CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17366/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.5951/2020 depositata i l 10/12/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (hinc: CTR), con la sentenza n. 5951/2020 depositata in data 10/12/2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società o la società ricorrente o la cessionaria del credito IVA) contro la sentenza n. 15252/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva, a sua volta, rigettato i ricorsi proposti dalla società cessionaria e dalla (società cedente) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il provvedimento di diniego di rimborso del credito IVA. 2. La CTR –richiamate le motivazioni addotte dal giudice di prime cure –ha rilevato che la società cessionaria del credito IVA si colloca nella stessa posizione del soggetto onerato del compito di dimostrare l’effettività dell’operazione, di cui il presupposto essenziale è costituito dalla consistenza della società cedente. La questione non è, quindi, incentrata tanto sulla documentazione relativa alla cessione, quanto sull’esistenza e operatività della società cedente. 2.1. Rispetto a quanto rilevato dall’appellante in ordine al fatto se le informazioni acquisite dal portiere dell’immobile possano essere sufficienti a mettere in dubbio l’esistenza della società, emerge un quadro indiziario più ampio connotato dal mancato reperimento del commercialista presso il quale la società cedente afferma che si trovasse la documentazione utile a dimostrarne l’esistenza e l’operatività e la circostanza che la sede di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. coincidesse con la sede non rintracciata del commercialista. Non è stata ritenuta sufficiente la spiegazione di [OSCURATO:PERSONA] che riconduce il mancato trasferimento della sede all’omessa restituzione dei documenti da parte del commercialista, restando, inspiegabilmente ignorato, come anche la sede di quest’ultimo fosse risultata inesistente. A fronte di un quadro indiziario così negativo la società cessionaria si è limitata a lamentare che non sarebbe stata chiesta alcuna documentazione utile a contrastarlo. Tuttavia, erano la società cedente e la società cessionaria ad essere onerate della produzione degli elementi documentali o presuntivi idonei a contrastare quanto emerso dall’istruttoria in ordine ai dubbi sulla continuità operativa della società cedente. L’Agenzia delle Entrata aveva verificato l’irreperibilità della sede della società cedente e del commercialista presso il quale si trovavano i documenti indicati dalla stessa. Non risulta neppure superato il rilievo del giudice di prime cure in ordine all’assenza di prova in ordine alla continuità operativa della società cedente, successivamente agli anni 2004-2005. A tal proposito non sono rilevante le visure camerali e le videate ODCEC. 3. Contro la sentenza della CTR la società cessionaria ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre dare atto dell’inammissibilità del controricorso notificato in data 19/08/2021, a fronte del ricorso notificato in data 10/06/2021. 1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 38 - bis d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i. e, comunque, del giudicato interno e la violazione della Direttiva 2006/112/CE. 1.2. La società ricorrente rileva che, nel caso di specie, la richiesta di rimborso è stata rigettata, senza compiere alcuna verifica in ordine all’esistenza e consistenza del credito, dal momento che l’amministrazione finanziaria si è limitata a verificare l’operatività/non operatività dell’impresa non nel momento della genesi del credito –né in quello considerato rilevante dal giudice di prime cure della presentazione dell’istanza di rimborso avvenuta in data 29/09/2015- ma solo nel momento in cui è stato eseguito l’accesso di verifica ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Non solo la verifica avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento logico-temporale al momento in cui il credito IVA è sorto (o comunque quello in cui è stato chiesto il rimborso), ma il provvedimento di diniego non ha alcuna relazione con l’esistenza del credito e il presupposto utilizzato dall’art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 (eccedenza minima triennale). L’Agenzia delle Entrate, ricevuta, a settembre 2015, la dichiarazione in cui era esposto il credito IVA chiesto a rimborso, non ha compiuto alcun accertamento sull’esistenza di quest’ultimo e non ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (né alla società cessionaria) l’esibizione di alcuna documentazione contabile o extracontabile in ordine alla sussistenza del credito, limitandosi a contestare che la sede legale, di fatto, non esistesse, senza alcuna verifica in ordine alla formazione del credito IVA e alla sua consistenza. 1.3. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., negli anni d’imposta 2004 e 2005, ha realizzato alcune operazioni di acquisto di immobili e ha stipulato un contratto di leasing immobiliare, di cui alle fatture e al libro giornale ritualmente prodotti in giudizio, con il pagamento, a titolo di IVA di un importo pari a Euro 555.150,00. Il credito IVA scaturisce dalla liquidazione periodica a debito e a credito dei vari anni dal 2004 a 2009, per poi cristallizzarsi, nell’anno d’imposta 2009, quale eccedenza di credito IVA, riportato, per la prima volta, nella dichiarazione IVA del 2010 e in detrazione nelle dichiarazioni per le annualità successive fino al 2015, quando è stata presentata l’istanza di rimborso oggetto di causa. Sin dal primo grado di giudizio la ricorrente ha prodotto tutta la documentazione contabile e fiscale,che dimostra la formazione del credito IVA, la corretta registrazione contabile e la sua esistenza. Si tratta di documentazione contabile e fiscale di cui la società era in possesso in quanto invitata dal commercialista prima della cessione del credito, al fine di consentire la due diligence sul credito fiscale. 1.4. La sentenza è, inoltre, contraddittoria, in quanto, pur confermando che il momento rilevante di verifica dell’esistenza/operatività era quello di presentazione dell’istanza di rimborso, confermava quanto asserito dall’amministrazione finanziaria, che si focalizzava sull’accesso compiuto. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m.i. –Violazione del divieto di doppia presunzione. 2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ricavato da un unico fatto noto più fatti ignoti, attraverso una concatenazione di fatti e deduzioni progressive. Rileva, in particolare, che: a) dal fatto noto dell’assenza del commercialista dal suo studio in data 17/11/2016 è stato ricavato il fatto ignoto che il luogo di accesso non fosse il suo studio, nonostante le risultanze documentali e le dichiarazioni del portiere dello stabile; b) dalla presunzione che nell’immobile posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], isola C2, scala D, non si trovasse lo studio del commercialista è stata tratta l’ulteriore presunzione dell’inesistenza della sede sociale; c) dalla presunzione sub b) è stato poi tratta una terza presunzione e cioè che la sede della società cedente ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) non fosse ubicata nell’indirizzo posto in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], isola C2, scala D, neppure al momento della richiesta di rimborso; d) dalla presunzione che la sede della [OSCURATO:PERSONA] non fosse posta nell’indirizzo sub b) e c) è stata tratta l’ulteriore presunzione che la società non fosse operativa. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. –Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver tenuto conto unicamente del mancato rinvenimento del commercialista rag. Grillo e della sede della società cedente ubicata presso il suo studio, senza tener conto delle dichiarazionidel portiere dello stabile secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva sede presso lo studio del commercialista ubicato nell’isola C2 –scala D, fornendo, in tal modo, indicazioni che convergevano con le risultanze del registro delle imprese, del rogito notarile di cessione del credito, nonché con la sede del commercialista. 3.2. La ricorrente rileva, quindi, a pag. 19-20 del ricorso, che: «l’adesione dellaCTR all’ordine di idee (contestato dall’appellante) per cui “elementi acquisiti dal portiere dell’immobile” costituirebbero un indizio negativo, discutendosi addirittura se esso possa o meno “considerarsi un indizio ex se sufficiente a mettere in dubbio la esistenza stessa della società”, non solo costituisce un elemento di illogicità della decisione ma concreta una omessa valutazione di fatti decisivi, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., ove i fatti decisivi omessi sono le conferme fornite dal portiere dello stabile all’esistenza della [OSCURATO:PERSONA] come impresa operativa.» Ad avviso di parte ricorrente se gli elementi indiziari forniti dal portiere sono valutati come rafforzativi e non già come forieri di incertezze, viene meno il presupposto dell’onere probatorio in capo al privato, ma sminuisce l’indebita valutazione dell’indizio relativo alla mancata reperibilità del commercialista presso la sede. 3.3. La CTR ha, inoltre, omesso di valutare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è una società immobiliare che, negli anni di formazione del credito (2004 e 2005), ha sostenuto ingenti costi per realizzare un complesso immobiliare, realizzando operazioni di acquisto e di leasing, con il versamento della relativa IVA. Il fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse operativa negli anni di maturazione del credito IVA(2004 e 2005) risulta dal test di operatività che la società ricorrente ha verificato e prodottonella sua due diligence. 4. Con il quarto motivo è stata denunciata la conseguente illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado. 5. Passando all’esame del ricorso i primi tremotivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto il vizio di violazione di legge sottende la richiesta di rivisitazione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. 5.1. Occorre premettere che, nel caso di specie l’atto impositivo impugnato si fonda sul mancato riscontro dell’effettività del soggetto passivo in capo al quale si asserisce la formazione di un credito IVA oggetto di richiesta di rimborso. Tale aspetto assume rilievo centrale e dirimente nella ricostruzione della sentenza impugnata, investendo un requisito logicamente prioritario rispetto alle questioni relative sia alla prova degli elementi sostanzialiche al carattere fraudolento delle operazioni. È pertanto irrilevante – a fronte della ritenuta ineffettività della società – la verifica sull’esistenza del credito, non essendo stata riscontrata dalla CTR,con valutazione in fatto esente dal sindacato di legittimità di questa Corte, l’esistenza del soggetto che avrebbe dovuto, in thesi, esserne titolare. 5.2. Esaurita tale precisazione, occorre evidenziare che, secondo questa Corteè inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, unaviolazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758, v. anche Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476). Il ricorrente per cassazione, del resto, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass., 22/11/2023, n. 32505). 5.3. Va comunque evidenziato, in ogni caso, che neppure sussiste l’asserita violazione del divieto di praesumptio de presumptoposto che “Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt.2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea in quanto a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto” (v. Cass. n. 20748 del 01/08/2019; Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n. 19993 del 17/07/2025). 5.4. Il terzo motivo di ricorso evoca, inoltre , (anche) il vizio di omessoesame del fatto decisivo, che tuttavia, nel caso di specie, non solo riguarda larichiesta di rivalutazione delle prove (v. Cass., Sez. U, 27/12/2019, n. 34476 cit.), ma è inammissibile, anche in relazione alla doppia soccombenza della società ricorrente nei due gradi di giudizio di merito. 6. Il quarto motivo, infine, resta assorbito dall’inammissibilità dei primi tre motivi e dalla conseguente conferma delle statuizioni di merito. 7. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, in ragione dell’inammissibilità del controricorso. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe