato l’accertamento della previa ed effettiva disponibilità dei beniasseritamente distratti, non potendosi fare affidamento sulla mera circostanza che essi fosserocompresi nel registro dei beni ammortizzabili, né sulle dichiarazioni della teste Beni o sulleintuizioni personali della curatrice che i predetti beni non potessero essere allocati nellaabituazione a uso civile ove aveva sede la società. D’altronde, il valore economico dei beni èstato desunto dalla G.d.F. senza indicare parametri o criteri oggettivamente verificabili;- con riguardo alla distrazione del danaro (70.000 euro) prelevato dai conti correnti dellasocietà, deducendosi che non risulti dimostrata la responsabilità della ricorrente, dal momentoche anche la Buccieri poteva operare sui conti sociali, e che la stessa curatrice ha dichiaratoche non era stato possibile risalire all’effettivo esecutore dello svuotamento delle cassesocietarie. Si evidenzia l’elemento indiziario a carico della Buccieri, che ha consegnato lescritture contabili alla curatela, per sottolineare come il dominio delle stesse sia prerogativadell’amministratore effettivo della società.- quanto al profilo sanzionatorio, per cui ci si duole dell’immotivato diniego delle attenuantigeneriche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché finalizzato a una diversa, nonconsentita, ricostruzione in fatto, sia perché reitera motivi già proposti dinanzi al giudice dell’appello,e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi, inammissibilmente riproposti in questasede di legittimità, in cui non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti. Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. pen.,risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa nonpotendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità,conducente, a mente dell’art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis,Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez.2, n.42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).2.La Corte di appello ha, invero, ricostruito logicamente, come il primo giudice, la riferibilità dellasocietà alla ricorrente, sulla base di plurimi indicatori: la identità della sede sociale con quella di altretre società amministrate dalla ricorrente; le dichiarazioni di alcuni dipendenti della fallita e di altresocietà riferibili all’imputata (che hanno indicato la [OSCURATO:PERSONA] come colei che pagava gli stipendi aidipendenti emettendo assegni su un suo conto personale), del locatore dell’immobile adibito a sededella fallita (che ha riferito di avere intrattenuto contatti per la stipula del contratto di locazione conla ricorrente), del consulente fiscale della società (che si era occupato della contabilità della fallitafino al 2018, e anche di altre società riferibili alla [OSCURATO:PERSONA]), oltre che della amministratrice formale,[OSCURATO:PERSONA], che ha riferito le circostanze nelle quali, da mera dipendente della società ne era divenutaamministratrice su insistente richiesta della stessa [OSCURATO:PERSONA], ricordando di essere stataaccompagnata dalla ricorrente prima presso il consulente e poi dal notaio per la formalizzazione dellacessione delle quote a persona a lei sconosciuta.2.1. Dunque, il ruolo gestorio di fatto è stato tratto (non solo dalle dichiarazioni dellaamministratrice formale, ma) da una pluralità di fonti dichiarative tutte coerenti nel ricondurre allaricorrente l’esercizio effettivo e continuativo delle funzioni gestorie dell'attività imprenditoriale edell'assetto organizzativo dell'azienda. Sono stati, invero, valorizzati indicatori coerenti con quellienucleati dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva(Sez. 5 n. 7437 del 15/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280550 – 03), onde trarne la prova della gestionedella società da parte dell’amministratore di fatto (Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), eche vengono esemplificativamente individuati nel conferimento di deleghe in settori fondamentalidella attività di impresa, nella diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costanteassenza dell’amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest’ultimo da parte deidipendenti (Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv.268273).3. Quanto alla attività distrattiva, i giudici di merito hanno dato atto della disponibilità in capoalla società di attrezzature e macchinari, non rinvenuti (circostanza risultante dalle scritture contabili,e confermata dalla dipendente Beni e dalle congrue considerazioni del curatore fallimentare), e deiprelievi effettuati prima del sub-ingresso del nuovo amministratore, osservando come, stante il ruolosimulato dell’amministratore formale, i prelievi dovessero essere ricondotti, con pienaragionevolezza, alla ricorrente, che era di fatto l’unica delegata a operare sul conto.4. Nessun pregio ha la deduzione incentrata sul diniego delle circostanze attenuanti generiche,di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessioneo dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), ben potendolegittimamente negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenzadi elementi o circostanze di segno positivo, (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986), peraltro, neppure segnalati dalla difesa. Sul punto, è opportuno ribadire come, secondouna giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la meritevolezza del beneficio in questioneche necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla qualeemergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione deltrattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamentemotivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato voltaall'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigettodi detta richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o dellainvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv.192381; Sez. 1 n. 12496del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).5. Dunque, la Corte di appello ha scrutinato correttamente elementi di prova dal significatoinequivocabile, attraverso una lettura sinergica e non frammentata delle prove, rispettando i canonidi cui all’art. 192 comma 2, cod. proc. pen., mentre l’atto di impugnazione, per converso, formulaper lo più rilievi riguardanti apprezzamenti di fatto e privi di specifica correlazione con leargomentazioni contenute in sentenza, come viceversa prescrive l’art. 581 cod. proc. pen., chedisegna l’atto d’impugnazione come critica argomentata al ragionamento contenuto nelprovvedimento impugnato. Oltre a riproporre sostanzialmente e genericamente le medesimedoglianze sollevate nella sede di merito, il ricorso denuncia dei vizi di giudizio estranei al vaglio delgiudice di legittimità, atteso che la Corte di cassazione non può censurare quegli apprezzamenti difatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa né avanzare delle letture alternativedel compendio probatorio, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpaemergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che siritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena