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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 15922/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità penale, è inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec o il 08/03/2023 stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] E rio [OSCURATO:PERSONA] D E POSITA A [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 5 cod. pen., la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di furto; considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contestano vizi motivazionali con riguardo all'affermazione di responsabilità penale, è inammissibile, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec o il 08/03/2023 stensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] E rio [OSCURATO:PERSONA] D E POSITA A [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 15922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris