CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1970
Cassazione n. 01269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la penale responsabilità affermata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia per il delitto tentato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.5 cod. pen., commesso in concorso, con l'aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la recidiva in assenza di una corretta valutazione degli elementi che ne giustificassero l'applicazione, affidandosi ad una mera clausola di stile che rimanda ai precedenti penali senza valutarli, impedendo così la prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 69, quarto comma, cod. pen.; e che inoltre richiede, in via gradata, di sollevare questione di legittimità costituzionale del citato articolo nella parte in cui non consente di concedere le attenuanti generiche - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha ampiamente motivato sull'incidenza dei precedenti penali sulla maggior pericolosità sociale del soggetto; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che censura violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché l'inattendibilità della versione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata affermata solo sulla base della sua contrapposizione alla ricostruzione della vicenda, in assenza di indicazione del metro di giudizio utilizzato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, in quanto mancanti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul punto delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte ne avrebbe genericamente affermato la non meritevolezza, senza considerare il comportamento processuale del ricorrente - è manifestamente infondato, poiché la stessa sentenza impugnata rende conto che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse in primo grado (pag. 9); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle