CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11549/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONICO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA2026 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante1624 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 487/2024 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 28/05/2024 R.G.N. 868/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26253/2024Numero di raccolta generale 11549/20261. Con la sentenza n. 699 del 22.04.2021 il Tribunale diData pubblicazione 28/04/2026Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di addebito n.598 2018 0001421564000, emesso per contributi da ModelliDM 10 rettificativi, periodo 6/2015 - 1/2018, e relative sommeaggiuntive ex art. 116, comma 8, L. n. 388/2000.2. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA].r.l. si costituiva nel giudizio di secondo grado e chiedeva ilrigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 487/2024depositata in data 28/05/2024 la Corte di Appello di Catania,sezione lavoro, ha accolto l’appello e ha rigettato l’originariaopposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diaddebito.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi. L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/03/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art 1, comma 1175, della l. 296/2006 edell’art 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 in combinatodisposto con il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 27.Con questo motivo ci si duole che la sentenza della Corte diAppello non abbia considerato che l’invito a regolarizzareformulato dall’INPS nel procedimento di verifica della regolaritàcontributiva sarebbe stato del tutto lacunoso e mancante deglielementi richiesti dalla norma invocata, sicché il successivoNumero registro generale 26253/2024Numero sezionale 1624/2026disconoscimento dei benefici contributivi sarebbe Nusmtearot doi raccolta generale 11549/2026Data pubblicazione 28/04/2026illegittimo.2. Il motivo è inammissibile perché non deduce violazione dilegge ma contesta un accertamento in fatto riservato al giudicedi merito.2.1. La sentenza della Corte di Appello recita sul punto:«Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla società(anche in questo grado) e contrariamente a quanto affermatonella sentenza impugnata, dall’invito a regolarizzare del 30aprile 2018 emerge chiaramente che l’azienda era risultatairregolare in ordine ai DM10 indicati nella prima pagina deldocumento (debiti non cartolarizzati: cfr. appello, pag. 9);emergono, altresì, gli estremi identificativi di numerazione - siapure in forma sintetica - di numerose cartelle esattoriali, conriferimento alle quali l’appellata non ha dedotto nédocumentato l’avvenuto pagamento. Inoltre, comecorrettamente evidenziato dalla difesa dell’ente, la stessaappellata dava atto in primo grado di aver utilizzato nel periodooggetto di esame sgravi a vario titolo con riferimento aidipendenti nominalmente indicati nel ricorso in opposizionementre, quanto agli avvenuti pagamenti dei DM10, è di tuttaevidenza che gli stessi non possono che riguardare i debitiesposti nei suddetti modelli, al netto delle agevolazioni; sicchéappare condivisibile quanto rilevato dalla difesa dell’entesecondo cui l’odierna appellata era gioco forza a conoscenzache gli importi richiesti con l’opposto avviso di addebito (concausale “note di rettifica”) non erano altro che i medesimiimporti già evidenziati dalla stessa società, per il periodo6/2015-1/2018, quali agevolazioni (successivamente revocatedall’INPS)».Numero registro generale 26253/2024Numero sezionale 1624/20262.2. La sentenza della Corte di Appello affronta, Numceoros ìd,i raccolta generale 11549/2026Data pubblicazione 28/04/2026specificamente la questione e accerta che l’invito aregolarizzare era completo e intellegibile e che non vi era alcundubbio circa la riferibilità di esso a una ben definita irregolaritàcontributiva e a ben individuati rapporti di lavoro.2.3. Il motivo è, allora, inammissibile perché si limita ariproporre una questione già vagliata in primo grado, in sensofavorevole alla società ricorrente, e in secondo grado, in sensosfavorevole alla società ricorrente. Si tratta di questione difatto riservata all’accertamento del giudice di merito.2.4. In proposito si consideri che:l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sullacredibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra levarie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti difatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesitutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata Cass. 02/08/2016, n. 16056).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell'art. 6, comma 9, del d.l. n. 338/89,convertito in l. n. 389/89 e dell’art 8 comma 3 del d.m. 24ottobre 2007 e dell’art. 3 comma 3 del d.m. 30 gennaio 2015Numero registro generale 26253/2024Numero sezionale 1624/2026in combinato disposto con l’art 1 comma 1175 della legNugmee ron d.i raccolta generale 11549/2026Data pubblicazione 28/04/2026296/2006.3.1. Con il motivo di ricorso ci si duole, innanzi tutto, che lasentenza della Corte di Appello avrebbe considerato dirimentela decisione, già adottata, di una precedenza controversia trale medesime parti, ma si tratterebbe di una sentenza nonpassata in giudicato e sottoposta a ricorso per cassazione.Sotto questo profilo il motivo di ricorso è inammissibile perchénon coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che nonè certo costituita dal mero richiamo alla sentenza precedentee ad altra e diversa vicenda in contestazione tra le parti. LaCorte di Appello ha richiamato le considerazioni e lamotivazione spese in quel contesto ai sensi dell’art. 118 disp.risolutive della controversia all’esito di una autonoma e diversadecisione. Per questa via il motivo di ricorso per cassazione sirisolve in una critica, nel merito, alla sentenza di appello inquesta sede impugnata. La censura, al di là delle normerubricate, si concentra su quella parte della sentenza che hadisatteso l’argomentazione della società secondo la qualeerano state ravvisate solo risibili irregolarità contributiveriscontrate per soli due mesi con una differenza contributiva di€ 155.00 per il mese di ottobre 2009 ed € 88.00 per il mese dinovembre 2009 (come accertato dalla CTU contabile) e maisollecitate all'azienda con l'invito a regolarizzare e/o con lanotifica delle note di rettifica. Come costantemente affermatoda questa Corte, e da ultimo ribadito con la pronuncia Cass.19/12/2025, n. 33315, in senso contrario va rilevato che lacomunicazione preventiva non è necessaria né per ladecadenza dagli sgravi né per la perdita del DURC, perché è ilsoggetto che usufruisce degli sgravi tenuto ad assicurare laNumero registro generale 26253/2024totale e continua regolarità contributiva e non è l’INPS che è Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 11549/2026dovuta a controlli preventivi avvisi e richieste.Data pubblicazione 28/04/20264. [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteorientamento di questa Corte secondo il quale in tema dibenefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensidell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possessodel documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDurc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre2007, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrastocon la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi (Cass. 25/10/2018 n. 27107). Sitratta di orientamento anche di recente confermato da Cass.25.11.2024, n. 30273.5. Non appare decisiva nemmeno la considerazione secondo laquale le differenze contributive calcolate ammontavano apoche centinaia di euro e che i decreti ministeriali vigenti nonconsentirebbero di determinare la decadenza dagli sgravi incaso di omissioni non gravi.6. Va condivisa la motivazione della sentenza impugnata che,in ragione della applicazione dell’art. 1, comma 1175, dellalegge 296/2006, ha subordinato il godimento degli sgravi allaperfetta regolarità contributiva ed al possesso del documentounico di regolarità contributiva.7. Appare, poi, indiscusso il principio, affermato nellagiurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l’onere diNumero registro generale 26253/2024dimostrare il possesso dei requisiti per il godimento degli Numero sezionale 1624/2026Numero di raccolta generale 11549/2026sgravi grava sull’impresa che si avvale dei benefici.Data pubblicazione 28/04/20267.1. La sentenza rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostratodi godere del requisito della regolarità contributiva e, a benvedere, tale conclusione nemmeno è contestata dal ricorso,sarebbe non grave, sanabile.8. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione delprincipio dell’onere della prova ex art 2697 c.c. e ci si duoleche «ulteriormente infondata è la circostanza dedotta nellasentenza oggetto di gravame del mancato assolvimentodell’onere probatorio a carico dell’azienda relativo al possessodel requisito della correntezza contributiva. Contrariamente aquanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e come correttamenteaffermato dal Giudice di prime cure, incombeva certamentesull’Istituto l’onere di provare i fatti costitutivi delle preteseavanzate, nonché gli elementi di diritto posti a sostegno dellestesse».8.1. Il motivo è infondato: non erra la sentenza impugnata che,nell’affermare che l’onere di provare la regolarità contributivagravava sul datore di lavoro, si è adeguata ad indiscussoorientamento di questa Corte. In tema di sgravi contributivi edi fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa chevanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa divolta in volta invocata (Cass. 18/01/2018, n. 1157;Cass. 26/10/2010, n. 21898). Si consideri, poi, che: in temadi riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta odi rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 51, comma 5,del d. P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intendeNumero registro generale 26253/2024Numero sezionale 1624/2026beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisitNiu mcehroe d,i raccolta generale 11549/2026Data pubblicazione 28/04/2026per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di voltain volta invocato” (Cass. 24/05/2017, n. 13011). Ed ancora: intema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione dieccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta aldatore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti peril caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese diviaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimantil’esonero” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18160).9. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri dilegge in relazione al valore della controversia. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) percompensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% edaccessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])